Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19193/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1971 - controricorrente –avverso la sentenza n. 58/2025 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 04/04/2025 R.G.N. 261/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliaririgettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente delNumero registro generale 12811/2025Consorzio [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari (CACIP), quadro, aNvuvmeerros soez ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026la sentenza del Tribunale di Cagliari del 6/9/2024, che, per quantoData pubblicazione 11/06/2026ancora rileva, aveva respinto la sua domanda di impugnazione dellicenziamento intimatogli con provvedimento del 31/8/2020, previacontestazione del 10/8/2020, che gli aveva addebitato di essere statocondannato in via definitiva ad otto mesi di reclusione, sospesi, percondotta extralavorativa consistente nell’aver falsamente dichiaratoalla P.G. che alcune somme che egli aveva pagato con bonifico a dueindagati per traffico di stupefacenti costituivano corrispettivo di opereedili realizzati nel suo appartamento, allo scopo di occultarne laprovenienza da fondi sequestrati per importazione di cocaina.2.

Il lavoratore aveva proposto reclamo per il seguente, unico motivo:a) tardività della contestazione.

L’Ente era venuto a conoscenza delfatto che egli fosse indagato nell’ambito di un procedimento penalelegato al traffico di sostanze stupefacenti già nel novembre 2000,quando il suo ufficio era stato perquisito dalla Guardia di Finanza; ciònonostante l’Ente non aveva ritenuto di dover svolgere alcuna indagineo assumere alcuna informazione, così ingenerando un legittimoaffidamento riguardo al non esercizio dell’azione disciplinare, poirafforzato dal fatto che quando egli aveva trasmesso l’estratto dellasentenza del GUP, malgrado il medesimo difettasse dell’indicazionedell’imputazione, l’Ente aveva atteso ben sette mesi prima di chiederechiarimenti.

Ancora, il rapporto era poi proseguito per vari anni senzaulteriori interessamenti datoriali, ripresi solo dopo che per meracorrettezza egli, nel febbraio 2014, aveva comunicato che la S.C. avevaannullato la sua sentenza di condanna in appello.

Né poteva rilevare ilfatto che il CCNL facesse riferimento ad una sentenza passata ingiudicato, postulando la fattispecie che il fatto fosse stato reso noto aldatore tramite questa.3.

La Corte rigettava il gravame perché (in sintesi): la sentenza di primogrado aveva fatto buon governo del principio di relativitàdell’immediatezza della contestazione, considerato che si trattava diNumero registro generale 12811/2025fatti di rilevanza penale estranei al rapporto di lavoro; l’art. 62 deNlu CmeCroN seLz ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026non faceva alcuna distinzione tra il caso che i fatti fossero emersi dopoData pubblicazione 11/06/2026la condanna definitiva penale o prima; tale distinzione non era infattirilevante proprio in ragione del fatto che la disposizione, nel richiederela condanna penale definitiva, era di favore per il lavoratore, nel sensodi assumere i fatti rilevanza disciplinare solo una volta che fossero statidefinitivamente accertati in quel modo ed in quella sede; modalitànecessarie anche per la stima della gravità del fatto.

D’altronde, laperquisizione del novembre 2010 aveva rivelato che egli fosseindagato, ma nulla sulla natura e la consistenza dei fatti, dei quali l’Entenon poteva avere né avrebbe potuto acquisire contezza.

Il fatto che ilprocedimento penale avesse avuto vicende alterne, con la cassazionedella sentenza di condanna in appello, mostrava ulteriormente che illavoratore si protestava innocente, e la sua colpevolezza era incerta, ilche giustificava ulteriormente l’attesa dell’esito del procedimento.

Néprima condanna, a mezzo stampa, solo nel giugno 2011; né che egliavesse poi a richiesta inviato solo una copia del dispositivo di condannapriva dell’indicazione dell’imputazione, accompagnata da una notaaffermante che egli avrebbe interposto appello.

La richiesta mostravacomunque che l’Ente aveva interesse a seguire lo sviluppo delprocedimento penale, sì da escludere l’ipotizzabilità di un disinteressedisciplinare e di un contegno abdicativo.

Ed infatti, quando la sentenzadi appello era stata cassata, egli ne aveva fatto comunicazione “percorrettezza”.

Tale interesse era stato successivamente manifestato piùvolte.

Per converso, il lavoratore si era mosso spontaneamente adinformare solo quando il procedimento si era volto a suo favore.4.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attonotificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed affidato ad un motivo.5.

Resiste il CACIP con controricorso.6.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12811/20251.

Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’aNrutm.e3ro6 s0ez ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.7, comma 2, della leggeData pubblicazione 11/06/2026n.300/70.Richiamati i princìpi in materia di immediatezza della contestazionedisciplinare, se ne denuncia la violazione, sull’assunto che sin dal 2010la condotta disciplinarmente rilevante sarebbe stata oggettivamenterilevabile ed intelligibile, e ripetendo in sostanza gli argomenti svolti nelreclamo.2.

Il ricorso è inammissibile.3.

In primo luogo, perché in tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatada una norma di legge e quindi implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causaè esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione: ildiscrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprioa causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa,ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dalfatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediatadalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante, Cass.nn. 24054/2017, 2582/2024).Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato i motiviche, nella specie, non consentivano al datore di lavoro di intraprendereil procedimento disciplinare prima che la sentenza di condannadivenisse irrevocabile, sia richiamando il fatto che, ai sensi dell’art 62del CCNL, l’illecito tipizzato richiedeva tale condizione, sia osservandoche l’illecito era estraneo al contesto lavorativo, e quindi nonconoscibile nella sua consistenza e gravità se non per il tramiteNumero registro generale 12811/2025dell’accertamento penale, e non certo per il mero fatto che lN’aumtetroo rseez ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026avesse subìto una perquisizione; sia osservando che la cassazione dellaData pubblicazione 11/06/2026sentenza di condanna aveva protratto la condizione di incertezza sullacolpevolezza del lavoratore fino all’esito definitivo del giudizio.

Haaltresì valorizzato, da un lato, la condotta contraria agli obblighi dicorrettezza e buona fede del dipendente, che avrebbe informato ildatore di lavoro delle pronunce che avevano scandito i gradi delprocesso penale in modo parziale e tardivo; dall’altro, le reiteraterichieste del Consorzio sull’andamento del processo, per negare chepotesse crearsi nel Floris alcun affidamento in merito alla rinunciaall’esercizio del potere disciplinare da parte dello stesso.4.

La denuncia di violazione di legge risulta così mediata da censureafferenti l’apprezzamento nel merito dei fatti.

E questa Corte haaffermato non solo che il requisito di immediatezza va inteso in sensorelativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più omeno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richiedauno spazio temporale maggiore, ma anche che la valutazione dellecircostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo ècomunque riservata al giudice del merito -salvo il vizio motivazionale,nei limiti in cui deducibile - (Cass. nn. 14726/2024, 1247/2015,20719/2013, 15649/2010, 5546/2010, 2580/2009).5.

Ulteriore e dirimente ragione di inammissibilità sta peraltro nel fattoche questa Corte ha altresì affermato che «In tema di licenziamentodisciplinare per fatti estranei al rapporto lavorativo aventi rilevanzapenale, qualora la contrattazione collettiva tipizzi la condotta idonea agiustificare la sanzione espulsiva collegandola al passaggio in giudicatodella sentenza penale di condanna, il differimento del licenziamento auna data successiva a tale evento non si configura come rinunciaall'esercizio del potere disciplinare e non lo rende intempestivo, anchein considerazione del fatto che una condotta estranea al rapporto dilavoro non può dirsi determinante ai fini del venir meno della fiduciadel datore di lavoro nel corretto espletamento della prestazionelavorativa fino a che non sia accertata con sentenza penaleNu mpearos rsegaisttaro gienn erale 12811/2025Numero sezionale 1971/2026giudicato» (Cass. n. 6937/2018).Numero di raccolta generale 19193/20266.

Questa Corte ha peraltro altresì affermato che il lasso tempoDraatal peu btbrliaca zione 11/06/2026i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenzada parte del datore di lavoro della situazione contestata e nondall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosiragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all'eserciziodel potere disciplinare a seguito dell'accertamento dei fatti addebitatial dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e dicontestarli immediatamente al lavoratore (cfr. Cass. n. 24584 del2007; Cass. n. 21546 del 2007; Cass. n. 282 del 2008; Cass. n. 23739del 2008; Cass. n. 25070 del 2013; Cass. n. 28974 del 2017; Cass.n.24100 del 2025).

Ed ha altresì ritenuto che quando il fatto che dàluogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principiodella immediatezza della contestazione non può considerarsi violato daldatore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un correttoaccertamento del fatto di attendere l'esito degli accertamenti svolti insede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico dellavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass. n. 5057 del2016; Cass. n. 27069 del 2018); infatti, il prudente indugio del datoredi lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può edeve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore dilavoro, che sarebbe palesemente colpito da accuse avventate ocomunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datoredi lavoro (Cass. n. 1101 del 2007 e n. 241 del 2006).7.

Il ricorrente non si confronta criticamente con tali insegnamenti, ilche integra ulteriore ragione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bisc.p.c.8.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.9.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 12811/2025La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,Data pubblicazione 11/06/2026delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 percompensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 aprile 2016.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 12811/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026Data pubblicazione 11/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1971 - controricorrente –avverso la sentenza n. 58/2025 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 04/04/2025 R.G.N. 261/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliaririgettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente delNumero registro generale 12811/2025Consorzio [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari (CACIP), quadro, aNvuvmeerros soez ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026la sentenza del Tribunale di Cagliari del 6/9/2024, che, per quantoData pubblicazione 11/06/2026ancora rileva, aveva respinto la sua domanda di impugnazione dellicenziamento intimatogli con provvedimento del 31/8/2020, previacontestazione del 10/8/2020, che gli aveva addebitato di essere statocondannato in via definitiva ad otto mesi di reclusione, sospesi, percondotta extralavorativa consistente nell’aver falsamente dichiaratoalla P.G. che alcune somme che egli aveva pagato con bonifico a dueindagati per traffico di stupefacenti costituivano corrispettivo di opereedili realizzati nel suo appartamento, allo scopo di occultarne laprovenienza da fondi sequestrati per importazione di cocaina.2. Il lavoratore aveva proposto reclamo per il seguente, unico motivo:a) tardività della contestazione. L’Ente era venuto a conoscenza delfatto che egli fosse indagato nell’ambito di un procedimento penalelegato al traffico di sostanze stupefacenti già nel novembre 2000,quando il suo ufficio era stato perquisito dalla Guardia di Finanza; ciònonostante l’Ente non aveva ritenuto di dover svolgere alcuna indagineo assumere alcuna informazione, così ingenerando un legittimoaffidamento riguardo al non esercizio dell’azione disciplinare, poirafforzato dal fatto che quando egli aveva trasmesso l’estratto dellasentenza del GUP, malgrado il medesimo difettasse dell’indicazionedell’imputazione, l’Ente aveva atteso ben sette mesi prima di chiederechiarimenti. Ancora, il rapporto era poi proseguito per vari anni senzaulteriori interessamenti datoriali, ripresi solo dopo che per meracorrettezza egli, nel febbraio 2014, aveva comunicato che la S.C. avevaannullato la sua sentenza di condanna in appello. Né poteva rilevare ilfatto che il CCNL facesse riferimento ad una sentenza passata ingiudicato, postulando la fattispecie che il fatto fosse stato reso noto aldatore tramite questa.3. La Corte rigettava il gravame perché (in sintesi): la sentenza di primogrado aveva fatto buon governo del principio di relativitàdell’immediatezza della contestazione, considerato che si trattava diNumero registro generale 12811/2025fatti di rilevanza penale estranei al rapporto di lavoro; l’art. 62 deNlu CmeCroN seLz ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026non faceva alcuna distinzione tra il caso che i fatti fossero emersi dopoData pubblicazione 11/06/2026la condanna definitiva penale o prima; tale distinzione non era infattirilevante proprio in ragione del fatto che la disposizione, nel richiederela condanna penale definitiva, era di favore per il lavoratore, nel sensodi assumere i fatti rilevanza disciplinare solo una volta che fossero statidefinitivamente accertati in quel modo ed in quella sede; modalitànecessarie anche per la stima della gravità del fatto. D’altronde, laperquisizione del novembre 2010 aveva rivelato che egli fosseindagato, ma nulla sulla natura e la consistenza dei fatti, dei quali l’Entenon poteva avere né avrebbe potuto acquisire contezza. Il fatto che ilprocedimento penale avesse avuto vicende alterne, con la cassazionedella sentenza di condanna in appello, mostrava ulteriormente che illavoratore si protestava innocente, e la sua colpevolezza era incerta, ilche giustificava ulteriormente l’attesa dell’esito del procedimento. Néprima condanna, a mezzo stampa, solo nel giugno 2011; né che egliavesse poi a richiesta inviato solo una copia del dispositivo di condannapriva dell’indicazione dell’imputazione, accompagnata da una notaaffermante che egli avrebbe interposto appello. La richiesta mostravacomunque che l’Ente aveva interesse a seguire lo sviluppo delprocedimento penale, sì da escludere l’ipotizzabilità di un disinteressedisciplinare e di un contegno abdicativo. Ed infatti, quando la sentenzadi appello era stata cassata, egli ne aveva fatto comunicazione “percorrettezza”. Tale interesse era stato successivamente manifestato piùvolte. Per converso, il lavoratore si era mosso spontaneamente adinformare solo quando il procedimento si era volto a suo favore.4. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attonotificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed affidato ad un motivo.5. Resiste il CACIP con controricorso.6. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12811/20251. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’aNrutm.e3ro6 s0ez ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.7, comma 2, della leggeData pubblicazione 11/06/2026n.300/70.Richiamati i princìpi in materia di immediatezza della contestazionedisciplinare, se ne denuncia la violazione, sull’assunto che sin dal 2010la condotta disciplinarmente rilevante sarebbe stata oggettivamenterilevabile ed intelligibile, e ripetendo in sostanza gli argomenti svolti nelreclamo.2. Il ricorso è inammissibile.3. In primo luogo, perché in tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatada una norma di legge e quindi implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causaè esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione: ildiscrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprioa causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa,ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dalfatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediatadalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante, Cass.nn. 24054/2017, 2582/2024).Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato i motiviche, nella specie, non consentivano al datore di lavoro di intraprendereil procedimento disciplinare prima che la sentenza di condannadivenisse irrevocabile, sia richiamando il fatto che, ai sensi dell’art 62del CCNL, l’illecito tipizzato richiedeva tale condizione, sia osservandoche l’illecito era estraneo al contesto lavorativo, e quindi nonconoscibile nella sua consistenza e gravità se non per il tramiteNumero registro generale 12811/2025dell’accertamento penale, e non certo per il mero fatto che lN’aumtetroo rseez ionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026avesse subìto una perquisizione; sia osservando che la cassazione dellaData pubblicazione 11/06/2026sentenza di condanna aveva protratto la condizione di incertezza sullacolpevolezza del lavoratore fino all’esito definitivo del giudizio. Haaltresì valorizzato, da un lato, la condotta contraria agli obblighi dicorrettezza e buona fede del dipendente, che avrebbe informato ildatore di lavoro delle pronunce che avevano scandito i gradi delprocesso penale in modo parziale e tardivo; dall’altro, le reiteraterichieste del Consorzio sull’andamento del processo, per negare chepotesse crearsi nel Floris alcun affidamento in merito alla rinunciaall’esercizio del potere disciplinare da parte dello stesso.4. La denuncia di violazione di legge risulta così mediata da censureafferenti l’apprezzamento nel merito dei fatti. E questa Corte haaffermato non solo che il requisito di immediatezza va inteso in sensorelativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più omeno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richiedauno spazio temporale maggiore, ma anche che la valutazione dellecircostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo ècomunque riservata al giudice del merito -salvo il vizio motivazionale,nei limiti in cui deducibile - (Cass. nn. 14726/2024, 1247/2015,20719/2013, 15649/2010, 5546/2010, 2580/2009).5. Ulteriore e dirimente ragione di inammissibilità sta peraltro nel fattoche questa Corte ha altresì affermato che «In tema di licenziamentodisciplinare per fatti estranei al rapporto lavorativo aventi rilevanzapenale, qualora la contrattazione collettiva tipizzi la condotta idonea agiustificare la sanzione espulsiva collegandola al passaggio in giudicatodella sentenza penale di condanna, il differimento del licenziamento auna data successiva a tale evento non si configura come rinunciaall'esercizio del potere disciplinare e non lo rende intempestivo, anchein considerazione del fatto che una condotta estranea al rapporto dilavoro non può dirsi determinante ai fini del venir meno della fiduciadel datore di lavoro nel corretto espletamento della prestazionelavorativa fino a che non sia accertata con sentenza penaleNu mpearos rsegaisttaro gienn erale 12811/2025Numero sezionale 1971/2026giudicato» (Cass. n. 6937/2018).Numero di raccolta generale 19193/20266. Questa Corte ha peraltro altresì affermato che il lasso tempoDraatal peu btbrliaca zione 11/06/2026i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenzada parte del datore di lavoro della situazione contestata e nondall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosiragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all'eserciziodel potere disciplinare a seguito dell'accertamento dei fatti addebitatial dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e dicontestarli immediatamente al lavoratore (cfr. Cass. n. 24584 del2007; Cass. n. 21546 del 2007; Cass. n. 282 del 2008; Cass. n. 23739del 2008; Cass. n. 25070 del 2013; Cass. n. 28974 del 2017; Cass.n.24100 del 2025). Ed ha altresì ritenuto che quando il fatto che dàluogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principiodella immediatezza della contestazione non può considerarsi violato daldatore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un correttoaccertamento del fatto di attendere l'esito degli accertamenti svolti insede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico dellavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass. n. 5057 del2016; Cass. n. 27069 del 2018); infatti, il prudente indugio del datoredi lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può edeve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore dilavoro, che sarebbe palesemente colpito da accuse avventate ocomunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datoredi lavoro (Cass. n. 1101 del 2007 e n. 241 del 2006).7. Il ricorrente non si confronta criticamente con tali insegnamenti, ilche integra ulteriore ragione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bisc.p.c.8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 12811/2025La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,Data pubblicazione 11/06/2026delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 percompensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 aprile 2016.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 12811/2025Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 19193/2026Data pubblicazione 11/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris