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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02282/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11596-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6098/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11596 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 11596/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate con un unico motivo censura la sentenza della CTR della Sicilia nr 6098/2019 che con un unico motivo censura la violazione e falsa applicazione dell'art 17 del Dlgs nr 546/1992 e dell'ad 156 c.p.c. in relazione all'art 360 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di appello inammissibile il gravame notificato alla parte personalmente e non presso il domicilio eletto presso il procuratore costituito malgrado l'avvenuta costituzione in giudizio con efficacia sanante.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente va rigettate l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità .

L'Amministrazione finanziaria, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, ha criticato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'inesistenza della notificazione( cfr pag 4 del ricorso).

Orbene, quella che qui si sta ipotizzando è indubitabilmente un caso di nullità della notificazione del ricorso in appello (Cass., Sez.

U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 01, secondo cui "La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica (...)") .

L'art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone senz'altro che l'impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purchè esercente entro il distretto.

Questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sè la nullità, e non l'inesistenza della i notifica, purchè essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte.

Si è detto infatti che la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d' appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass.n. 16801 del 2014).

Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell'art. 156 c.p.c., comma 3, d'appello non appare avere tenuto in conto che non di inesistenza della notifica si trattava ma caso mai di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica, benchè al solo scopo di eccepirne la nullità e l'inammissibilità dell'appello.

Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame.

Roma 15.12.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11596-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6098/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11596 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 11596/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate con un unico motivo censura la sentenza della CTR della Sicilia nr 6098/2019 che con un unico motivo censura la violazione e falsa applicazione dell'art 17 del Dlgs nr 546/1992 e dell'ad 156 c.p.c. in relazione all'art 360 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di appello inammissibile il gravame notificato alla parte personalmente e non presso il domicilio eletto presso il procuratore costituito malgrado l'avvenuta costituzione in giudizio con efficacia sanante. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. Il motivo è fondato. Preliminarmente va rigettate l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità . L'Amministrazione finanziaria, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, ha criticato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'inesistenza della notificazione( cfr pag 4 del ricorso). Orbene, quella che qui si sta ipotizzando è indubitabilmente un caso di nullità della notificazione del ricorso in appello (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 01, secondo cui "La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica (...)") . L'art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone senz'altro che l'impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purchè esercente entro il distretto. Questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sè la nullità, e non l'inesistenza della i notifica, purchè essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte. Si è detto infatti che la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d' appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass.n. 16801 del 2014). Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell'art. 156 c.p.c., comma 3, d'appello non appare avere tenuto in conto che non di inesistenza della notifica si trattava ma caso mai di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica, benchè al solo scopo di eccepirne la nullità e l'inammissibilità dell'appello. Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame. Roma 15.12.2021 [OSCURATO:PERSONA]
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