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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 47498/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 12 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere fatto parte - dal 2013 con attualità - di un'associazione per delinquere di stampo mafioso armata operante nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Malvagna, quale articolazione dello storico clan mafioso Cintorino di Calatabiano: sodalizio costituito allo scopo di assumere con metodi mafiosi il controllo della vita politica ed economica dei due suddetti comuni.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare, benché le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] siano rimaste prive di riscontri, essendo state le stesse smentite dagli esiti di altro processo recentemente definito dall'autorità giudiziaria messinese che ha escluso che il Pennisi fosse tra i referenti del clan mafioso nella zona dei comuni della Valle dell'Alcantara: non potendo a tal fine essere valorizzato il contenuto di talune intercettazioni eseguite durante le indagini, interpretate in maniera non corretta, arbitraria o, comunque, manifestamente illogica; captazioni che, peraltro, erano state in parte già valutate in passato e giudicate insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza del prevenuto in ordine al medesimo delitto associativo.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Messina confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa de qua, erroneamente interpretando il contenuto di una conversazione intercettata in ambientale, in totale assenza di concreti elementi idonei a comprovare la disponibilità di armi da parte degli affiliati a quel sodalizio.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.2.

Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente avesse aderito alla considerata associazione mafiosa, in particolare alla frangia della organizzazione criminale catanese che aveva esteso nella zona ionica della provincia di Messina il controllo delle attività economiche e amministrative di due comuni dalla Valle dell'Alcantara.

In particolare, il Tribunale di Messina ha chiarito come le deposizioni accusatorie rese in altro processo dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (il quale, esponente di vertice di un clan storico della mafia operante nella provincia di Catania, aveva riferito che gli affiliati a quella organizzazione attivi nel gruppo c.d. 'Cintorino' avevano esteso da molti anni le loro iniziative delittuose in alcuni comuni della fascia ionica della limitrofa provincia di Messina; e che i referenti per il comune di [OSCURATO:PERSONA] erano divenuti [OSCURATO:PERSONA] e il padre di questo, [OSCURATO:PERSONA], i quali si occupavano della gestione delle estorsioni ai danni di imprenditori di quella zona e delle assegnazioni ed esecuzioni di appalti pubblici comunali), giudicate soggettivamente e intrinsecamente attendibili, avessero trovato significativi riscontri nei risultati delle captazioni eseguite dagli inquirenti: dopo aver già verificato come già nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] fosse stato registrato nel mentre sostanzialmente ammetteva di essere diventato "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA], referente nel messinese di quel clan, a partire dall'ottobre del 2019 lo stesso era stato intercettato nel mentre, detenuto in carcere, nei colloqui con i propri familiari e in specie con il padre Giuseppe, era stato significativamente ascoltato nel mentre riceveva informazioni e impartiva direttive circa le somme da prelevare da alcuni imprenditori (tra i quali l'amministratore della società che gestiva l'impianto comunale di depurazione di Moio), presso uno dei quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi ancora potuto recare perché la zona era controllata da molti carabinieri; circa la ricezione di somme che altri affiliati avrebbero dovuto periodicamente versargli; circa la prosecuzione degli appalti pubblici che dovevano essere gestiti dall'ufficio tecnico del comune di Malvagna, appalti che erano rimasti 'bloccati' a causa del suo arresto; circa le cautele che gli affiliati avrebbero dovuto usare nelle relazioni pubbliche; circa il controllo degli esponenti dell'amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA], le cui iniziative erano risultate chiaramente indirizzata a soddisfare le esigenze dell'associato detenuto in carcere (v. pagg. 5-17 ord. impugn.) Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, talora contestato dalla difesa in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe di quella associazione criminale.

In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.

Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Costituisce espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale il principio secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (così, tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502).

Alla luce di tale criterio interpretativo va rilevato come nel caso di specie difetti l'interesse a porre in discussione l'esistenza indiziaria a fini cautelari di una aggravante - quella della disponibilità di armi da parte dell'associazione per delinquere - che, senza incidere sulla operatività della presunzione relativa di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen., comporta esclusivamente una limitazione del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena in sede di condanna finale, senza influire sulla individuazione del limite edittale massimo della reclusione e, dunque, sulla connessa determinazione dei termini di durata di fase, complessivi e massimi (di cui agli artt. 303, commi 1 e 4, e 304 cod. proc. pen.).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 12 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere fatto parte - dal 2013 con attualità - di un'associazione per delinquere di stampo mafioso armata operante nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Malvagna, quale articolazione dello storico clan mafioso Cintorino di Calatabiano: sodalizio costituito allo scopo di assumere con metodi mafiosi il controllo della vita politica ed economica dei due suddetti comuni. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare, benché le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] siano rimaste prive di riscontri, essendo state le stesse smentite dagli esiti di altro processo recentemente definito dall'autorità giudiziaria messinese che ha escluso che il Pennisi fosse tra i referenti del clan mafioso nella zona dei comuni della Valle dell'Alcantara: non potendo a tal fine essere valorizzato il contenuto di talune intercettazioni eseguite durante le indagini, interpretate in maniera non corretta, arbitraria o, comunque, manifestamente illogica; captazioni che, peraltro, erano state in parte già valutate in passato e giudicate insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza del prevenuto in ordine al medesimo delitto associativo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Messina confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa de qua, erroneamente interpretando il contenuto di una conversazione intercettata in ambientale, in totale assenza di concreti elementi idonei a comprovare la disponibilità di armi da parte degli affiliati a quel sodalizio. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente avesse aderito alla considerata associazione mafiosa, in particolare alla frangia della organizzazione criminale catanese che aveva esteso nella zona ionica della provincia di Messina il controllo delle attività economiche e amministrative di due comuni dalla Valle dell'Alcantara. In particolare, il Tribunale di Messina ha chiarito come le deposizioni accusatorie rese in altro processo dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (il quale, esponente di vertice di un clan storico della mafia operante nella provincia di Catania, aveva riferito che gli affiliati a quella organizzazione attivi nel gruppo c.d. 'Cintorino' avevano esteso da molti anni le loro iniziative delittuose in alcuni comuni della fascia ionica della limitrofa provincia di Messina; e che i referenti per il comune di [OSCURATO:PERSONA] erano divenuti [OSCURATO:PERSONA] e il padre di questo, [OSCURATO:PERSONA], i quali si occupavano della gestione delle estorsioni ai danni di imprenditori di quella zona e delle assegnazioni ed esecuzioni di appalti pubblici comunali), giudicate soggettivamente e intrinsecamente attendibili, avessero trovato significativi riscontri nei risultati delle captazioni eseguite dagli inquirenti: dopo aver già verificato come già nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] fosse stato registrato nel mentre sostanzialmente ammetteva di essere diventato "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA], referente nel messinese di quel clan, a partire dall'ottobre del 2019 lo stesso era stato intercettato nel mentre, detenuto in carcere, nei colloqui con i propri familiari e in specie con il padre Giuseppe, era stato significativamente ascoltato nel mentre riceveva informazioni e impartiva direttive circa le somme da prelevare da alcuni imprenditori (tra i quali l'amministratore della società che gestiva l'impianto comunale di depurazione di Moio), presso uno dei quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi ancora potuto recare perché la zona era controllata da molti carabinieri; circa la ricezione di somme che altri affiliati avrebbero dovuto periodicamente versargli; circa la prosecuzione degli appalti pubblici che dovevano essere gestiti dall'ufficio tecnico del comune di Malvagna, appalti che erano rimasti 'bloccati' a causa del suo arresto; circa le cautele che gli affiliati avrebbero dovuto usare nelle relazioni pubbliche; circa il controllo degli esponenti dell'amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA], le cui iniziative erano risultate chiaramente indirizzata a soddisfare le esigenze dell'associato detenuto in carcere (v. pagg. 5-17 ord. impugn.) Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, talora contestato dalla difesa in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe di quella associazione criminale. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale il principio secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (così, tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502). Alla luce di tale criterio interpretativo va rilevato come nel caso di specie difetti l'interesse a porre in discussione l'esistenza indiziaria a fini cautelari di una aggravante - quella della disponibilità di armi da parte dell'associazione per delinquere - che, senza incidere sulla operatività della presunzione relativa di cui all'art., 275, comma 3, cod. proc. pen., comporta esclusivamente una limitazione del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena in sede di condanna finale, senza influire sulla individuazione del limite edittale massimo della reclusione e, dunque, sulla connessa determinazione dei termini di durata di fase, complessivi e massimi (di cui agli artt. 303, commi 1 e 4, e 304 cod. proc. pen.). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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