CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14818/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
58/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 864/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4752/2023Numero di raccolta generale 14818/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 1007/2022 il Tribunale di Milano, inparziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 1270 s.p.a., aveva condannatoquest’ultima al pagamento, in favore del Caldaroni, di €1.837,02 per saldo provvigioni, € 11.196,62 a titolo di indennitàsostitutiva del preavviso, di € 655,04 per indennità di risoluzionedel rapporto e di € 46.336,24 per indennità suppletiva diclientela.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Milano, decidendo sull’appello proposto dal Caldaroni controla suddetta sentenza di primo grado e in parziale riforma diquest’ultima, condannava l’appellata al pagamento in favore delCaldaroni della somma di € 7.940,11, a saldo dell’indennitàsostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazionemonetaria dalla cessazione del rapporto di agenzia al saldoeffettivo; confermava nel resto l’impugnata sentenza;condannava la [OSCURATO:PERSONA] 1270 s.p.a. al pagamento dellespese del doppio grado nella misura del 50%, che liquidava, pertale quota, in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali edaccessori di legge, compensando il residuo 50%.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premettevadiffusamente: a) ciò che aveva dedotto e richiesto l’agente nelricorso introduttivo del giudizio; b) quello che aveva consideratoe deciso il primo giudice; c) i motivi d’appello formulati dalCaldaroni.4. Tanto premesso, la Corte d’appello, superata l’eccezioned’inammissibilità del gravame rispetto a quanto previsto dall’art.434, comma primo, c.p.c., sollevata dall’appellata, giudicavaNumero registro generale 4752/2023infondato il motivo con il quale l’appellante contestava laN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026sentenza impugnata nella parte in cui era stata riconosciuta Dlaat a pubblicazione 18/05/2026correttezza dell’operato della casa mandante nell’aver operatola decurtazione “lieve” del 5% delle provvigioni a partire dasettembre 2020.5. La Corte riteneva, invece, fondata la censura con la qualeil Caldaroni si doleva del fatto che il Tribunale aveva dichiaratocorretta la liquidazione dell’indennità di preavviso nella misuradi sei mensilità, traendo argomento dall’art. 24.2 del contrattoindividuale che rimandava al termine di preavviso più breve dicui all’art. 1750 c.c., ovvero sei mesi, anziché ritenereapplicabile l’art. 9 dell’A.E.C. in questione.6. Per la Corte, tuttavia, contrariamente a quantosostenuto dall’appellante la base di calcolo dell’indennitàsostitutiva del preavviso è l’ammontare delle provvigionidell’anno civile precedente la comunicazione dell’esonero delpreavviso avvenuta il 31 marzo 2021, e quindi le provvigionidell’anno 2020.7. Infine, riteneva infondato anche il quarto motivod’appello, avendo il giudice di prime cure liquidato le spese dilite con la motivazione della “parziale reiezione del ricorso” equindi considerando il compenso minimo relativo al valore dellacausa rapportato a quanto effettivamente riconosciuto alCaldaroni.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.9. Resiste l’intimata con controricorso.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 4752/2023RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt.1362, 1365, 1366, 1367, 1370, 1742, 2077, II, comma cod. civ.e dell’art. 17 A.E.C. Industria 2014 in relazione al punto 25.4.del contratto di agenzia del 1° luglio 2013”. Deduce che: “Ilsignificato negoziale dell’art. 25.4 del contratto individuale diagenzia è chiaro nel subordinare qualsiasi modifica alla misuradelle provvigioni ad un accordo scritto tra le parti. La piùfavorevole pattuizione individuale prevale su quella collettivaalla luce dell’art. 17 A.E.C. Industria 2014 e dell’art. 2077, II°comma, cod. civ.”.2. Il primo motivo è fondato.3. La Corte distrettuale, nel disattendere il primo motivod’appello dell’agente, ha anzitutto considerato che: “L’art. 2dell’[OSCURATO:PERSONA] (AEC) stabilisce che per levariazioni di lieve entità della misura delle provvigioni,intendendosi per lieve entità le riduzioni che incidano fino alcinque per cento del valore delle provvigioni di competenzadell’agente, possono essere realizzate previa comunicazionescritta all’agente o al rappresentante da darsi senza preavviso”.3.1. Ebbene, come di recente evidenziato da questa Corteproprio in relazione all’art. 2 dell’AEC Industria del [OSCURATO:DATA_NASCITA],che anche qui viene in considerazione, tale norma collettiva(sotto la rubrica “Zona ed esclusiva – Variazioni”) contempla“un’articolata disciplina relativa alle variazioni di zona(territorio, clientela, prodotti) e alla misura delle provvigioni” (v.in particolare in extenso il § 1.1. della motivazione di Cass., sez.lav., ord. 20.1.2026, n. 1248). Ed in tal senso è sufficienteNumero registro generale 4752/2023rimandare alla completa lettura del testo dell’art. 2 che, solo perN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026la parte che riguarda le “Variazioni”, si compone di moltepliDcait a pubblicazione 18/05/2026non brevi commi che nel testo sottoscritto dalle parti collettiveoccupa uno spazio corrispondente ad una facciata intera fitta.3.2. Troppo rapidamente, allora, la Corte di merito sullabase di una sintesi del contenuto dell’art. 2 cit. dell’AEC haritenuto che: Secondo la disciplina del contratto di agenzia ,sembrando peraltro così alludere alla disciplina legale di talecontratto tipico, il preponente è dunque titolare del cd. “iusvariandi” .Questa Corte di legittimità, nell’ora richiamata decisione,ha piuttosto ritenuto che l’art. 2, comma 3, dell’AEC “consenteal preponente di intervenire unilateralmente sull’accordoagenziale nei termini, nei limiti e nelle forme ivi previsti inderoga al principio generale stabilito dall’art. 1372 c.c. secondocui il tenore di un accordo non può essere modificatounilateralmente da una delle parti, salvo che la legge o ilcontratto stesso non prevede diversamente”.4. La Corte di merito, inoltre, ha giudicato Improprio … ilrichiamo del Caldaroni all’art. 17 dell’AEC citato in forza delquale “… il presente accordo non sostituisce le pattuizioniindividuali eventualmente più favorevoli per l’agente orappresentante”. Ed invero l’art. 25.4 del contratto di agenzia èda considerarsi clausola generica non riferentisi a nulla dispecifico e in quanto tale non può vanificare e precludere lo iusvariandi riconosciuto dagli AEC al preponente .5. Tali considerazioni non sono condivisibili anzitutto sulterreno interpretativo del contratto di agenzia che legava leparti, in data 1.7.2013.Numero registro generale 4752/20235.1. In particolare, le considerazioni dei giudici di secondoN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026grado circa l’art. 25.4. di tale contratto, il cui testo, peraltroDa,t a pubblicazione 18/05/2026neanche è stato riportato nell’impugnata sentenza, sonoall’evidenza assertive e tautologiche, sembrando fondarsisull’assunto – peraltro estraneo ai criteri ermeneutici legali dicui agli artt. 1362 e segg. c.c. - che lo ius variandi in capo alpreponente sia espressivo di un principio generale in tema diagenzia, laddove, per quanto già osservato, è vero in certosenso l’opposto, perché (anche) per il contratto di agenzia ilpoter intervenire unilateralmente sull’accordo agenziale, seprevisto in fonti collettive o individuali, costituisce deroga alprincipio generale di cui all’art. 1372 c.c.6. Rileva, quindi, il Collegio che il contratto di agenzia chelegava le parti è costituito da un lungo ed articolato testo,comprensivo di numerosi allegati (si pensi che il testo èpreceduto a pag. 2 da un apposito sommario).Ebbene, nell’ambito dell’art. 25 del contratto, sotto larubrica “ALLEGATI”, si legge al punto 25.4: “Nessuncambiamento o modifica o aggiunta all’Allegato 9 e/oall’Allegato 10 e/o all’Allegato 11 al presente contratto saràvalida se non fatta per iscritto, sottoscritta da ciascuna delleParti ed inserita come Allegato al presente contratto”.Non si vede, allora, anzitutto rispetto al principale criterioermeneutico legale dell’interpretazione letterale ex art. 1362,comma primo, c.c., come tale clausola possa reputarsi generica(il che ha invece opinato la Corte di merito), essendo anzituttoben chiaro ciò a cui era specificamente riferita (ossia, i treallegati esplicitamente indicati, tra gli altri annessi al testo),come l’intento delle parti, riassumibile in un divieto di cd. iusvariandi unilaterale in capo ad una delle due parti, in quantoNumero registro generale 4752/2023qualsivoglia “cambiamento o modifica o aggiunta” ai nominatNi umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026Allegati doveva essere concordata tra le stesse mediantDeat a pubblicazione 18/05/2026sottoscrizione ed in forma scritta. E mette conto aggiungere chel’Allegato 10 a tale contratto era appunto in tema di“provvigioni”, vale a dire, sull’aspetto in ordine al quale l’agenteaveva lamentato che la mandante aveva “esercitato nei suoiconfronti lo ius variandi della misura delle provvigioni ai sensidell’art. 2 dell’AEC Industria, riducendole per tutti i marchi al5%”.6.1. Ciò detto circa la specifica clausola sub art. 25.4 delcontratto di agenzia, devesi aggiungere, anche in ossequio alcriterio dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art.1363 c.c., che ogni possibile dubbio su quale fosse l’intenzionedei contraenti appare eliminato dalla lettura del successivo art.27.2. dello stesso contratto, che, sotto la significativa rubrica“Vincolatività”, sub lett. (a) recita: “Nessun cambiamento omodifica o aggiunta al presente contratto sarà valida se nonfatta per iscritto, sottoscritta da ciascuna delle Parti ed inseritacome Allegato al presente contratto”.Trattasi, infatti, di clausola, che, con formulazionepressoché identica a quella concordata all’art. 25.4 per glispecificati allegati, delinea in termini generali l’esclusione dimodifiche unilaterali al contratto che aveva “forza di legge” interpartes.7. Erroneamente, infine, la Corte di merito ha giudicato“improprio” il richiamo dell’allora appellante all’art. 17 dell’AEC.Tale articolo dell’AEC, infatti, sotto la rubrica “(Pattuizioniindividuali)”, recita: “Il presente accordo non sostituisce leNumero registro generale 4752/2023pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’agenteN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026o rappresentante”. Data pubblicazione 18/05/2026Orbene, tale ampia previsione collettiva, peraltro senzadistinguere esplicitamente tra contratti di agenzia già in essereall’atto della vigenza dell’AEC (come quello inter partes) e quellia venire, riguarda “le pattuizioni individuali eventualmente piùfavorevoli per l’agente o rappresentante”; pattuizioni daintendersi all’evidenza - tanto che trattasi di una delledisposizioni di chiusura dell’AEC - come più favorevoli inconcreto per l’agente o rappresentante nel confronto con quellesancite in precedenza dallo stesso AEC.Ed in questa chiave esegetica, aderente anzitutto ai criteriinterpretativi di cui all’art. 1362 c.c., l’art. 25.4 del contratto chelegava le parti era indiscutibilmente più favorevole per l’agenteperché gli assicurava che ogni modifica dei precisati allegati nonpotesse essere unilateralmente decisa dalla preponente, siapure entro il non illimitato ius variandi previsto dal precedenteart. 2 del medesimo AEC.8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. dell’art.1750 cod. civ. e dell’art. 9 A.E.C. Industria 2014”. Deduce che:“Il principio di ultrattività del rapporto di agenzia in pendenzadel termine di preavviso non è rilevante rispetto all’istitutodell’indennità sostitutiva del preavviso, che è disciplinato solodall’art. 9 A.E.C. La norma collettiva fa riferimento alleprovvigioni dell’anno solare precedente il recesso, non all’annosolare precedente l’esercizio da parte del recedente della facoltàdi porre fine con effetto immediato al rapporto, esonerando ilreceduto dal residuo periodo di preavviso”.Numero registro generale 4752/20239. Tale motivo non è fondato. Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026Data pubblicazione 18/05/202610. In proposito, giova premettere che la Corte territorialeaveva dato conto che il Caldaroni aveva anche lamentato: “…che il Tribunale rigettando la domanda relativa al saldo ancoradovuto da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità sostitutiva delpreavviso non si è pronunciata, ed ha quindi violato l’art. 112c.p.c., su questione pur dibattuta tra le parti in primo gradorelativa all’anno civile che deve essere preso come base dicalcolo per la liquidazione dell’indennità.[OSCURATO:PERSONA] ha infatti calcolato l’indennità sostitutiva cheha versato all’agente sulla base dell’importo delle provvigionimaturate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel 2020, l’anno civileprecedente non già il recesso del 16 novembre 2020, ma lacomunicazione di esonero dal preavviso, che ha preso effettodal 31 marzo 2021.Caldaroni ha invece dedotto come base di calcolodell’indennità sostitutiva del preavviso le provvigioni corrispostenell’anno 2019, in quanto anno civile precedente il recesso diCielo Venezia del 16 novembre 2020 e ciò in forza dell’art. 9AEC Industria”.10.1. Nel pronunciarsi su tale motivo d’appello, la Corted’appello ha osservato: “Contrariamente a quanto sostenuto daparte appellante la base di calcolo dell’indennità sostitutiva delpreavviso sono (n.d.r.: rectius, è) l’ammontare delle provvigionidell’anno civile precedente la comunicazione dell’esonero delpreavviso avvenuta il 31 marzo 2021, e