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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12874/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria criticaOnalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale, con motivazione non illogica, ha disatteso il reclamo in ragione della perdurante esigenza di mantenimento del vincolo di cui all'art. 18-ter ord. pen., mentre il ricorrente si limita a dedurre genericamente un'asserita violazione del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza senza confrontarsi con le suindicate ragioni e omettendo qualsivoglia indicazione di specifici elementi a sostegno delle proprie doglianze); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M» Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria criticaOnalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale, con motivazione non illogica, ha disatteso il reclamo in ragione della perdurante esigenza di mantenimento del vincolo di cui all'art. 18-ter ord. pen., mentre il ricorrente si limita a dedurre genericamente un'asserita violazione del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza senza confrontarsi con le suindicate ragioni e omettendo qualsivoglia indicazione di specifici elementi a sostegno delle proprie doglianze); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M» Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 12874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris