CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 33416/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32787-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LkCOVITTI [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 30 luglio 2019, liquidava il compenso dovuto ad [OSCURATO:PERSONA], quale curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., riconoscendogli la somma di C 31.500, considerato l'acconto di C 50.000 già attribuito, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti. 2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], prospettando due motivi di doglianza. L'intimato fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che: 3.1 Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 1. fall. in relazione al D.M. 30/2012: il Tribunale — in tesi di parte ricorrente — ha calcolato il rimborso forfettario senza tener conto dell'acconto già liquidato. 3.2 Il secondo motivo di ricorso si duole del carattere apparente della motivazione contenuta all'interno del provvedimento impugnato, la quale, limitandosi a richiamare i criteri generali e astratti indicati dall'art. 4 D.M. 30/2012, ha fornito — sottolinea il ricorrente - una motivazione inidonea a spiegare i criteri in concreto seguiti per stabilire la misura del compenso, con specifico riferimento alle peculiari caratteristiche della procedura a cui si riferiva. 4.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l'indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 1. fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 19053/2017, Cass.6202/2010, Cass. 2210/2008). Ric. 2019 n. 32787 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- /224/01; A tal fine non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili - per la loro genericità - a una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento a quello concreto. Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve, invece, essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito, così come demandategli dall'art. 39 1. fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (Cass. 3871/2020, Cass.10353/2005, Cass. 8198/2002). Il decreto in esame non è stato redatto in coerenza con simili criteri perché, una volta registrata l'entità dell'attivo e del passivo, si limita a fornire una motivazione stereotipata che richiama semplicemente i criteri generali previsti dall'art. 1, comma 1, D.M. 30/2012 ("considerata l'opera prestata dal curatore, l'importan.za de/fallimento rilevata attraverso l'esame dell'attività effittivamente espletata, della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni e dell'entità dell'attivo rea/iato e del passivo accertato"), ma non offre argomenti specifici che si parametrino alle peculiari caratteristiche della procedura concorsuale a cui la liquidazione si riferisce, indicando quali concreti elementi abbiano convinto a giungere alla quantificazione adottata. 4. Il primo motivo è parimenti fondato. Il Tribunale, infatti, ha sì attribuito al ricorrente il rimborso delle spese generali previsto nella misura del 5% dall'art. 4, comma 2, D.M. 30/2012, ma solo sul residuo dovuto, al netto dell'acconto, e non sull'intero compenso riconosciuto al curatore. Una simile condotta costituisce una violazione di legge, ove in questo modo il Tribunale abbia inteso negare l'esistenza della regola in discorso rispetto all'intero compenso liquidato, ovvero una falsa applicazione di legge, nel caso in cui, invece, il Tribunale abbia più semplicemente tratto dalla norma, rispetto alla fattispecie concreta Ric. 2019 n. 32787 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -3- accertata, conseguenze giuridiche in contraddizione con una corretta interpretazione della stessa. 5. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]