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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 1964

Cassazione n. 31450/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1964 avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 22/02/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave di cui all'art. 640, comma secondo, numero 2-bis) cod. pen. ed altri unificati sotto il vincolo della continuazione.

Ritenuto che, la nuova formulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra quelli deducibili, in quanto le doglianze attengono alla responsabilità dell'imputato; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21/07/2022 r\, Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1964 avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 22/02/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave di cui all'art. 640, comma secondo, numero 2-bis) cod. pen. ed altri unificati sotto il vincolo della continuazione. Ritenuto che, la nuova formulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra quelli deducibili, in quanto le doglianze attengono alla responsabilità dell'imputato; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 r\, Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e