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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07332/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Campobasso il 12 agosto 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha respinto l'istanza di revisione avanzata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenza n. 91 del 2019 emessa all'udienza del 14 giugno 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano, confermata dalla Corte di appello dell'Aquila il 28 luglio 2020 e divenuta irrevocabile nel 2021.

Con l'ordinanza impugnata la corte ha osservato che l'istanza di revisione è fondata sulla constatazione che altro procedimento penale avviato nei confronti dell'odierno ricorrente è stato archiviato e che la conversazione intercettata e ritenuta decisiva ai fini della condanna ormai definitiva non è presente sul supporto magnetico fornito a richiesta del ricorrente dall'ufficio GIP del Tribunale di Avezzano.

La corte ha osservato che tale elemento non costituisce quella prova nuova prevista dalla lettera C dell'art. 630 cod. proc.pen., che integra uno dei presupposti della possibile revisione della sentenza definitiva, e che neppure, in ragione della mancata presenza sul dischetto rilasciato dalla cancelleria di una delle conversazioni intercettate, ricorre nel caso in esame l'ipotesi prevista dalla lettera D della medesima disposizione e cioè l'accertata falsità in atti o in giudizio di un fatto previsto dalla legge come reato. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo: 2.1 Violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto l'accusa di corruzione formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull'intercettazione ambientale del 7 Marzo 2017, richiamata dall'Informativa della Guardia di finanza di Avezzano e confermata da elementi di riscontro.

La prova dell'accordo corruttivo emerge dal contenuto della intercettazione ambientale e il processo è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato.

Il ricorrente tuttavia ha dedotto con l'istanza di revisione che nel dischetto fornito dall'ufficio GIP del Tribunale la conversazione in questione non esiste.

La corte di appello ha respinto l'istanza di revisione sostenendo che il compendio probatorio poggia non soltanto sulla detta intercettazione ma anche su altri accertamenti effettuati, ma in questo modo ha violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché avrebbe dovuto compiere una valutazione prognostica in relazione all'attitudine degli elementi indicati dalla difesa a sostegno della richiesta di ribaltare il giudizio di colpevolezza e pervenire alla decisione di proscioglimento del condannato.

Osserva il ricorrente che trattandosi di giudizio abbreviato non può farsi riferimento ad un brogliaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché proposto da difensore non munito di procura speciale.

Giova ribadire che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la detta limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. (Sez. 6 - , Sentenza n. 27720 del 03/04/2019 Cc. (dep. 21/06/2019 ) Rv. 276223 - 0; in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 16743 del 04/03/2009 Cc. (dep. 21/04/2009 ) Rv. 243619 - 01) Nella prima pronunzia massimata questa Corte ha precisato che l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio d legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione.

Nel caso in esame il condannato ha proposto personalmente l'istanza di revisione ma il ricorso è stato proposto dal difensore non munito di procura speciale, come prescritto dall'art. 633 cod. proc.pen. . 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Danielal3orsellino ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini •::-..3F_PCS;[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Campobasso il 12 agosto 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha respinto l'istanza di revisione avanzata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenza n. 91 del 2019 emessa all'udienza del 14 giugno 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano, confermata dalla Corte di appello dell'Aquila il 28 luglio 2020 e divenuta irrevocabile nel 2021. Con l'ordinanza impugnata la corte ha osservato che l'istanza di revisione è fondata sulla constatazione che altro procedimento penale avviato nei confronti dell'odierno ricorrente è stato archiviato e che la conversazione intercettata e ritenuta decisiva ai fini della condanna ormai definitiva non è presente sul supporto magnetico fornito a richiesta del ricorrente dall'ufficio GIP del Tribunale di Avezzano. La corte ha osservato che tale elemento non costituisce quella prova nuova prevista dalla lettera C dell'art. 630 cod. proc.pen., che integra uno dei presupposti della possibile revisione della sentenza definitiva, e che neppure, in ragione della mancata presenza sul dischetto rilasciato dalla cancelleria di una delle conversazioni intercettate, ricorre nel caso in esame l'ipotesi prevista dalla lettera D della medesima disposizione e cioè l'accertata falsità in atti o in giudizio di un fatto previsto dalla legge come reato. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo: 2.1 Violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto l'accusa di corruzione formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull'intercettazione ambientale del 7 Marzo 2017, richiamata dall'Informativa della Guardia di finanza di Avezzano e confermata da elementi di riscontro. La prova dell'accordo corruttivo emerge dal contenuto della intercettazione ambientale e il processo è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato. Il ricorrente tuttavia ha dedotto con l'istanza di revisione che nel dischetto fornito dall'ufficio GIP del Tribunale la conversazione in questione non esiste. La corte di appello ha respinto l'istanza di revisione sostenendo che il compendio probatorio poggia non soltanto sulla detta intercettazione ma anche su altri accertamenti effettuati, ma in questo modo ha violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché avrebbe dovuto compiere una valutazione prognostica in relazione all'attitudine degli elementi indicati dalla difesa a sostegno della richiesta di ribaltare il giudizio di colpevolezza e pervenire alla decisione di proscioglimento del condannato. Osserva il ricorrente che trattandosi di giudizio abbreviato non può farsi riferimento ad un brogliaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché proposto da difensore non munito di procura speciale. Giova ribadire che in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la detta limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. (Sez. 6 - , Sentenza n. 27720 del 03/04/2019 Cc. (dep. 21/06/2019 ) Rv. 276223 - 0; in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 16743 del 04/03/2009 Cc. (dep. 21/04/2009 ) Rv. 243619 - 01) Nella prima pronunzia massimata questa Corte ha precisato che l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio d legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione. Nel caso in esame il condannato ha proposto personalmente l'istanza di revisione ma il ricorso è stato proposto dal difensore non munito di procura speciale, come prescritto dall'art. 633 cod. proc.pen. . 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Danielal3orsellino ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini •::-..3F_PCS;[OSCURATO:PERSONA]
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