CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 131/RG 35595 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritiene il ricorso inammissibile perché presentato per motivi non consentiti dalla legge alla luce degli argomenti di seguito indicati. Avverso la sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione, tra gli altri, a delitti contro la pubblica amministrazione, il ricorso censura violazione di legge penale per l'erronea qualificazione dell'imputato come pubblico ufficiale nonostante direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di infrastrutture strategiche affidate unitariamente a contraente generale e, dunque, figura negoziale secondo la volontà di privatizzazione del legislatore alla luce dell'art. 173 d. Igs. n. 163 del 2006 e dell'ordinanza delle Sezioni unite civili n. 10231 del 26 aprile 2017. Costituisce costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842), il chè va escluso atteso anche il recepimento di detta qualificazione giuridica in sede cautelare. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febb