CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " k64( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modific:ato dalla legge n. 103 del 2017 - in quanto proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. che legittima il pubblico ministero e l'imputato a ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ritenuto che non si sottrae all'inammissibilità il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2