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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 32273/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10904/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 171, C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 3010/2021depositata il 01/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia procedeva alla ricostruzione analitico-induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.PR n. 600 del 1973, e art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, del maggior reddito prodotto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di prodotti da forno, nell’anno 2002.

Il contribuente veniva reso destinatario di un avviso di accertamento, con irrogazione, altresì, di sanzioni nei suoi confronti.

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso.

La CTR della Sicilia respingeva il successivo appello erariale.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., avendo la CTR basato la decisione sull’erronea affermazione per la quale una sola presunzione non sia sufficiente a fondare la constatazione di maggiori ricavi.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, co. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56, co. 5, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 L. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui, sulla premessa giuridicamente erronea secondo cui una sola presunzione non è sufficiente a fondare la constatazione di maggiori ricavi, è pervenuta alla conclusione per cui l’accertamento debba considerarsi carente di motivazione.

Il primo motivo è fondato e va accolto, il secondo va dichiarato assorbito.

Questa Corte ha evidenziato che "in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi" (Cass. n. 15754 del 2009; Cass. n. 17474 del 2009).

In ambito fiscale il giudice nomofilattico ha al riguardo osservato che "in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - bench é l'art. 2729 c.c., l'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e l'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave" (Cass. n. 6567 del 2014).

La CTR si è discostata dai principi ora riassunti, negando l'idoneità di un’unica presunzione ad assurgere ad elemento presuntivo del consumo complessivo di lievito in rapporto alla farina.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che regolerà anche le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10904/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 171, C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 3010/2021depositata il 01/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia procedeva alla ricostruzione analitico-induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.PR n. 600 del 1973, e art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, del maggior reddito prodotto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di prodotti da forno, nell’anno 2002. Il contribuente veniva reso destinatario di un avviso di accertamento, con irrogazione, altresì, di sanzioni nei suoi confronti. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso. La CTR della Sicilia respingeva il successivo appello erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., avendo la CTR basato la decisione sull’erronea affermazione per la quale una sola presunzione non sia sufficiente a fondare la constatazione di maggiori ricavi. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, co. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56, co. 5, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 L. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui, sulla premessa giuridicamente erronea secondo cui una sola presunzione non è sufficiente a fondare la constatazione di maggiori ricavi, è pervenuta alla conclusione per cui l’accertamento debba considerarsi carente di motivazione. Il primo motivo è fondato e va accolto, il secondo va dichiarato assorbito. Questa Corte ha evidenziato che "in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi" (Cass. n. 15754 del 2009; Cass. n. 17474 del 2009). In ambito fiscale il giudice nomofilattico ha al riguardo osservato che "in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - bench é l'art. 2729 c.c., l'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e l'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave" (Cass. n. 6567 del 2014). La CTR si è discostata dai principi ora riassunti, negando l'idoneità di un’unica presunzione ad assurgere ad elemento presuntivo del consumo complessivo di lievito in rapporto alla farina. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che regolerà anche le spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte