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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28603/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 26 maggio 2021; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, sia in ordine al giudizio sulla revoca della misura sia in ordine alla determinazione della decorrenza, ex tunc, della revoca; rilevato che il difensore ha depositato memoria; rilevato che la revoca è stata motivata in ragione dell'essere stato il Campanile colto nella detenzione di diversi oggetto provento di furto e della non attendibilità della dichiarazione liberatoria resa dalla persona che si trovava in auto col ricorrente; rilevato che la decorrenza ex tunc è stata determinata in quanto l'accertamento compiuto era emerso a seguito di indagini da tempo in corso proprio nei confronti del Campanile; ritenuto che il motivo - che contesta che Campanile fosse stato consapevole della presenza di refurtiva sulla sua auto e valorizza la pregressa condotta regolare - si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 26 maggio 2021; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, sia in ordine al giudizio sulla revoca della misura sia in ordine alla determinazione della decorrenza, ex tunc, della revoca; rilevato che il difensore ha depositato memoria; rilevato che la revoca è stata motivata in ragione dell'essere stato il Campanile colto nella detenzione di diversi oggetto provento di furto e della non attendibilità della dichiarazione liberatoria resa dalla persona che si trovava in auto col ricorrente; rilevato che la decorrenza ex tunc è stata determinata in quanto l'accertamento compiuto era emerso a seguito di indagini da tempo in corso proprio nei confronti del Campanile; ritenuto che il motivo - che contesta che Campanile fosse stato consapevole della presenza di refurtiva sulla sua auto e valorizza la pregressa condotta regolare - si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30
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