quindi le provvigionidell’anno 2020.Numero registro generale 4752/2023Il rapporto di agenzia si considera infatti cessato alla dataN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026della lettera di recesso del novembre 2020 ma al termine dDealt a pubblicazione 18/05/2026preavviso (2021).Quanto sopra in forza del principio dell’ultrattività delrapporto di agenzia, secondo cui, il contratto di agenzia a tempoindeterminato, non cessa nel momento in cui uno dei contraentirecede dal contratto, ma solo quanto scade il termine dipreavviso, sancito nell’interesse e a tutela della parte nonrecedente”.11. Le conclusioni, cui è giunta la Corte d’appello circal’individuazione dell’anno (anno 2020) cui fare riferimento perle provvigioni ai fini dell’indennità sostitutiva, non risultanocensurabili in questa sede di legittimità, sia pure con leindispensabili precisazioni che seguono.12. In primo luogo, è pacifico che sull’aspetto in questione,non vengono in considerazione norme legali o clausole delcontratto di agenza, ma trova applicazione esclusivamente l’art.9 AEC Industria.Tale articolo dell’AEC, sotto la rubrica “(Termini dipreavviso)”, detta una disciplina a riguardo, riferita al “rapportoa tempo indeterminato” (di agenzia o rappresentanza), comepacificamente era il rapporto tra le parti nel caso di specie.Ebbene, il quinto comma dell’art. 9 recita: “Ove la parterecedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effettoimmediato al rapporto dovrà corrispondere all’altra parte, insostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimentopari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivimaturati nell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre)quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma aNumero registro generale 4752/2023questa proporzionale, in caso di esonero da una parte deNl umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corsDoat a pubblicazione 18/05/2026dell’anno civile precedente, saranno conteggiati i successivimesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi diriferimento. Ove più favorevole, la media dei corrispettivi per ladeterminazione dell’indennità di cui trattasi sarà calcolata suidodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione delrecesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore aidodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla mediamensile delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturatidurante il rapporto stesso. L’importo sostitutivo del preavvisova computato su tutte le somme maturate in dipendenza delcontratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorsospese”.12.1. Osserva anzitutto il Collegio che tali norme collettivefanno riferimento all’ “anno civile”, che, come noto, è il periododi 365 giorni (o 366 negli anni bistestili) che va dal 1° gennaioal 31 dicembre (periodo pure esplicitamente indicato nel commaquinto in esame); vale a dire, esse si riferiscono alla nozione dianno secondo il “calendario comune” (altrimenti dettogregoriano); calendario comune, che, a sua volta, è indicatonelle disposizioni legali pacificamente ritenute di valenzagenerale riguardo al computo del tempo (v. art. 155, commasecondo, c.p.c. e art. 2963, comma primo, c.c.). Non viene,perciò, in considerazione il diverso concetto di “anno solare”(essenzialmente di natura scientifica).Le stesse previsioni, inoltre, adottano il termine“precedente” riferito all’ “anno civile” e dai contesti sintattico-grammaticali e logici in cui tali locuzioni sono adottate si traeNumero registro generale 4752/2023chiaramente che si tratti, di regola, dell’anno civile precedenteN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026il giorno dell’anno in cui il recesso viene esercitato. Data pubblicazione 18/05/2026Tali disposizioni collettive, infatti, si riferiscono in primabattuta al recesso dell’una o dell’altra parte senza il dovutopreavviso (“in qualsiasi momento” e “con effetto immediato”) equindi alla determinazione della relativa indennità sostitutiva delpreavviso dovuta in relazione a vari casi. Tuttavia, è aggiunta aquesta fattispecie astratta, nonché disciplinata (alla fine delprimo periodo del comma quinto dell’art. 9), pure la differenteipotesi in cui una parte receda dal contratto con il preavvisoprevisto, ma esoneri l’altra parte da “una parte del preavviso”(c.d. preavviso “non lavorato”, ma nella specie in parte).Ed è appunto l’ipotesi che ricorre nella specie, secondo unaricostruzione cronologica e fattuale, incontroversa tra le parti edaccertata dai giudici del doppio grado di merito nei termini soprariferiti, con la rilevante notazione che la facoltà di esonerodell’agente da una parte del preavviso fu utilizzata dallamandante, non ab origine, vale a dire, all’atto del recesso, masuccessivamente.In particolare, la mandante in data 16.11.2020 ha sìesercitato il potere di recesso con preavviso (sia pure unpreavviso poi giudicato dalla Corte d’appello inferiore a quellodovuto a termini di AEC); ma alcuni mesi dopo, e per laprecisione con comunicazione del 31.3.2021, ha esoneratol’agente dalla parte del preavviso a suo dire residuata.12.2. Ebbene, il principio dell’ultrattività del rapporto diagenzia, che ha richiamato la Corte, non può in effetti operarenella specie per una ragione logico-giuridica (oltre cheeconomica) evidente: è vero, infatti, che nella specie all’origineNumero registro generale 4752/2023il recesso della preponente era con preavviso, ma il successivoN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026esonero “da parte del preavviso” proprio perché fa sì chDeat a pubblicazione 18/05/2026l’agente non debba più prestare la propria opera, maturando inproprio favore ulteriori emolumenti in ipotesi a carico delpreponente, interrompe così il sinallagma in modo equipollentead un recesso senza preavviso.Riprova di tale conclusione, del resto, si desume dall’ultimocomma dell’art. 9 dell’AEC, che recita: “Durante la prestazionein servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, contutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato”; ma tale c.d.“ultrattività”, prevista “Durante la prestazione in servizio dlpreavviso” (c.d. preavviso “lavorato”), è già per ipotesi daescludere quando il recedente con preavviso esonerisuccessivamente l’altro contraente da una parte di talepreavviso; e sarebbe quindi un evidente controsenso opinareche il rapporto d’agenzia debba reputarsi cessato “solo quandoscade il termine di preavviso”, per modo che la scadenzadell’originario preavviso continui ad avere rilievo in ordine ad unrapporto che, a seguito del successivo esonero parziale dalpreavviso, è ormai inattivo ante tempus per tutta la parte delpreavviso che residua.12.3. Circa la quantificazione dell’indennità sostitutivanella specie dovuta, come si è visto, la specifica norma collettivaprevede “una somma a questa proporzionale, in caso di esoneroda una parte del preavviso”. Ed è indiscutibile che la locuzione“a questa” alluda alla “somma a titolo di risarcimento”immediatamente prima prevista per i casi, per così dire, ordinaridi recesso ab origine senza preavviso.12.4. Nondimeno, essendo stata nella specie esercitata il31.3.2021 la facoltà in capo alla preponente di esoneroNumero registro generale 4752/2023dell’agente da parte del preavviso, equipollente per tale parteN umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026quoad effectum ad un recesso senza preavviso, risulta in taDleat a pubblicazione 18/05/2026chiave giustificato fare riferimento all’anno solare precedentel’esercizio di tale facoltà, vale a dire, all’anno 2020, come haconcluso la Corte distrettuale.13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 91,329, 342 c.p.c. e art. 4 e 5 D.M. n. 55/2014”. Deduce che:“Dopo l’accoglimento, sia pure parziale, di un appello e inassenza di impugnazione sul capo della contropartesoccombente, la nuova regolazione delle spese di lite del primogrado non può peggiorare quella disposta dalla sentenza diprimo grado”.13.1. Osserva il Collegio che l’accoglimento del primomotivo, relativo ad aspetti di merito della controversia,comporta l’assorbimento del terzo motivo, che concerneesclusivamente il regime delle spese dei due gradi di merito.Invero, stante l’annullamento con rinvio della sentenza per gliindicati profili, la regolazione delle spese processuali dovràcomunque essere di nuovo decisa in base all’esito complessivodel giudizio in sede di rinvio.14. In conclusione, in accoglimento del primo motivo diricorso, rigettato il secondo motivo ed assorbito il terzo, lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale che, in differente composizione,dovrà di nuovo regolare le spese processuali, anche del giudiziodi cassazione. P.Q.MNumero registro generale 4752/2023La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato iNl umero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 14818/2026secondo motivo ed assorbito il terzo. Cassa la sentenzDaat a pubblicazione 18/05/2026impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Milano, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese processuali, comprese quelle del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]