CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19190-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Milano, Galleria del Corso n.1, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 avverso la sentenza n. 171/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società CO.DA.P. ([OSCURATO:PERSONA] products) conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società SERAC chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in lire 580.000.000 conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di fornitura di un impianto industriale destinato al proprio stabilimento di Marcianise per il riempimento con panna di bombole metalliche. L’impianto, sin dall’istallazione e nelle prime fasi di utilizzo, aveva manifestato avarie, difetti e disfunzioni tali da rendere necessari innumerevoli interventi tecnici con l’interruzione della produzione e perdita dei prodotti. 2. La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovendo la causa essere decisa dal giudice francese competente, e contestava poi nel merito la pretesa risarcitoria. 3. Il Tribunale con sentenza non definitiva rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, affermando la giurisdizione del giudice italiano. Avverso tale decisione la società SERAC proponeva riserva di appello. 4. Con sentenza definitiva il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria della società attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 314.454,21. Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 5. La società SERAC proponeva appello avverso la sentenza non definitiva riguardante la giurisdizione ed avverso la sentenza definitiva riguardante il merito della controversia. 6. La Corte d’Appello di Napoli rigettava sia l’impugnazione avverso la sentenza non definitiva sulla giurisdizione che quella avverso la sentenza definitiva di riconoscimento del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 7. Per quel che ancora rileva in questa sede la Corte d’Appello di Napoli evidenziava che per definire la questione sulla giurisdizione occorreva stabilire il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita e, ancor prima, era necessario stabilire la natura giuridica di tale obbligazione. Secondo la tesi della società appellante l’obbligazione rientrava nello schema del contratto di compravendita e, dunque, il giudice competente doveva essere quello del luogo della consegna del bene, in conformità con quanto disposto dell’articolo 1510 del codice civile; luogo che doveva in essere individuato sul suolo francese ivi essendo avvenuta la suddetta consegna. Secondo la Corte d’Appello il contratto in essere tra le parti doveva qualificarsi come contratto di appalto, infatti, il negozio non si limitava a stabilire una semplice fornitura di un bene ma prevedeva la posa in opera di un’apparecchiatura industriale particolarmente complessa e poneva, come risultava anche letteralmente dal documento contrattuale, una serie di attività a carico della società SERAC che andavano dall’esecuzione di alcuni collegamenti elettrici ed idrici all’istallazione in loco dell’apparecchiatura industriale, all’avviamento e al collaudo della stessa, tutte attività da svolgere in Marcianise. In sostanza Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 l’obbligazione a carico della società SERAC non era limitata solo alla consegna di un bene ma consisteva anche nell’attivazione di un impianto di notevoli dimensioni con montaggio e avviamento. D’altra parte, risultava non contestato in atti che la società SERAC aveva compiuto una serie di interventi di adeguamento operativo dell’impianto stesso, evidenziando dunque trattarsi di un’obbligazione di risultato. Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’Appello di Napoli evidenziava che il contratto di appalto era un contratto che prevedeva l’esecuzione di opere e dunque doveva aversi riguardo per individuarsi la competenza giurisdizionale all’ipotesi di foro alternativo di cui all’articolo 5, n. 1, lett. b del regolamento CE. La società appellante lamentava anche la violazione dell’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles come recepito nel regolamento CE n. 44 del 2001 sub articolo 23. In virtù di tale normativa le parti potevano derogare alle norme sulla giurisdizione con apposita clausola sempre che il giudice appartenesse ad uno degli Stati membri. La clausola però doveva avere requisiti specifici quali essere conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta, essere in una forma ammessa dalle pratiche che le parti avevano stabilito tra di loro e nel commercio internazionale in una forma ammessa o da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. La società appellante sosteneva che le parti avevano previsto convenzionalmente una clausola di proroga della giurisdizione nell’articolo 15 delle condizioni generali di vendita, tuttavia, secondo la Corte d’Appello tale clausola doveva considerarsi tamquam non esset; infatti, essa era contenuta in un testo separato ed autonomo dal contratto, privo di sottoscrizione della Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 controparte e senza alcun aggancio specifico o richiamo nel contratto di appalto dedotto in lite. Di conseguenza non poteva ritenersi sussistere l’ipotesi prevista nell’articolo 23, sub B, del regolamento sopra indicato CE n. 44 del 2011 e nemmeno potevano ritenersi sussistenti le altre ipotesi ivi previste, non essendo stata data prova dell’esistenza di un comportamento concludente delle parti o di una prassi commerciale costantemente accettata ed applicata. Sulla base di tale motivazione la Corte d’Appello rigettava tutte le doglianze della società SERAC riguardanti la violazione delle norme internazionali in materia di giurisdizione, confermando la statuizione circa la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano formulata dal giudice di primo grado. 7.1 Nel merito la Corte d’Appello di Napoli riscontrava l’inadempimento della società SERAC e confermava anche in questa parte la sentenza di primo grado. 8. La società SERAC ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 9. Il fallimento della società CO.DA ha resistito con controricorso. 10. Le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in relazione alla ritenuta inapplicabilità della clausola di proroga della giurisdizione di cui alle condizioni generali di vendita di SERAC. Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 La censura attiene alla ritenuta nullità della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’articolo 15 delle condizioni generali di vendita. Secondo la società ricorrente, la statuizione della Corte d’Appello di Napoli sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che la clausola era contenuta in un testo separato ed autonomo rispetto al documento contrattuale e che era allegata al contratto in modo precario, senza alcun aggancio o specifico richiamo. Al contrario, il contratto siglato tra le parti era costituito da un unico documento di 41 pagine materialmente unite da una rilegatura e composto da un’intestazione ed un indice analitico contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto stesso, tra i quali figurava il capitolo dedicato alle condizioni generali. Tale capitolo contiene appunto all’articolo 15 la condizione generale di proroga della giurisdizione. Peraltro, il requisito della forma scritta, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sarebbe soddisfatto anche con un mero richiamo alle condizioni generali di vendita in modo che l’altra parte con la normale diligenza abbia potuto conoscere le clausole. In tali casi, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sarebbe sufficiente che il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenesse un richiamo espresso alle condizioni generali recanti la clausola di proroga alla giurisdizione in favore degli Stati aderenti alla convenzione senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto. Nella specie, il contratto sottoscritto dalle parti non era stato stilato su moduli ordinari, era stato negoziato per mesi e conteneva un riferimento espresso ed esplicito alle condizioni generali della venditrice come facenti parte del contratto stesso. Della clausola in oggetto, Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 pertanto, l’altra parte avrebbe dovuto avvedersi usando la normale diligenza. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, in relazione all’errata qualificazione del contratto e all’errata individuazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Alla medesima conclusione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sarebbe dovuta pervenire la Corte d’Appello facendo corretta applicazione dell’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della Convenzione di vendita di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. L’articolo 5 della suddetta convenzione individua come criterio di competenza alternativo rispetto a quello del foro generale del convenuto ex articolo 2 il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. La qualificazione del contratto come contratto di appalto e, quindi, l’individuazione del luogo di esecuzione della prestazione nella sede di Marcianise della controparte sarebbe erronea, in quanto il contratto doveva qualificarsi come contratto di vendita, sia applicando i criteri interpretativi mutuati dal diritto interno, sia applicando quelli del contratto di vendita internazionale sulla base del diritto internazionale comunitario. Nella specie, infatti, si trattava di una consegna di beni mobili dietro pagamento del prezzo, non potendosi considerare in altro modo i contratti di fornitura di merci da fabbricare e produrre, a meno che la parte che le ordina non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario alla fabbricazione e salvo il caso in cui la parte preponderante Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 dell’obbligo della parte che fornisce le merci consista in una fornitura di manodopera di altri servizi. Nella specie, non vi era alcuna obbligazione preponderante di prestazione di manodopera di servizi ma si trattava solo di prestazioni collaterali che non mutavano la natura del contratto. In altri termini, secondo il diritto comunitario, ai fini della qualificazione di un contratto come vendita internazionale è sufficiente la verifica di due soli criteri: che l’acquirente non abbia fornito una parte essenziale della materia e che i servizi accessori alla fornitura non siano preponderanti rispetto alla stessa. Non assumerebbero rilevanza neanche la complessità o il valore del bene compravenduto. Nella specie, il carattere preponderante della fornitura rispetto agli altri servizi contrattualmente previsti a carico della venditrice sarebbe evidente dall’esame del testo contrattuale. Nel contratto, infatti, si distinguevano chiaramente le obbligazioni assunte dalla società ricorrente in due tipologie: da una parte, quelle di consegna tipica del contratto di vendita internazionale, dall’altra, quelle di collegamento, e ovviamente di collaudo assunte dal venditore dopo la consegna. Alla descrizione delle obbligazioni di consegna della linea è dedicato un intero capitolo per complessive 11 pagine contenente la descrizione delle componenti dell’impianto e le specifiche tecniche della linea. La parte dedicata alle obbligazioni relative all’istallazione e al collaudo è costituita invece da due sole pagine (20 e 21) del contratto. Peraltro, tali attività non erano neppure tutte di pertinenza della venditrice, essendo suddivise tra venditrice ed acquirente. In definitiva, la Corte d’Appello di Napoli avrebbe dovuto desumere che il contratto in esame è un contratto di vendita internazionale in cui le attività necessarie per mettere in funzione l’impianto non hanno un valore significativo e non sono Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 sufficienti a mutare la natura del contratto. E dunque di conseguenza, la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere che il luogo di esecuzione del contratto era lo stabilimento di SERAC in Francia e, in base all’articolo 5 della convenzione di Bruxelles, attribuire la competenza al giudice francese. Peraltro, il contratto prevede esplicitamente ed espressamente quale luogo di esecuzione delle obbligazioni lo stabilimento francese della venditrice. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in relazione all’errata applicazione della legge italiana in luogo di quella francese. I giudici del merito avrebbero poi errato nel decidere la controversia sulla base della legge italiana in luogo di quella francese. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Convenzione di Roma nel 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, richiamata dall’articolo 57 della legge 31 maggio 1995, numero 218, il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta deve essere espressa e risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto e dalle circostanze. Il contratto contiene un espresso e valido richiamo alle condizioni generali di vendita di SERAC, il cui articolo 15, oltre a contenere una clausola di proroga della giurisdizione, esprime anche la scelta delle parti in ordine alla legge applicabile, statuendo che i contratti sono disciplinati dalla legge francese. Pertanto, nella denegata ipotesi di ritenuta inefficacia della clausola, in ogni caso il risultato non cambierebbe. Infatti, la legge applicabile al contratto in mancanza di valida scelta delle parti Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 avrebbe dovuto essere individuato sulla base dell’articolo 4 della medesima convenzione di Roma del 1980. Pertanto, avrebbero errato i giudici nell’applicare la legge italiana nonostante l’eccezione effettuata da SERAC nella propria comparsa di risposta in primo grado. Ciò premesso, sulla base della legge francese il giudizio avrebbe un esito radicalmente diverso, in quanto, in mancanza di una norma equiparabile all’articolo 1341 c.c., il giudice dovrebbe tener conto della clausola limitativa della responsabilità della venditrice di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 12 delle condizioni generali di vendita che esclude sostanzialmente la responsabilità. Peraltro, l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, è sottratto alle preclusioni processuali e la relativa eccezione può essere rilevata in ogni stato e grado del processo. 4. La questione di giurisdizione illustrata con i primi due motivi del ricorso rientra tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell'art. 360 comma 1, n. 1, cod. proc. civ. 5. Ne consegue che devono rimettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della suddetta questione. P.Q.M. rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione di cui in motivazione, rientrante tra i motivi attinenti alla giurisdizione di cui all'art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ.. Ric. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 19190/2017 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 18536/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 19190 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s