CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 1973
Cassazione n. 07298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1973 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni e la nota spese del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25/11/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che era stato proposto apposito motivo di gravame con il quale si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale consistente nella audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e che sul punto la sentenza impugnata mancava di motivazione; inoltre, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato era stata effettuata soltanto per relationem. 1.2 II difensore eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta credibile la deposizione della persona offesa. 1.3 n difensore eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che la versione della persona offesa fosse riscontrata alle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 n difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che la versione difensiva dell'imputato fosse rimasta priva di riscontro. 1.5 D difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine agli elementi posti dalla difesa a fondamento della richiesta di riduzione della pena. 1.6 II difensore lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014Rv. 258758). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito e sottolineando che la versione dei fatti dell'imputato su cui il teste Morelli sarebbe chiamato a deporre, e cioè che vi era una società tra Remonato, la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] e Morelli e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato 150.000,00 euro a Remonato per convincerlo a continuare a seguire gli interessi di Morelli era del tutto inverosimile, in quanto non si comprendeva perché la persona offesa avrebbe dovuto effettuare un prestito di una ingente somma di denaro senza alcuna contropartita, "al solo fine di garantire al mutuatario una rilevante disponibilità economica per far fronte a future e del tutto eventuali perdite economiche dovute ad un rallentamento della ordinaria attività professionale abitualmente svolta" (pag. 3 sentenza impugnata). 2.2 Le censure di cui ai punto 1.2, 1.3 e 1.4 sono tutte relative al merito, e pertanto inammissibili, posto che si cerca di fornire una diversa valutazione agli elementi di prova esaminati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità; peraltro, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione di quelli già esposti nell'atto di appello e sono pertanto inammissibile per difetto di specificità, posto che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Peraltro, la Corte di appello ha evidenziato che la versione dei fatti della persona offesa, premesso che non è contestata la dazione del denaro da parte della stessa all'imputato, è risultata pienamente riscontrata dagli altri testimoni sentiti, mentre del tutto priva di riscontri era quella dell'imputato, come già rilevato in maniera esaustiva nella sentenza di primo grado. 2.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, vi è congrua motivazione a pag.3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che i plurimi precedenti penali specifici a carico dell'imputato sono ostativi ad una riduzione del trattamento sanzionatorio; deve pertanto ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, posto che sono stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida