CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Acerra avverso la sentenza del 03/12/2019 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta fa requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2019, depositata il 2 marzo 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., commesso in Acerra il 20 aprile 2011, per avere falsamente incolpato [OSCURATO:PERSONA] della contraffazione della cifra riportata su due assegni bancari a quest'ultimo consegnati. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., per l'omessa declaratoria della prescrizione del reato, pur avendo la Corte distrettuale fatto riferimento, in più parti della motivazione, all'intervenuto decorso del termine prescrizionale. Si prospetta, al riguardo, la prevalenza sul dispositivo delle ragioni indicate nella motivazione della decisione impugnata, atteso il carattere non esclusivamente formale della rilevata difformità, che rende necessario l'annullamento con rinvio, non potendosi ricorrere all'istituto della correzione dell'errore materiale. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la Corte d'appello, con ordinanza emessa in data 2 marzo 2020, ossia nel giorno stesso del deposito della motivazione della sentenza impugnata, ha già provveduto a rettificare l'errore materiale contenuto nel dispositivo, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ragione della — già in motivazione rilevata - estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con la conferma delle correlative statuizioni civili. Dalla motivazione della sentenza, infatti, come precisato dalla Corte distrettuale nell'ordinanza del 2 marzo 2020, emergevano chiaramente le ragioni per le quali il reato doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Ciò non di meno, viene aspecificamente omesso nel ricorso qualsiasi riferimento all'esistenza e al contenuto della su indicata ordinanza di correzione dell'errore materiale, limitandosi il ricorrente a far cenno al solo dispositivo della sentenza, senza considerare che lo stesso era stato rettificato contestualmente al deposito della decisione in questa Sede impugnata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, con l'esclusione della condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in considerazione dell'obiettiva situazione d'incertezza venutasi a creare a fronte della rilevata discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis