CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 39553/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/5/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della statuizione di confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena ha applicato la pena di un anno di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 576 n. 1 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fatti per i quali veniva tratto in arresto il 30 marzo 2021. I reati in materia di stupefacenti sono relativi a due cessioni di stupefacente, tipo crack, cedute poco prima dell'arresto a [OSCURATO:PERSONA], verso il pagamento del corrispettivo di venti euro, e [OSCURATO:PERSONA], verso il corrispettivo di euro 12 nonché altra sostanza, rimasta indeterminata, ad una persona sconosciuta. Dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva che, nei giorni precedenti l'imputato aveva ceduto loro altre dosi di stupefacente, dietro pagamento di venti o quindici euro. Con la sentenza veniva disposta la confisca della somma in sequestro (euro 237,00) in quanto frutto di reato. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 dip. att. cod. proc. pen. il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della statuizione di confisca perché adottata, fuori dell'accordo, in violazione delle disposizioni di cui agli artt.240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 poiché non vi è prova, né motivazione sul punto, che la somma di duecento euro caduta in sequestro - eccedente rispetto a quella di euro 32,00 in relazione alle cessioni riscontrate dai verbalizzanti - fosse provento di delitto. L'imputato, inoltre, in sede di convalida dell'arresto, aveva fornito una giustificazione del possesso della somma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi infondati. In relazione alla confisca deve rilevarsi che, in caso di definizione con il "patteggiamento" del procedimento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca nei casi previsti dall'art.240 cod. pen. e, quindi, in relazione a beni che costituiscono provento o profitto del reato, fermo restando l'obbligo del giudice di motivare sulle ragioni di tale statuizione. Con condivisibili affermazioni di principio, questa Corte ha avuto modo, altresì, di precisare che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, cod. pen. - ora rifluita nella disposizione di cui all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 - è applicabile anche in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990: il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito, che impone la sottrazione di beni alla disponibilità del colpevole per impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3 n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399), cioè, allorquando sia provato che si tratti di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, in quanto eziologicarnente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso. Calando i principi sopra affermati nel caso di specie, rileva il Collegio che con motivazione sintetica, ma adeguata e ricalcata sul tenore delle imputazioni per le quali è intervenuta la sentenza di applicazione pena, il giudice ha ritenuto provento del reato di spaccio - in quanto prezzo delle dosi cedute agli acquirenti - non solo le somme riscosse in occasione delle cessioni, riscontrate dai verbalizzanti nel corso dell'operazione di polizia che aveva condotto all'arresto dell'imputato e che fonda le contestazioni di cui al capo 1), ma anche delle ulteriori cessioni, oggetto di contestazione al capo 4), che si fonda sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito agli inquirenti di avere, nei giorni immediatamente precedenti, effettuato acquisti di dosi di crack dall'imputato corrispondendogli l'uno venti euro a dose e l'altra 15 euro a dose. Si tratta di evidenze che rinviano, con immediatezza, data la prossimità temporale e le modalità seriali della condotta, ad un collegamento diretto tra il possesso della somma e la sua provenienza dal reato di cessione in quanto prezzo di vendita dello stupefacente e, pertanto, legittimamente confiscate. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.1v1. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] 6ihrdano [OSCURATO:PERSONA]