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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12753/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alla condanna alle statuizioni civili e per la inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata in data 20 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (capi A e C) in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore unico dal 31 marzo 2007 al 13 luglio 2009 della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone del 2 aprile 2010 con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, oltre pene accessorie e statuizioni civili.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta distrattiva contestatagli al capo A).

Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata fornisce una motivazione contraddittoria e illogica nel riconoscere la responsabilità in capo al ricorrente della condotta distrattiva di cui al capo A), in concorso con il padre Nevio, amministratore di fatto, consistita nell'effettuare pagamenti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per circa 1.075.000 euro senza ricevere alcuna controprestazione o comunque senza alcuna giustificazione.

La illogicità è ravvisabile nella circostanza che il ricorrente è stato assolto per il reato di cui al capo B) sin dal giudizio di primo grado senza che le condotte di cui ai capi A) e B) presentino delle differenze.

Anche la condotta di cui al capo B) descrive, infatti, una distrazione di una somma di circa 43.000,00 euro attraverso la emissione di cinque assegni circolari aventi quale beneficiaria l'impresa "[OSCURATO:PERSONA]" senza che quest'ultima abbia effettuato alcuna prestazione in favore della società fallita.

L'assoluzione del capo B) è stata motivata in considerazione del fatto che gli assegni sarebbe stati emessi personalmente dal padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] senza partecipazione del figlio, a differenza della condotta di cui al capo A) per la quale invece le operazioni di trasferimento del danaro sarebbero state eseguite personalmente dal ricorrente.

In realtà il vero dominus della gestione della società era il padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che non poteva rivestire cariche formali per essere stato già amministratore di società dichiarata fallita, mentre il figlio Nicola, pur essendo l'amministratore di diritto, era il mero esecutore delle direttive paterne come confermato dalla relazione del curatore fallimentare e dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata e alla diversa qualificazione della condotta quale ipotesi di bancarotta documentale semplice.

Lamenta la difesa l'assenza di consapevolezza da parte del ricorrente circa la tenuta della contabilità della società e la motivazione della sentenza impugnata si presenta apodittica dal momento che si fonda sul mero assunto del "non poteva non sapere" in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Potrebbe ravvisarsi al massimo una negligenza nel non avere vigilato sulla corretta conservazione delle scritture e di essersi fidato del padre, ma non certo il dolo specifico richiesto dalla contestazione.

A conforto di ciò il ricorrente richiama la circostanza che la contabilità fu consegnata al curatore da [OSCURATO:PERSONA] "[..] a conoscenza di fatti e circostanze della società[..]". 2.3.Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili.

La sentenza impugnata non ha considerato l'intervenuto accordo transattivo tra la curatela fallimentare e il ricorrente al quale era seguita la revoca della costituzione di parte civile nel corso dell'udienza del 14 dicembre 2021.

A fronte di ciò la Corte territoriale avrebbe dovuto riformare la sentenza in relazione alle statuizioni civili e alla condanna che in primo grado il giudice aveva stabilito, ai sensi dell'art.538 cod. proc. pen., in favore della parte civile, nella somma di euro 1.182.500,00 con provvisoria esecutività. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in seguito.

1. Il primo motivo è aspecifico nella parte in cui censura la configurazione da parte della Corte territoriale della bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) dal momento che il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo B).

1.1. Il motivo risulta in parte anche manifestamente infondato allorquando non si confronta con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. (Sez.5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814; n.7332 del 07/01/2015, Rv.262767).

La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con motivazione logica e non contraddittoria (p.10) ha fatto buon governo dei principi espressi, che ha peraltro richiamato nel corpo della sentenza, chiarendo che sotto il profilo materiale sussistevano una serie di indici rivelatori della collaborazione del ricorrente con il padre attraverso la emissione di assegni e l'effettuazione di bonifici in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza alcun corrispettivo per esborsi destinati a lavori di ristrutturazione mai completati.

Nel realizzare materialmente siffatta condotta il ricorrente era ben consapevole del disegno imprenditoriale perseguito dal padre, che non poteva rivestire formalmente la carica di amministratore, consistente nell'acquistare le quote della "[OSCURATO:SOCIETA]." al fine di ristrutturare un capannone di cui era proprietaria e di rivendere all'esito l'immobile lucrando il maggior valore del bene rispetto alle spese assunte per l'acquisto della società e la ristrutturazione.

Essendo peraltro l'unico oggetto dei lavori della società, avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra i costi assunti dalla società e la progressione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. 1.2 Manifestamente infondato il secondo motivo.

Secondo l'orientamento di questa Corte (Sez.5,n.44666 del 04/11/2021, Rv.282280) deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consente l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).

Di conseguenza, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato.

E' questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).

Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.

"generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma n. 2) legge fall. - che è quella, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ritenuta nella sentenza impugnata - per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non è dunque necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada.

Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologico tipico.

Ma per l'appunto è l'analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale sia consapevolmente concorso nella realizzazione del reato.

1.2.1. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi che la sentenza impugnata, con argomentazione completa e non contraddittoria, ha chiarito che l'imputato ha effettivamente operato con il padre movimentando ingenti quantità di danaro; pur se ha dunque adempiuto ossequiosamente alle direttive dal padre, in quanto formale custode della documentazione contabile ha consapevolmente concorso con l'amministratore di fatto alla irregolare tenuta delle scritture medesime.

1.3. Il terzo motivo è fondato.La revoca della costituzione di parte civile, come risulta dai verbali di udienza, per l'intervenuta transazione comporta l'estinzione dell'azione civile e la conseguente revoca delle statuizioni civili.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio, potendo decidere la causa, all'esito di valutazioni discrezionali, anche in relazione alle statuizioni civili, e alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, se non risultano necessari ulteriori accertamenti. (Fattispecie in cui la Corte, avendo proceduto alla revoca della statuizione civile relativa al reato, depenalizzato, di cui all'art. 594 cod. pen., ha proceduto alla conseguenziale rideterminazione della misura del risarcimento del danno). (Sez. 3, n. 51643 del 13/09/2019, Rv. 278262).

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle stat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alla condanna alle statuizioni civili e per la inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata in data 20 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (capi A e C) in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore unico dal 31 marzo 2007 al 13 luglio 2009 della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone del 2 aprile 2010 con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, oltre pene accessorie e statuizioni civili. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta distrattiva contestatagli al capo A). Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata fornisce una motivazione contraddittoria e illogica nel riconoscere la responsabilità in capo al ricorrente della condotta distrattiva di cui al capo A), in concorso con il padre Nevio, amministratore di fatto, consistita nell'effettuare pagamenti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per circa 1.075.000 euro senza ricevere alcuna controprestazione o comunque senza alcuna giustificazione. La illogicità è ravvisabile nella circostanza che il ricorrente è stato assolto per il reato di cui al capo B) sin dal giudizio di primo grado senza che le condotte di cui ai capi A) e B) presentino delle differenze. Anche la condotta di cui al capo B) descrive, infatti, una distrazione di una somma di circa 43.000,00 euro attraverso la emissione di cinque assegni circolari aventi quale beneficiaria l'impresa "[OSCURATO:PERSONA]" senza che quest'ultima abbia effettuato alcuna prestazione in favore della società fallita. L'assoluzione del capo B) è stata motivata in considerazione del fatto che gli assegni sarebbe stati emessi personalmente dal padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] senza partecipazione del figlio, a differenza della condotta di cui al capo A) per la quale invece le operazioni di trasferimento del danaro sarebbero state eseguite personalmente dal ricorrente. In realtà il vero dominus della gestione della società era il padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che non poteva rivestire cariche formali per essere stato già amministratore di società dichiarata fallita, mentre il figlio Nicola, pur essendo l'amministratore di diritto, era il mero esecutore delle direttive paterne come confermato dalla relazione del curatore fallimentare e dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata e alla diversa qualificazione della condotta quale ipotesi di bancarotta documentale semplice. Lamenta la difesa l'assenza di consapevolezza da parte del ricorrente circa la tenuta della contabilità della società e la motivazione della sentenza impugnata si presenta apodittica dal momento che si fonda sul mero assunto del "non poteva non sapere" in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Potrebbe ravvisarsi al massimo una negligenza nel non avere vigilato sulla corretta conservazione delle scritture e di essersi fidato del padre, ma non certo il dolo specifico richiesto dalla contestazione. A conforto di ciò il ricorrente richiama la circostanza che la contabilità fu consegnata al curatore da [OSCURATO:PERSONA] "[..] a conoscenza di fatti e circostanze della società[..]". 2.3.Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili. La sentenza impugnata non ha considerato l'intervenuto accordo transattivo tra la curatela fallimentare e il ricorrente al quale era seguita la revoca della costituzione di parte civile nel corso dell'udienza del 14 dicembre 2021. A fronte di ciò la Corte territoriale avrebbe dovuto riformare la sentenza in relazione alle statuizioni civili e alla condanna che in primo grado il giudice aveva stabilito, ai sensi dell'art.538 cod. proc. pen., in favore della parte civile, nella somma di euro 1.182.500,00 con provvisoria esecutività. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in seguito. 1. Il primo motivo è aspecifico nella parte in cui censura la configurazione da parte della Corte territoriale della bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) dal momento che il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo B). 1.1. Il motivo risulta in parte anche manifestamente infondato allorquando non si confronta con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. (Sez.5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814; n.7332 del 07/01/2015, Rv.262767). La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con motivazione logica e non contraddittoria (p.10) ha fatto buon governo dei principi espressi, che ha peraltro richiamato nel corpo della sentenza, chiarendo che sotto il profilo materiale sussistevano una serie di indici rivelatori della collaborazione del ricorrente con il padre attraverso la emissione di assegni e l'effettuazione di bonifici in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza alcun corrispettivo per esborsi destinati a lavori di ristrutturazione mai completati. Nel realizzare materialmente siffatta condotta il ricorrente era ben consapevole del disegno imprenditoriale perseguito dal padre, che non poteva rivestire formalmente la carica di amministratore, consistente nell'acquistare le quote della "[OSCURATO:SOCIETA]." al fine di ristrutturare un capannone di cui era proprietaria e di rivendere all'esito l'immobile lucrando il maggior valore del bene rispetto alle spese assunte per l'acquisto della società e la ristrutturazione. Essendo peraltro l'unico oggetto dei lavori della società, avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra i costi assunti dalla società e la progressione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. 1.2 Manifestamente infondato il secondo motivo. Secondo l'orientamento di questa Corte (Sez.5,n.44666 del 04/11/2021, Rv.282280) deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consente l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Di conseguenza, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. E' questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma n. 2) legge fall. - che è quella, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ritenuta nella sentenza impugnata - per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non è dunque necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada. Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologico tipico. Ma per l'appunto è l'analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale sia consapevolmente concorso nella realizzazione del reato. 1.2.1. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi che la sentenza impugnata, con argomentazione completa e non contraddittoria, ha chiarito che l'imputato ha effettivamente operato con il padre movimentando ingenti quantità di danaro; pur se ha dunque adempiuto ossequiosamente alle direttive dal padre, in quanto formale custode della documentazione contabile ha consapevolmente concorso con l'amministratore di fatto alla irregolare tenuta delle scritture medesime. 1.3. Il terzo motivo è fondato.La revoca della costituzione di parte civile, come risulta dai verbali di udienza, per l'intervenuta transazione comporta l'estinzione dell'azione civile e la conseguente revoca delle statuizioni civili. Al riguardo, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio, potendo decidere la causa, all'esito di valutazioni discrezionali, anche in relazione alle statuizioni civili, e alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, se non risultano necessari ulteriori accertamenti. (Fattispecie in cui la Corte, avendo proceduto alla revoca della statuizione civile relativa al reato, depenalizzato, di cui all'art. 594 cod. pen., ha proceduto alla conseguenziale rideterminazione della misura del risarcimento del danno). (Sez. 3, n. 51643 del 13/09/2019, Rv. 278262). PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle stat
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