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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 37490/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 26 settembre 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del XXXXX in relazione ai contestati reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di estorsione continuata, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

I fatti in contestazione risalgono ad un arco temporale dal 2020 fino al 3 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.

Rilevato che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in quanto la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche che invece sono state riconosciute dai Giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 26 settembre 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del XXXXX in relazione ai contestati reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di estorsione continuata, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I fatti in contestazione risalgono ad un arco temporale dal 2020 fino al 3 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in quanto la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche che invece sono state riconosciute dai Giudici di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 37490/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris