CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1982
Cassazione n. 35953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nato il 07/08/1982 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato, posto che dalla ricostruzione in punto di fatto emergono plurimi elementi a sostegno della volontà dell'imputato di reagire violentemente al compimento di un atto d'ufficio, posto che egli non si limitava a divincolarsi, bensì sferrava pugni e calci; ritenuto che parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza del reato di lesioni, posto che a fronte della violenta opposizione al tentativo di carabinieri in divisa, la tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe percepito di essere in pericolo è frutto di una mera ipotesi alternativa e indimostrata; ritenuto, infine, che la Corte di appello ha escluso con motivazione immune da censure la riconducibilità del fatto - connotato da violenza e reiterazione di frasi gravemente minacciose - nell'ambito della previsione di cui all'art. 131- bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. Così deciso