CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1999
Cassazione n. 39619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. EMENIKE Uchenna impugna la sentenza in data 04/03/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 27/09/2016 del G.i.p. del Tribunale di Napoli riducendo la pena inflittagli per i reati di rapina e lesioni. Deduce: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 189 e 192 cod.proc.pen.; 2) vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis cod.pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma primo, n. 2, cod.pen.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen.. 1.1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dei medesimi motivi affrontati e risolti dal giudice dell'appello, che ha affrontato i medesimi temi oggi riproposti con il ricorso, confermando l'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dai poliziotti intervenuti nell'immediatezza dei fatti; escludendo la configurabilità del reato di furto con strappo in luogo di quello di rapina rimarcando come la violenza fosse stata esercitata sulla persona e non sulle cose; escludendo la configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen. evidenziando come mancasse il requisito della pretesa tutelabile in sede giurisdizionale; escludendo l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. rilevando come il danno subito dalla vittima non potesse considerarsi irrilevante; escludendo la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod.pen., osservando come fosse mancasse l'antecedente del fatto ingiusto; escludendo la configurabilità di circostanze attenuanti generiche in ragione delle modalità aggressive e violente della condotta e per la mancanza di elementi di favore. Vale ricordare che all'imputato si contestato di avere aggredito una donna con calci e pugni per strapparle uno zainetto che recava in spalla, contenente documenti d'identità, un cellulare e dei soldi. A fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto espressi in relazione ai temi esposti con tutti i motivi di ricorso, il ricorrente reitera le medesime questioni proposte con l'impugnazione di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni in fatto e in diritto della sentenza impugnata. Ciò premesso, questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso