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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 15693/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1883/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal I Avv.to [OSCURATO:PERSONA]=ib---G7--azia 19lir-in con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e con studio in Torino, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, giusta procura in calce al ricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 746/1714 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 mese anno dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] & C. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vercelli che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di diniego della definizione dei carichi di ruolo di cui all'art. 12,

I. n. 289 del 2002, per cartelle relative a tasse automobilistiche, anno d'imposta 1993 ed IVA, anno d'imposta 1996. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale accoglieva l'appello affermando che non sussiste alcun divieto di utilizzazione del cd.

«condono per la rottamazione dei ruoli» di cui alla legge n. 289 del 2002 per le iscrizioni a ruolo riguardanti tasse automobilistiche e che neppure assume rilevanza la tardività del versamento eseguito rispetto al termine del 16 aprile 2004, "perché in effetti le norme relative ai termini di versamento hanno spesso generato confusione (...) e creato un'incertezza obbiettiva che giustifica il comportamento del contribuente".

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello con un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il motivo d'impugnazione la difesa erariale deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 289 del 2002 e 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, per non avere la CTR ha considerato tardivo, sussistendo un errore scusabile, il versamento eseguito dalla contribuente in data 28/04/2004, oltre il termine del 16 aprile 2004 (vedi d.l. n. 143 del 2003), pur essendo il condono espressamente condizionato all'integrale pagamento del dovuto conseguendone, in difetto, l'inefficacia della sanatoria.

Deduce, altresì, che la materia delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 5 quinquies del d.l. n. 282 del 2002, è sottratta all'ambito applicativo della

I. n. 289 del 2002 e che la CTR erroneamente ha considerato che la contribuente potesse beneficiare del condono in oggetto. 2 La censura erariale è fondata. 3 Va, anzitutto, considerato che la sanatoria di cui all'art. 12,

I. n. 289 del 2002 (c.d. rottamazione dei ruoli) consentiva ai contribuenti di estinguere i carichi inclusi in ruoli emessi dall'Amministrazione finanziaria e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 2001 (cfr. art. 1, comma 2-ter, lett. c), del d.l. n. 143 del 2003, introdotto nel testo normativo, in sede di conversione, dalla

I. n. 212 del 2003), mediante il pagamento al concessionario competente di almeno l'80 per cento dell'importo dovuto (25 per cento delle somme iscritte a ruolo più l'intera quota a titolo di rimborso spese) e alla sottoscrizione nonché all'invio, ovvero alla consegna, allo stesso dell'apposito atto di definizione entro un determinato termine, prorogato al 16 aprile 2004 dall'articolo 23- decies, primo comma, del d.l. n. 355 del 2003).4.

Come la Corte ha avuto modo c-fi osservare, "Il secondo comma dell'art. 12 della

I. n. 289 del 2000 - come sostituito dall'art. 5-bis del decreto- legge n. 282 del 2002, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2003 - fissava per il versamento della prima rata (non inferiore all'80 per cento della somma prevista per la definizione dei carichi di ruolo pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo 20 per cento il termine dei 16 aprile 2004.

Il primo di tali termini è stato prorogato al 16 maggio 2003 con l'art. 1 del d.l. n. 59 del 2003, che non è stato convertito.

Il successivo d.l. n. 143 del 2003, convertito dalla legge n. 212 del 2003, ha differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data che è stata ulteriormente spostata, con d.l. 269/2003, convertito con !a legge 326/2003, al 16 marzo 2004 e, successivamente, con il d.l. 335/2003, convertito con legge 47/2004, al 16 aprile 2004) ed ha rimesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze la rideterminazione del secondo termine.

L'art. 1, comma secondo, d.l. n. 143 del 2003 prevede che «I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004 ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette d&inizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003».

Con l'art. 1, comma 2, lett. g) del d.m. 8 aprile 2004 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato al 18 aprile 2005 «il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo, e 2 - ter della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12».

La legge di conversione del d.l. n. 143 del 2003, nel secondo comma dell'unico articolo, ha fatti salvi gli effetti del d.l. n. 59 del 2003, non convertito, stabilendo espressamente: «Sono utili i versamenti..., effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289/2002».

5. Sulla base delle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo, quindi, deve ritenersi tardivo il versamento effettuato dalla società contribuente il 28/4/2004.

6. Il condono previsto dall'art. 12 della legge 289 del 2002, infatti, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste negli articoli del medesimo testo normativo e, con la sentenza n. 24746/2010, ha affermato il principio per cui; "In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità dei condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia.

Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.

L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente". (vedi anche Cass. n. 24316/2010 e 27424/2018).

7. Il condono, pertanto, è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto, conseguendone in difetto, quand'anche si tratti di mero ritardo nel versamento dell'ammontare residuo dovuto, la definitiva inefficacia della sanatoria.

8. A tale forma di definizione non può ritenersi applicabile, come già ritenuto dalla Corte, il principio affermato con riferimento "alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 percento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali" (Cass. n. 22788/2006 e n. 6370/2006).

9. Ma la censura erariale è fondata anche sotto l'assorbente profilo che concerne la condonabilità delle tasse automobilistiche, affermata dai giudici di appello ed esclusa, invece, dalla procedura agevolativa di cui alla

I. n. 289 del 2002.

10. Come reiteratamente affermato dalla Corte, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 è applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad Irpef ed Ilor (Cass. n. 20746/2010, Cass. n. 11669/2016) ed all'Irap (Cass. n. 21416/2016) incluse in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, ma non è applicabile con riferimento a cartelle relative a tasse automobilistiche (Cass. n. 6693/2017, n. 12254/2017, n. 1955/2022 cit.).

11. A decorrere dal 1° gennaio 1993, infatti, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche, che ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale, da ritenersi «tributo proprio derivato dalla Regione» (Corte Cost., n. 288/2012) e, pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, la definizione agevolata della tassa automobilistica era condizionata all'emanazione di un provvedimento del legislatore regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289/2002, provvedimento che non risulta emanato.12.

E la definizione agevolata delle cartelle relative a tasse automobilistiche era disciplinata da un'apposita norma dettata dall'art. 5-quinquies d.l. n. 282 del 2002. (Cass6693/2017 cit.). 13 Quanto alla questione dell'affidamento incolpevole, ai sensi dell'art. 10,

I. n. 212 del 2000, del contribuente che abbia spontaneamente aderito all'invito dell'agente della riscossione, la Corte ha pure evidenziato che spetta sempre "all'Amministrazione finanziaria, titolare del potere di valutare i presupposti di legge per l'accesso al beneficio fiscale". (Cass.n. 12254/2017 cit.), per cui del tutto infondatamente l'odierna controricorrente insiste sulla rilevanza dell'incertezza normativa generata dalle reiterate proroghe dei termini di versamento delle somme dovute (80 per cento, il 16/4/2004, residuo 20 per cento, il 18/4/2005), nonostante la peculiare natura ("demenziale" e non "premiale") del condono previsto dall'art. 12,

I. n. 289 del 2002, da cui discende, come già detto, che l'efficacia della sanatoria è condizionata all'integrale pagamento nel rispetto dei termini e delle condizioni normativamente previste.

14. Né, tantomeno, il tempo il trascorso dalla presentazione della domanda di condono può dar luogo ad una ipotesi di decadenza dell'Amministrazione finanziaria in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo

15. Quanto, infine, al rilievo dell'inadeguatezza della motivazione del provvedimento di diniego (riprodotto per stralcio a pag. 2 del ricorso per cassazione), che la contribuente riferisce essere stato oggetto di motivo di appello, è appena il caso di osservare che si tratta di profilo impugnatorio disatteso - implicitamente - dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale, accogliendo la tesi della parte privata circa la condonabilità della lite, ha pronunciato sul merito della controversia.

16. Una diversa decisione al riguardo si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 12251/2017) secondo cui "in ipotesi di diniego di condono ex art. 12 della

I. n. 289 del 2002, è sufficiente l'indicazione del difetto dei requisiti previsti per l'applicazione del beneficio fiscale ed il rinvio al prospetto contabile, allegato quale "parte integrante" del provvedimento, in cui sono contenuti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa fiscale".

17. Per tutte le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso originario proposto dalla contribuente.

18. Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, induce a compensare tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dalla contribuente.

Compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1883/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal I Avv.to [OSCURATO:PERSONA]=ib---G7--azia 19lir-in con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e con studio in Torino, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, giusta procura in calce al ricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 746/1714 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 mese anno dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] & C. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vercelli che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di diniego della definizione dei carichi di ruolo di cui all'art. 12, I. n. 289 del 2002, per cartelle relative a tasse automobilistiche, anno d'imposta 1993 ed IVA, anno d'imposta 1996. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale accoglieva l'appello affermando che non sussiste alcun divieto di utilizzazione del cd. «condono per la rottamazione dei ruoli» di cui alla legge n. 289 del 2002 per le iscrizioni a ruolo riguardanti tasse automobilistiche e che neppure assume rilevanza la tardività del versamento eseguito rispetto al termine del 16 aprile 2004, "perché in effetti le norme relative ai termini di versamento hanno spesso generato confusione (...) e creato un'incertezza obbiettiva che giustifica il comportamento del contribuente". L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello con un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il motivo d'impugnazione la difesa erariale deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 289 del 2002 e 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, per non avere la CTR ha considerato tardivo, sussistendo un errore scusabile, il versamento eseguito dalla contribuente in data 28/04/2004, oltre il termine del 16 aprile 2004 (vedi d.l. n. 143 del 2003), pur essendo il condono espressamente condizionato all'integrale pagamento del dovuto conseguendone, in difetto, l'inefficacia della sanatoria. Deduce, altresì, che la materia delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 5 quinquies del d.l. n. 282 del 2002, è sottratta all'ambito applicativo della I. n. 289 del 2002 e che la CTR erroneamente ha considerato che la contribuente potesse beneficiare del condono in oggetto. 2 La censura erariale è fondata. 3 Va, anzitutto, considerato che la sanatoria di cui all'art. 12, I. n. 289 del 2002 (c.d. rottamazione dei ruoli) consentiva ai contribuenti di estinguere i carichi inclusi in ruoli emessi dall'Amministrazione finanziaria e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 2001 (cfr. art. 1, comma 2-ter, lett. c), del d.l. n. 143 del 2003, introdotto nel testo normativo, in sede di conversione, dalla I. n. 212 del 2003), mediante il pagamento al concessionario competente di almeno l'80 per cento dell'importo dovuto (25 per cento delle somme iscritte a ruolo più l'intera quota a titolo di rimborso spese) e alla sottoscrizione nonché all'invio, ovvero alla consegna, allo stesso dell'apposito atto di definizione entro un determinato termine, prorogato al 16 aprile 2004 dall'articolo 23- decies, primo comma, del d.l. n. 355 del 2003).4. Come la Corte ha avuto modo c-fi osservare, "Il secondo comma dell'art. 12 della I. n. 289 del 2000 - come sostituito dall'art. 5-bis del decreto- legge n. 282 del 2002, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2003 - fissava per il versamento della prima rata (non inferiore all'80 per cento della somma prevista per la definizione dei carichi di ruolo pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo 20 per cento il termine dei 16 aprile 2004. Il primo di tali termini è stato prorogato al 16 maggio 2003 con l'art. 1 del d.l. n. 59 del 2003, che non è stato convertito. Il successivo d.l. n. 143 del 2003, convertito dalla legge n. 212 del 2003, ha differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data che è stata ulteriormente spostata, con d.l. 269/2003, convertito con !a legge 326/2003, al 16 marzo 2004 e, successivamente, con il d.l. 335/2003, convertito con legge 47/2004, al 16 aprile 2004) ed ha rimesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze la rideterminazione del secondo termine. L'art. 1, comma secondo, d.l. n. 143 del 2003 prevede che «I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004 ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette d&inizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003». Con l'art. 1, comma 2, lett. g) del d.m. 8 aprile 2004 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato al 18 aprile 2005 «il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo, e 2 - ter della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12». La legge di conversione del d.l. n. 143 del 2003, nel secondo comma dell'unico articolo, ha fatti salvi gli effetti del d.l. n. 59 del 2003, non convertito, stabilendo espressamente: «Sono utili i versamenti..., effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289/2002». 5. Sulla base delle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo, quindi, deve ritenersi tardivo il versamento effettuato dalla società contribuente il 28/4/2004. 6. Il condono previsto dall'art. 12 della legge 289 del 2002, infatti, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste negli articoli del medesimo testo normativo e, con la sentenza n. 24746/2010, ha affermato il principio per cui; "In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità dei condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente". (vedi anche Cass. n. 24316/2010 e 27424/2018). 7. Il condono, pertanto, è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto, conseguendone in difetto, quand'anche si tratti di mero ritardo nel versamento dell'ammontare residuo dovuto, la definitiva inefficacia della sanatoria. 8. A tale forma di definizione non può ritenersi applicabile, come già ritenuto dalla Corte, il principio affermato con riferimento "alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 percento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali" (Cass. n. 22788/2006 e n. 6370/2006). 9. Ma la censura erariale è fondata anche sotto l'assorbente profilo che concerne la condonabilità delle tasse automobilistiche, affermata dai giudici di appello ed esclusa, invece, dalla procedura agevolativa di cui alla I. n. 289 del 2002. 10. Come reiteratamente affermato dalla Corte, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 è applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad Irpef ed Ilor (Cass. n. 20746/2010, Cass. n. 11669/2016) ed all'Irap (Cass. n. 21416/2016) incluse in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, ma non è applicabile con riferimento a cartelle relative a tasse automobilistiche (Cass. n. 6693/2017, n. 12254/2017, n. 1955/2022 cit.). 11. A decorrere dal 1° gennaio 1993, infatti, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche, che ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale, da ritenersi «tributo proprio derivato dalla Regione» (Corte Cost., n. 288/2012) e, pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, la definizione agevolata della tassa automobilistica era condizionata all'emanazione di un provvedimento del legislatore regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289/2002, provvedimento che non risulta emanato.12. E la definizione agevolata delle cartelle relative a tasse automobilistiche era disciplinata da un'apposita norma dettata dall'art. 5-quinquies d.l. n. 282 del 2002. (Cass6693/2017 cit.). 13 Quanto alla questione dell'affidamento incolpevole, ai sensi dell'art. 10, I. n. 212 del 2000, del contribuente che abbia spontaneamente aderito all'invito dell'agente della riscossione, la Corte ha pure evidenziato che spetta sempre "all'Amministrazione finanziaria, titolare del potere di valutare i presupposti di legge per l'accesso al beneficio fiscale". (Cass.n. 12254/2017 cit.), per cui del tutto infondatamente l'odierna controricorrente insiste sulla rilevanza dell'incertezza normativa generata dalle reiterate proroghe dei termini di versamento delle somme dovute (80 per cento, il 16/4/2004, residuo 20 per cento, il 18/4/2005), nonostante la peculiare natura ("demenziale" e non "premiale") del condono previsto dall'art. 12, I. n. 289 del 2002, da cui discende, come già detto, che l'efficacia della sanatoria è condizionata all'integrale pagamento nel rispetto dei termini e delle condizioni normativamente previste. 14. Né, tantomeno, il tempo il trascorso dalla presentazione della domanda di condono può dar luogo ad una ipotesi di decadenza dell'Amministrazione finanziaria in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo 15. Quanto, infine, al rilievo dell'inadeguatezza della motivazione del provvedimento di diniego (riprodotto per stralcio a pag. 2 del ricorso per cassazione), che la contribuente riferisce essere stato oggetto di motivo di appello, è appena il caso di osservare che si tratta di profilo impugnatorio disatteso - implicitamente - dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale, accogliendo la tesi della parte privata circa la condonabilità della lite, ha pronunciato sul merito della controversia. 16. Una diversa decisione al riguardo si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 12251/2017) secondo cui "in ipotesi di diniego di condono ex art. 12 della I. n. 289 del 2002, è sufficiente l'indicazione del difetto dei requisiti previsti per l'applicazione del beneficio fiscale ed il rinvio al prospetto contabile, allegato quale "parte integrante" del provvedimento, in cui sono contenuti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa fiscale". 17. Per tutte le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso originario proposto dalla contribuente. 18. Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, induce a compensare tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dalla contribuente. Compensa
Sentenza Cassazione n. 15693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris