CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1996
Cassazione n. 37043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/01/1996 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha pro osto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologn , in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna, in seguito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 688,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90. All'imputato era contestato di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto sulla propria persona, al fine di spaccio a terzi, gr. 3,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) mancanza della motivazione, in carenza di perizia tossicologica, in ordine alla pronuncia sulla responsabilità, posto che la sentenza si era basata esclusivamente sul dato ponderale; II ) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 20 cod.pen. e correlato vizio di motivazione circa la mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 3. Il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è privo di specificità, limitandosi a reiterare di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni del tutto corrette in diritto. I giudici di merito hanno evidenziato, alla pagina 1 della sentenza impugnata che la tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui l'imputato deteneva anche dosi di proprietà dell'amico Bertoletti, risultava inverosimile in quanto non supportata da ragionevolezza, posto che l'imputato sapeva che si sarebbe recato in Tribunale; si trattava di 5 dosi acquistate per euro 140, ciò mal si conciliava con lo stato economico dell'imputato, che dormiva in un dormitorio e non risultava percepire redditi. Anche il peso dello stupefacente, superiore a quello per cui si presume un uso personale, era significativo. La motivazione è conforme ai principi stabiliti in questa sede, in base ai quali non ci si può limitare a valutare il dato ponderale, ma occorre valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale (Sez. 3, Sentenza n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991 - 01). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: la Corte di appello, nell'affermare che la pena inflitta all'imputato non consente Ii accedere alle pene sostitutive richieste ha evidentemente inteso riferirsi alla pena complessiva derivante dalle condanne precedenti e che rendevano non :oncedibile neanche la sospensione condizionale. Ad ogni modo, è possibile evincere dal complesso argomentativo della sentenza, nella parte in cui la Corte di appello si sofferma sulla negativa personalità dell'imputato, una evidente valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. 6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la éondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma {iell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma