Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19904/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e generale ROBERTOPATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Viscomi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, ha dichiaratoinammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confrontidalla Corte di appello di Catanzaro il 18 marzo 2024, che lo aveva condannato alla penadi giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato diconcorso esterno nella associazione di ‘ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA],così riqualificato il fatto descritto al capo 1 della imputazione in allora formulata,disponendo la confisca di beni mobili ed immobili di varia natura.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, proponericorso straordinario, deducendo che la Corte di cassazione non avrebbe preso visionedegli allegati al ricorso originario depositati dalla difesa su supporto informaticocontestualmente all’atto di impugnazione.La mancata visione emergerebbe anche dal testo della sentenza impugnata, che non faalcun riferimento agli allegati, diversamente da quanto avvenuto per altri documentiprodotti con i motivi aggiunti.Gli allegati sarebbero decisivi, incidendo sull’esito del giudizio di legittimità, dal momentoche, attraverso di essi, i motivi di ricorso non avrebbero potuto ritenersi generici, per leragioni di seguito indicate.2.1.

La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo di ricorso – inerente allainutilizzabilità di alcuni atti di indagine perché compiuti fuori termine - era inammissibilein quanto genericamente posto, non essendosi la difesa cimentata con la cosiddetta provadi resistenza.L’assunto è dovuto alla mancata considerazione degli allegati – e, dunque, ad un errorepercettivo - poiché nel ricorso originario si faceva riferimento all’allegato 3 e all’allegatoIn particolare, l’allegato 3 conteneva una memoria difensiva, depositata nel giudizio diappello, nella quale, con riguardo ad identica eccezione processuale, la difesa aveva svoltoin modo analitico la prova di resistenza, “procedendo all’espunzione delle intercettazioniritenute inutilizzabili e verificando, per ciascun gruppo e per ciascuna intercettazione,l’effetto di tale espunzione sulla tenuta del quadro probatorio, giungendo alla conclusionedella insufficienza delle risultanze residue” (fg. 2 del ricorso straordinario).[OSCURATO:PERSONA], sempre con riguardo al primo motivo, la Corte di cassazione aveva giudicatogenerica l’eccezione di inutilizzabilità delle operazioni intercettive riconducibili ai r.i.t.610/16 e 230/17, eseguite presso impianti esterni alla Procura della Repubblica diCatanzaro.Attraverso gli allegati al ricorso ordinario, si era data dimostrazione che la difesa si eralamentata del silenzio della Corte di appello su analoga eccezione ed ivi era contenuta laprova di resistenza (il richiamo è a due memorie sempre contenute negli allegati 3 e 10).Si tratterebbe di errori percettivi decisivi.2.2.

La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che ilsecondo motivo del ricorso ordinario – inerente alla responsabilità del ricorrente - non siconfrontasse con il contenuto della sentenza della Corte di appello.2.2.1.

Con riferimento al fatto che i collaboratori di giustizia avrebbero indicato SestitoAlfonso quale soggetto “vergine” da sfruttare nelle operazioni immobiliari riconducibili aiGrande [OSCURATO:PERSONA], tale assunto non troverebbe alcuna corrispondenza negli atti processualie nelle sentenze di primo e secondo grado, allorquando vengono riportate le dichiarazionidei collaboranti (si citano gli allegati 43 e 61, costituiti dalle sentenze di merito).In realtà, la Corte di cassazione, parlando di “verginità”, avrebbe travisato il contenuto diuna intercettazione riportata dalla Corte di appello ma riferita ad altro soggetto (fg. 4 delricorso straordinario, che richiama i fgg. 71 e 94 della sentenza di appello ed il fg. 45 diquella di primo grado).2.2.2.

Con riferimento alle “operazioni immobiliari effettuate da società pulite, dietro cuic’era sempre [OSCURATO:PERSONA], finalizzate poi a costringere i proprietari dei fondi vicini a cederealla richieste estorsive” (fg. 4 del ricorso straordinario), si deduce che i collaboranti nonavevano mai riferito alcunché in proposito, sicché nessun riscontro esterno potevaottenersi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato il 6 marzo 2013, prima del primoinvestimento della società Camelia con l’acquisto di un terreno a [OSCURATO:PERSONA] e talesocietà, della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato socio, non aveva avuto alcun rapporto illecito con laparte civile [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo vicino e con la di lui societàAlberghi del Mediterraneo, come risulta da alcune testimonianze indicate a fg. 4 delricorso straordinario.2.2.3.

Non troverebbe riscontro negli atti processuali neanche l’indicazione di un apportofinanziario del ricorrente pari a 700 mila euro per effettuare gli investimenti.Gli allegati indicati a fg. 5 del ricorso straordinario documenterebbe apporti molto inferiori,provenienti da redditi leciti.Tanto inciderebbe nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte di cassazione in dannodel ricorrente.2.2.4.

La Corte di cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo allorquando haaffermato che le intercettazioni telefoniche provavano la collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] eGrande [OSCURATO:PERSONA] e l’esistenza di uno stretto legame tra i due (fg. 5 del ricorso straordinarioe fg. 5 della sentenza impugnata).In realtà, dalle sentenze di merito e dalle risultanze indicate nel ricorso straordinario (fgg.5 e 6), non risulterebbero intercettazioni tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA], nécollegamenti tra i due risulterebbero a proposito del furto di un televisore subito dalricorrente, episodio valorizzato dalla Corte di cassazione senza aderenza a dati processualie attraverso una errata percezione del contenuto di una intercettazione (progr. 2905 RIT610/2016).2.2.5.

La Corte non avrebbe considerato, per errore percettivo inerente alla mancataconsiderazione di documenti allegati al ricorso ordinario, l’assenza di dimostrazione circail fatto che il ricorrente aveva fornito aiuto a [OSCURATO:PERSONA] perché potesse incontrare inospedale indisturbato i suoi sodali.Il motivo di ricorso non poteva ritenersi generico, poiché gli allegati dimostravano cheGrande [OSCURATO:PERSONA] era libero nel periodo dei ricoveri, [OSCURATO:PERSONA] lavorava in altra ala del [OSCURATO:PERSONA],non vi era alcuna intercettazioni significativa.2.2.6.

La Corte di cassazione, commettendo un errore percettivo dovuto alla mancataconsiderazione degli allegati, ha erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] rappresentasse lafigura dell’imprenditore colluso, quando, invece, risultava che i rapporti con NicolinoGrande [OSCURATO:PERSONA] e con la figlia di questi erano legati solo al fatto che entrambi fossero suoipazienti, essendo egli un cardiologo, primario dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma.2.2.7.

Anche con riguardo alla conoscenza della caratura mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri, della valenza intimidatoria di questi e del controllo del territorio che la famigliaGrande [OSCURATO:PERSONA] possedeva, circostanze affermata dalla Corte di cassazione, non si sarebbetenuto conto di una serie di dati tratti dagli allegati e dimostrativi del contrario, indicati aifgg. 7 e 8 del ricorso straordinario, ivi compresa l’assoluzione ottenuta in relazione alreato di estorsione e la vicenda Laurenzano.2.2.8.

La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nel non averconsiderato gli allegati (indicati a fg. 9 del ricorso straordinario) che dimostravano comeil ricorrente non si era messo in affari con tale [OSCURATO:PERSONA], indicato come esponentedella cosca sul campo imprenditoriale.Non risultavano rapporti tra i due ed il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto inattendibile in altroprocesso (cosiddetto Aemilia) con riguardo alla vicenda che riguardava il ricorrente.2.2.9.

Sarebbe dovuta ad errore percettivo l’affermazione della Corte di cassazionesecondo cui il ricorrente avrebbe “mantenuto rapporti con la terra di origine”.Gli allegati non considerati e indicati a fg. 10 del ricorso straordinario, dimostrerebberoche quei legami erano dovuti esclusivamente ad attività lavorativa.2.2.10.

Sarebbe dovuto ad errore percettivo, per mancata considerazione degli allegati,l’assunto della Corte di cassazione secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era entrato in affari con Villirilloe gli aveva consegnato denaro in maniera occulta, circostanza smentita nel processoAemilia (cfr. fgg. 11 e 12 del ricorso straordinario).2.2.11.

La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, dovuto allamancata considerazione degli allegati, anche in relazione all’assunto secondo il quale lacosca [OSCURATO:PERSONA] aveva appoggiato le iniziative imprenditoriali dell’imputato nelleoperazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dagli atti difensivi allegati, tale considerazione sarebbe smentita dalle intercettazioni chesi riferivano ad altri immobili, dalla mancanza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri, dai periodi di detenzione di questi messi a confronto con l’andamento delleoperazioni, dalla assenza di illeceità nella amministrazione del condominio [OSCURATO:PERSONA](fgg. 12-15 del ricorso straordinario).2.3.

La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il terzomotivo del ricorso ordinario, relativo alla confisca, era generico.Gli allegati al ricorso ordinario - indicati ai fgg. 15 e segg. del ricorso straordinario, nontenuti in conto dalla Corte di cassazione e neanche dalla pronuncia di legittimità resa infase cautelare richiamata dalla sentenza impugnata - avrebbero dimostrato che ilricorrente era dotato di provviste lecite sufficienti a giustificare i suoi investimentiaccumulate nel periodo 2002-2010, epoca anteriore agli accertamenti della Guardia diIn questa direzione, il ricorrente richiama la consulenza di parte Iaquinta (sia quellaprodotta in fase cautelare che quella acquisita al processo, basatesi sulle dichiarazioni deiredditi) e tutti i documenti inerenti anche ai mutui ed ai finanziamenti ottenuti, al fine dievidenziarne la liceità e l’utilizzo specifico, così come accertato anche dalla Corte dicassazione in sede cautelare in una pronuncia precedente a quella valorizzata, che2011 quantificata in circa 600 mila euro, circostanza attestata anche dal Tribunale nellasentenza di primo grado (si cita la pag. 262 della sentenza) che aveva riconosciutol’esistenza di redditi da lavoro dipendente per quasi un milione di euro (fg. 19 del ricorsostraordinario).Di tanto, la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta, così come delle giustificazionifornite dal ricorrente nel giudizio di merito, attraverso apposita memoria facente partedegli allegati, su ogni movimentazione dell’unico nucleo familiare esistente, erroneamenteritenuto doppio, sugli atti di liberalità ricevuti e su quanto percepito per la cospicua eprevalente attività lavorativa esercitata nel periodo precedente all’accertamento dellaGuardia di Finanza, così da giustificare la proporzione tra redditi leciti ed acquisti.2.4.

La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il quartomotivo del ricorso ordinario, relativo alla costituzione di parte civile, era generico.La Corte non avrebbe tenuto conto che il capo di imputazione non conteneva alcunaindicazione relativa alla parte civile, sicché non se ne poteva pretendere la citazione agiudizio e, quindi, non vi sarebbe stato spazio per la rimessione in termini per lacostituzione avvenuta a dibattimento iniziato, sul falso presupposto che la parte civile nonaveva ricevuto la citazione a giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1.

Prima di esaminare le singole censure, è opportuno rilevare, in linea di principio, che ilricorso straordinario in esame, nel suo complesso ed a prescindere dalle prime dueargomentazioni di carattere processuale, tende a criticare non errori di fatto o svistemateriali della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, valutazioni esplicite od impliciteeffettuate dal giudice di legittimità a proposito della responsabilità del ricorrente.A tanto la Corte di cassazione sarebbe giunta, secondo il ricorso, per lo più attraversol’omissione o il travisamento di dati che si assumono decisivi.In questa prospettiva difensiva, per un verso, il ricorso supera i limiti dell’impugnazionestraordinaria, dal momento che il travisamento di una prova – che la Corte di cassazioneha, comunque, valutato – esula dal perimetro dello strumento coltivato dalla difesa.Infatti, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti dellaCorte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova,poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità,e non quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv.286048-01; Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060-01).Per altro verso, la valutazione di decisività della presunta omissione, quandoeffettivamente vi sia stata, deve essere posta all’interno del contesto motivazionale dellasentenza.Nel caso in esame, si trattava di ricostruire non un reato compiuto in una unica circostanzadi tempo e di luogo, ma una serie di condotte dalle quali la Corte di cassazione (avallandoil giudizio di secondo grado) ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse soggettocolluso con la cosca di ‘ndrangheta facente capo al boss [OSCURATO:PERSONA], cosìrendendosi responsabile del reato di concorso esterno in una associazione di stampomafioso.E’ evidente che, in tale attività ricostruttiva, siano stati privilegiati ed esposti solo glielementi ritenuti significativi tra la moltitudine di dati processuali, implicitamenteritenendone assorbiti altri.Pertanto, il parametro inerente alla decisività di un elemento pretermesso, anche laddoveeffettivamente tale pretermissione vi sia stata, deve essere di portata tale da scardinarenon una singola affermazione o un singolo costrutto, ma un giudizio composito, variegato,frutto della selezione di dati processuali, operazione che può costituire già unavalutazione, non aggredibile attraverso il ricorso straordinario.Di quanto detto vi è riscontro nella giurisprudenza di legittimità.Si è più volte affermato, infatti, che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causadell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazionepercettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile unerrore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previstodall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni; Sez. 6, ord.n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).[OSCURATO:PERSONA], l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore difatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne' determina incompletezzadella motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivoproposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con lastruttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logichee giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quandol'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivoassorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, essesono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione pereffetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto allafigura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioèda una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erroneasupposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente eoggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. ([OSCURATO:PERSONA] motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione comeerrore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorsostraordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove siaccerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse statovagliato il motivo di censura dedotto). (Sez.

U., n. 16104 del 27 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA],non massimata; Sez.

U, n. 16103 del 2002, Basile; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008,dep. 2009, Quaranta, Rv.243773-01; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv.263113-01).2.

Fatta questa premessa di ordine generale, resasi necessaria avuto riguardo allafisionomia del ricorso in esame, va smentita la prima affermazione del ricorrente, postain termini generali, secondo la quale la Corte di cassazione non avrebbe tenuto contodegli allegati in allora depositati insieme al ricorso ordinario, i quali, se valutati, nonavrebbero consentito di ritenere generici i motivi proposti dalla difesa nel giudizio dicognizione di legittimità.L’assunto, al di là della indicazione nella sentenza impugnata degli allegati, effettivamentemancante, non è fondato, sol che si consideri il fatto che tra gli allegati vi era anche lasentenza di appello, alla quale, ripetutamente, la Corte di cassazione ha fatto riferimentonella motivazione della sua sentenza.E’ evidente che la presa in carico di un dato processuale, quale può essere quello racchiusoe sintetizzato nella sentenza di secondo grado, supera il rilievo formale della mancataindicazione degli allegati.Si deve, quindi, eventualmente discutere della valutazione di singoli allegati e non di tutti.A questo proposito, deve sottolinearsi che, come il ricorso straordinario ha ribadito, sitrattava di 65 allegati, complessivamente costituiti da 5586 pagine.A fronte di una mole documentale di tale importanza sotto il profilo quantitativo, la difesa,in linea di principio, doveva avere l’onere, nella esposizione dei motivi del ricorsoordinario, di rinviare puntualmente al contenuto di questo o quell’allegato, al fine direndere efficace e produttivo il controllo di legittimità.Tanto si specifica in relazione, in primo luogo, alle censure di carattere processuale.3.

Con riguardo ad entrambe – in quanto inerenti alla eccezione di inutilizzabilità di alcunia quelli presenti presso gli uffici della Procura della Repubblica - si assume che la Cortedi cassazione avrebbe erroneamente ritenuto generici i motivi, in quanto la cosiddettaprova di resistenza, assunta come mancante dalla sentenza impugnata, in realtà era statasviluppata nell’allegato 10 e nell’allegato 3, che non sarebbero stati esaminati.Tuttavia, la lettura del ricorso ordinario, in allora proposto, rivela che, a fronte delleeccezioni processuali poste con il primo motivo, non vi è alcun richiamo al fatto che neisuddetti allegati il ricorrente si fosse cimentato con la prova di resistenza.Gli allegati erano stati richiamati nel ricorso ordinario solo in quanto si riteneva che essidocumentassero il fatto che il procedimento a carico del ricorrente era iniziato conl’indicazione di un numero di iscrizione e poi era confluito in altro (“assorbito” si dice) eche essi dimostrassero l’utilizzo di impianti esterni alla Procura.Ora, la necessità che il ricorrente proceda alla prova di resistenza allorquando, in sede dilegittimità, eccepisca l’inutilizzabilità di atti processuali – principio che non è in discussione– è evidentemente riferito al fatto che ciò avvenga con l’unico strumento a ciò predisposto,che è il ricorso per cassazione; ciò, nella specie, non era avvenuto.Si può ammettere, in linea di principio, il richiamo nel ricorso al fatto che all’incombenzasi fosse proceduto in altro momento processuale, attraverso memorie condensate inallegati prodotti unitamente al ricorso.Tuttavia, poiché si tratta di una modalità secondaria, alternativa a quella primaria econsueta, si impone, almeno, che nel ricorso ordinario sia contenuta la specificaindicazione che la prova di resistenza era stata espletata in altro frangente e che essa eracontenuta in uno specifico allegato, specie a fronte, come prima si segnalava, di una molestraordinaria di allegati.Il rinvio non effettuato nei termini di interesse, non può essere recuperato nella suavalenza in sede di ricorso straordinario, perché la mancata presa d’atto, da parte dellaCorte di cassazione, dell’attività processuale richiesta, non è frutto di una svistaimputabile al giudice di legittimità, ma di una mancata indicazione difensiva idonea alloscopo.E’ bene, comunque, precisare che il ricorso straordinario sorvola sul fatto che entrambele eccezioni di inutilizzabilità, come era stato precisato nel ricorso ordinario, nonafferivano al tema della responsabilità del ricorrente – come potrebbe dedursi dal fatto diessere state sottoposte a questa Corte quale prima censura straordinaria – bensì al tema,ben più limitato, degli accertamenti patrimoniali che avevano portato alla confisca deibeni del ricorrente.In proposito, occorre ricordare che è inammissibile il ricorso straordinario per errore difatto avverso una decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad unasentenza di condanna (Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013, Falzetta, Rv. 256647-01).4.

Le successive censure, fino a fg. 15 del ricorso, ineriscono al tema della responsabilitàe provano a criticare, passo dopo passo, le argomentazioni contenute nella sentenzaimpugnata, a proposito del fatto che il ricorrente fosse soggetto colluso, dall’esterno, conla cosca [OSCURATO:PERSONA].Come si è detto in premessa, la questione è stata valutata dalla Corte di cassazione, anzicostituisce il fulcro della decisione.Le articolate argomentazioni difensive non individuano elementi di fatto decisivi la cuimancata considerazione è idonea a scardinare il giudizio della Corte.In alcuni casi, non si tratta neanche di elementi pretermessi; in altri casi, ci si addentrain valutazioni volte a mettere in luce un presunto travisamento della prova, nonammissibile in questa sede.In particolare:- la Corte di cassazione ha trasposto fedelmente – e senza travisamenti, comunque nondeducibili - l’assunto della Corte di appello in ordine al fatto che il boss [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri si servisse di persone non compromesse, “vergini”, che potessero gestire i suoiaffari economici, così come era avvenuto attraverso i servigi dell’imputato (cfr. fgg.71,94 della sentenza della Corte di appello);- la Corte di cassazione non ha compiuto alcuna decisiva svista in sede di valutazionedi alcuni elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente, avendo fedelmentesintetizzato il costrutto contenuto ai fgg. 64 e segg. della sentenza di appello – cheaveva citato anche i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la parte civileNotarianni – a proposito della vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], deisuoi rapporti diretti con il boss (non finalizzati solo alla cura dei problemi di salute diquesti) emersi anche in una intercettazione in cui i due parlavano di immobili (fg. 68sentenza appello), del fatto che il capomafia aveva rapporti diretti anche con il padredel ricorrente, del fatto che le società turistiche riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] fossero diinteresse del capo clan, il quale si serviva per i suoi affari di persone pulite come ilricorrente, che faceva utilizzo di prestanome, tra i quali anche la di lui moglie, postaa gestire per suo conto una delle società inquinate (fgg. 71-77,88 sentenza appello);- non è stato equivocato il dato, indicato nella sentenza impugnata, riferito ai cospicuiconferimenti in danaro del ricorrente, utilizzati per le operazioni imprenditoriali diinteresse comune alla cosca (a fg. 73 della sentenza di appello si parlava di un bonificodi 400.000 euro pervenuto in maniera ritenuta indiziante nelle casse della società delricorrente ed utilizzato per acquisto di terreni ai quali era interessato [OSCURATO:PERSONA] AracriNicolino, come riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]; a fg. 79 di investimenti peruna somma di circa 700 mila euro complessivi, come ha specificato la sentenzaimpugnata); d’altra parte, era provato, secondo la sentenza di appello (fgg. 64-67 diessa), la circostanza, documentata anche dal ritrovamento di un titolo di pari importo,che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la somma di 180.000 euro ad un componente della coscaadibito alla cura degli affari di essa ([OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso lacircostanza in altro processo, cd.

Aemilia) e che [OSCURATO:PERSONA] (che pureaveva ammesso il fatto) aveva preteso che gli venisse restituita, così direttamentedimostrando di curare gli affari dell’imputato, a conferma della stretta collaborazioneesistente, come affermato dalla Corte di cassazione, che non si è inventata neanchel’episodio del furto subito dal ricorrente, del quale la Corte di appello aveva parlato afg. 81 della sentenza di secondo grado;- non è catalogabile come svista – ma, semmai, come presunto travisamento dellaprova, come si è detto non deducibile in questa sede – l’assunto della Corte dicassazione in ordine al fatto che il ricorrente aveva prestato aiuto a [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri affinché questi potesse incontrare suoi sodali nelle occasioni in cui si trovavadetenuto agli arresti domiciliari presso il [OSCURATO:PERSONA] di Roma ove l’imputato,medico cardiologo, era primario di un reparto (il tema, infatti, è affrontato ai fgg. 91e 92 della sentenza di appello, con specifica indicazione dei sodali che avevanoincontrato [OSCURATO:PERSONA] in quelle occasioni, dei collaboratori di giustizia che avevanoriferito del fatto e di intercettazioni indizianti).Si tratta di dati ampiamente dimostrativi dell’assunto di sintesi - operato dalla Corte dicassazione sulla base di dati processuali tratti, come si è visto, dalla sentenza di appello- secondo cui i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non erano relegabili aquelli tra medico e paziente e che l’imputato era un soggetto colluso con la ‘ndranghetaed adibito, da persona insospettabile, alla cura di interessi di tipo imprenditoriale dellacosca e ad aiuti personali al suo capo, così giustificandosi la sua condanna per il reato diconcorso esterno in associazione mafiosa.Ogni ulteriore argomentazione difensiva in proposito deve intendersi assorbita.5.

Anche le argomentazioni inerenti alla confisca non sono fondate.La Corte non ha commesso alcuna svista, dal momento che non risulta conforme al veroquanto sostenuto dalla difesa a proposito del fatto che, nella prima sentenza di legittimitàresa in fase cautelare (Sez. 1, n. 36814 del 25 settembre 2020, n.m.) si era dato perpregresse agli accertamenti della Guardia di Finanza e tali da giustificare la congruità delsuo patrimonio anche con riguardo ad epoca successiva.La Corte di cassazione, in quella sede, disponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzadel Tribunale in sede di riesame – si badi, per motivazione apparente - avevasemplicemente invitato il giudice di merito ad accertare tale assunto difensivo, il quale,tuttavia, era stato ritenuto non fondato dai giudici di legittimità nella successiva pronunciain sede cautelare (Sez. 5, n. 36954 del 09/09/2021, n.m.) ed anche dal Tribunale e dallaCorte di appello in fase di merito (si veda la motivazione offerta dal Tribunale, ai fgg. da251 a 267 e la motivazione offerta dalla Corte di appello ai fgg. 100-104, che avevanosostanzialmente affermato l’irrilevanza della vendita di una autovettura, il fatto che mezzifinanziari quali mutui e finanziamenti erano rimasti assorbiti dall’acquisto di beni e dalpagamento delle somme per la loro restituzione e che nessun altro elemento attivo era dirilievo, ivi compresi quello riveniente da attività lecita, rientrando nel complessivo esameeffettuato).A tali decisioni, ripetute e conformi, la sentenza della Corte di cassazione si èsinteticamente riportata, espressamente citandole e specificando che le contrarieallegazioni difensive, intese a provare la liceità delle entrate, la proporzione tra entrateed uscite e la costituzione di riserve ante 2011, non erano tali da superare gli elementi asfavore del ricorrente, indicando come riferimento anche la sentenza della Corte di appelloe non solo quelle emesse in sede cautelare prima del dibattimento.Il ricorrente vorrebbe contestare il merito di questa statuizione, rilevando travisamentiper omissione o per cattiva interpretazione delle risultanze attraverso una operazione che,in questa sede, non è consentita.6.

E’ infondato anche l’ultimo motivo, inerente alla costituzione di parte civile.La Corte di cassazione ha affrontato la questione, aderendo alla statuizione della Corte diappello, che ai fgg. 59 e 60 della sentenza di secondo grado aveva spiegato le ragioni perle quali la parte civile era stata rimessa in termini per costituirsi sebbene il dibattimentofosse già iniziato, valorizzando il fatto che essa non aveva ricevuto la notifica del decretodispositivo del giudizio.Il ricorrente vorrebbe contestare nel merito tale affermazione, sostenendone l’illegittimità,tuttavia dovuta, in tesi, non ad una svista materiale ma, semmai, ad un presuntotravisamento del capo di imputazione o ad una presunta, cattiva interpretazione di esso.Si tratta, tuttavia, di assunti che, neanche dedotti con il ricorso ordinario – invero, comeha affermato la Corte di cassazione, del tutto generico sul punto (lamentando solo lacarenza dei presupposti della ammissione della parte civile senza ulteriori specifiche) -non sono veicolabili in questa sede, sulla base dei principi generali più volti evocati finqui.Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura, dovendointendersi superata dal rigetto del ricorso la richiesta di sospensione della sentenzaimpugnata, comunque non ancorata ad elementi di carattere eccezionale, avuto riguardoallo stato di libertà del ricorrente.Al rigetto consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e generale ROBERTOPATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Viscomi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, ha dichiaratoinammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confrontidalla Corte di appello di Catanzaro il 18 marzo 2024, che lo aveva condannato alla penadi giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato diconcorso esterno nella associazione di ‘ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA],così riqualificato il fatto descritto al capo 1 della imputazione in allora formulata,disponendo la confisca di beni mobili ed immobili di varia natura.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, proponericorso straordinario, deducendo che la Corte di cassazione non avrebbe preso visionedegli allegati al ricorso originario depositati dalla difesa su supporto informaticocontestualmente all’atto di impugnazione.La mancata visione emergerebbe anche dal testo della sentenza impugnata, che non faalcun riferimento agli allegati, diversamente da quanto avvenuto per altri documentiprodotti con i motivi aggiunti.Gli allegati sarebbero decisivi, incidendo sull’esito del giudizio di legittimità, dal momentoche, attraverso di essi, i motivi di ricorso non avrebbero potuto ritenersi generici, per leragioni di seguito indicate.2.1. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo di ricorso – inerente allainutilizzabilità di alcuni atti di indagine perché compiuti fuori termine - era inammissibilein quanto genericamente posto, non essendosi la difesa cimentata con la cosiddetta provadi resistenza.L’assunto è dovuto alla mancata considerazione degli allegati – e, dunque, ad un errorepercettivo - poiché nel ricorso originario si faceva riferimento all’allegato 3 e all’allegatoIn particolare, l’allegato 3 conteneva una memoria difensiva, depositata nel giudizio diappello, nella quale, con riguardo ad identica eccezione processuale, la difesa aveva svoltoin modo analitico la prova di resistenza, “procedendo all’espunzione delle intercettazioniritenute inutilizzabili e verificando, per ciascun gruppo e per ciascuna intercettazione,l’effetto di tale espunzione sulla tenuta del quadro probatorio, giungendo alla conclusionedella insufficienza delle risultanze residue” (fg. 2 del ricorso straordinario).[OSCURATO:PERSONA], sempre con riguardo al primo motivo, la Corte di cassazione aveva giudicatogenerica l’eccezione di inutilizzabilità delle operazioni intercettive riconducibili ai r.i.t.610/16 e 230/17, eseguite presso impianti esterni alla Procura della Repubblica diCatanzaro.Attraverso gli allegati al ricorso ordinario, si era data dimostrazione che la difesa si eralamentata del silenzio della Corte di appello su analoga eccezione ed ivi era contenuta laprova di resistenza (il richiamo è a due memorie sempre contenute negli allegati 3 e 10).Si tratterebbe di errori percettivi decisivi.2.2. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che ilsecondo motivo del ricorso ordinario – inerente alla responsabilità del ricorrente - non siconfrontasse con il contenuto della sentenza della Corte di appello.2.2.1. Con riferimento al fatto che i collaboratori di giustizia avrebbero indicato SestitoAlfonso quale soggetto “vergine” da sfruttare nelle operazioni immobiliari riconducibili aiGrande [OSCURATO:PERSONA], tale assunto non troverebbe alcuna corrispondenza negli atti processualie nelle sentenze di primo e secondo grado, allorquando vengono riportate le dichiarazionidei collaboranti (si citano gli allegati 43 e 61, costituiti dalle sentenze di merito).In realtà, la Corte di cassazione, parlando di “verginità”, avrebbe travisato il contenuto diuna intercettazione riportata dalla Corte di appello ma riferita ad altro soggetto (fg. 4 delricorso straordinario, che richiama i fgg. 71 e 94 della sentenza di appello ed il fg. 45 diquella di primo grado).2.2.2. Con riferimento alle “operazioni immobiliari effettuate da società pulite, dietro cuic’era sempre [OSCURATO:PERSONA], finalizzate poi a costringere i proprietari dei fondi vicini a cederealla richieste estorsive” (fg. 4 del ricorso straordinario), si deduce che i collaboranti nonavevano mai riferito alcunché in proposito, sicché nessun riscontro esterno potevaottenersi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato il 6 marzo 2013, prima del primoinvestimento della società Camelia con l’acquisto di un terreno a [OSCURATO:PERSONA] e talesocietà, della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato socio, non aveva avuto alcun rapporto illecito con laparte civile [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo vicino e con la di lui societàAlberghi del Mediterraneo, come risulta da alcune testimonianze indicate a fg. 4 delricorso straordinario.2.2.3. Non troverebbe riscontro negli atti processuali neanche l’indicazione di un apportofinanziario del ricorrente pari a 700 mila euro per effettuare gli investimenti.Gli allegati indicati a fg. 5 del ricorso straordinario documenterebbe apporti molto inferiori,provenienti da redditi leciti.Tanto inciderebbe nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte di cassazione in dannodel ricorrente.2.2.4. La Corte di cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo allorquando haaffermato che le intercettazioni telefoniche provavano la collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] eGrande [OSCURATO:PERSONA] e l’esistenza di uno stretto legame tra i due (fg. 5 del ricorso straordinarioe fg. 5 della sentenza impugnata).In realtà, dalle sentenze di merito e dalle risultanze indicate nel ricorso straordinario (fgg.5 e 6), non risulterebbero intercettazioni tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA], nécollegamenti tra i due risulterebbero a proposito del furto di un televisore subito dalricorrente, episodio valorizzato dalla Corte di cassazione senza aderenza a dati processualie attraverso una errata percezione del contenuto di una intercettazione (progr. 2905 RIT610/2016).2.2.5. La Corte non avrebbe considerato, per errore percettivo inerente alla mancataconsiderazione di documenti allegati al ricorso ordinario, l’assenza di dimostrazione circail fatto che il ricorrente aveva fornito aiuto a [OSCURATO:PERSONA] perché potesse incontrare inospedale indisturbato i suoi sodali.Il motivo di ricorso non poteva ritenersi generico, poiché gli allegati dimostravano cheGrande [OSCURATO:PERSONA] era libero nel periodo dei ricoveri, [OSCURATO:PERSONA] lavorava in altra ala del [OSCURATO:PERSONA],non vi era alcuna intercettazioni significativa.2.2.6. La Corte di cassazione, commettendo un errore percettivo dovuto alla mancataconsiderazione degli allegati, ha erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] rappresentasse lafigura dell’imprenditore colluso, quando, invece, risultava che i rapporti con NicolinoGrande [OSCURATO:PERSONA] e con la figlia di questi erano legati solo al fatto che entrambi fossero suoipazienti, essendo egli un cardiologo, primario dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma.2.2.7. Anche con riguardo alla conoscenza della caratura mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri, della valenza intimidatoria di questi e del controllo del territorio che la famigliaGrande [OSCURATO:PERSONA] possedeva, circostanze affermata dalla Corte di cassazione, non si sarebbetenuto conto di una serie di dati tratti dagli allegati e dimostrativi del contrario, indicati aifgg. 7 e 8 del ricorso straordinario, ivi compresa l’assoluzione ottenuta in relazione alreato di estorsione e la vicenda Laurenzano.2.2.8. La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nel non averconsiderato gli allegati (indicati a fg. 9 del ricorso straordinario) che dimostravano comeil ricorrente non si era messo in affari con tale [OSCURATO:PERSONA], indicato come esponentedella cosca sul campo imprenditoriale.Non risultavano rapporti tra i due ed il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto inattendibile in altroprocesso (cosiddetto Aemilia) con riguardo alla vicenda che riguardava il ricorrente.2.2.9. Sarebbe dovuta ad errore percettivo l’affermazione della Corte di cassazionesecondo cui il ricorrente avrebbe “mantenuto rapporti con la terra di origine”.Gli allegati non considerati e indicati a fg. 10 del ricorso straordinario, dimostrerebberoche quei legami erano dovuti esclusivamente ad attività lavorativa.2.2.10. Sarebbe dovuto ad errore percettivo, per mancata considerazione degli allegati,l’assunto della Corte di cassazione secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era entrato in affari con Villirilloe gli aveva consegnato denaro in maniera occulta, circostanza smentita nel processoAemilia (cfr. fgg. 11 e 12 del ricorso straordinario).2.2.11. La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, dovuto allamancata considerazione degli allegati, anche in relazione all’assunto secondo il quale lacosca [OSCURATO:PERSONA] aveva appoggiato le iniziative imprenditoriali dell’imputato nelleoperazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dagli atti difensivi allegati, tale considerazione sarebbe smentita dalle intercettazioni chesi riferivano ad altri immobili, dalla mancanza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri, dai periodi di detenzione di questi messi a confronto con l’andamento delleoperazioni, dalla assenza di illeceità nella amministrazione del condominio [OSCURATO:PERSONA](fgg. 12-15 del ricorso straordinario).2.3. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il terzomotivo del ricorso ordinario, relativo alla confisca, era generico.Gli allegati al ricorso ordinario - indicati ai fgg. 15 e segg. del ricorso straordinario, nontenuti in conto dalla Corte di cassazione e neanche dalla pronuncia di legittimità resa infase cautelare richiamata dalla sentenza impugnata - avrebbero dimostrato che ilricorrente era dotato di provviste lecite sufficienti a giustificare i suoi investimentiaccumulate nel periodo 2002-2010, epoca anteriore agli accertamenti della Guardia diIn questa direzione, il ricorrente richiama la consulenza di parte Iaquinta (sia quellaprodotta in fase cautelare che quella acquisita al processo, basatesi sulle dichiarazioni deiredditi) e tutti i documenti inerenti anche ai mutui ed ai finanziamenti ottenuti, al fine dievidenziarne la liceità e l’utilizzo specifico, così come accertato anche dalla Corte dicassazione in sede cautelare in una pronuncia precedente a quella valorizzata, che2011 quantificata in circa 600 mila euro, circostanza attestata anche dal Tribunale nellasentenza di primo grado (si cita la pag. 262 della sentenza) che aveva riconosciutol’esistenza di redditi da lavoro dipendente per quasi un milione di euro (fg. 19 del ricorsostraordinario).Di tanto, la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta, così come delle giustificazionifornite dal ricorrente nel giudizio di merito, attraverso apposita memoria facente partedegli allegati, su ogni movimentazione dell’unico nucleo familiare esistente, erroneamenteritenuto doppio, sugli atti di liberalità ricevuti e su quanto percepito per la cospicua eprevalente attività lavorativa esercitata nel periodo precedente all’accertamento dellaGuardia di Finanza, così da giustificare la proporzione tra redditi leciti ed acquisti.2.4. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il quartomotivo del ricorso ordinario, relativo alla costituzione di parte civile, era generico.La Corte non avrebbe tenuto conto che il capo di imputazione non conteneva alcunaindicazione relativa alla parte civile, sicché non se ne poteva pretendere la citazione agiudizio e, quindi, non vi sarebbe stato spazio per la rimessione in termini per lacostituzione avvenuta a dibattimento iniziato, sul falso presupposto che la parte civile nonaveva ricevuto la citazione a giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. Prima di esaminare le singole censure, è opportuno rilevare, in linea di principio, che ilricorso straordinario in esame, nel suo complesso ed a prescindere dalle prime dueargomentazioni di carattere processuale, tende a criticare non errori di fatto o svistemateriali della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, valutazioni esplicite od impliciteeffettuate dal giudice di legittimità a proposito della responsabilità del ricorrente.A tanto la Corte di cassazione sarebbe giunta, secondo il ricorso, per lo più attraversol’omissione o il travisamento di dati che si assumono decisivi.In questa prospettiva difensiva, per un verso, il ricorso supera i limiti dell’impugnazionestraordinaria, dal momento che il travisamento di una prova – che la Corte di cassazioneha, comunque, valutato – esula dal perimetro dello strumento coltivato dalla difesa.Infatti, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti dellaCorte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova,poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità,e non quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv.286048-01; Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060-01).Per altro verso, la valutazione di decisività della presunta omissione, quandoeffettivamente vi sia stata, deve essere posta all’interno del contesto motivazionale dellasentenza.Nel caso in esame, si trattava di ricostruire non un reato compiuto in una unica circostanzadi tempo e di luogo, ma una serie di condotte dalle quali la Corte di cassazione (avallandoil giudizio di secondo grado) ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse soggettocolluso con la cosca di ‘ndrangheta facente capo al boss [OSCURATO:PERSONA], cosìrendendosi responsabile del reato di concorso esterno in una associazione di stampomafioso.E’ evidente che, in tale attività ricostruttiva, siano stati privilegiati ed esposti solo glielementi ritenuti significativi tra la moltitudine di dati processuali, implicitamenteritenendone assorbiti altri.Pertanto, il parametro inerente alla decisività di un elemento pretermesso, anche laddoveeffettivamente tale pretermissione vi sia stata, deve essere di portata tale da scardinarenon una singola affermazione o un singolo costrutto, ma un giudizio composito, variegato,frutto della selezione di dati processuali, operazione che può costituire già unavalutazione, non aggredibile attraverso il ricorso straordinario.Di quanto detto vi è riscontro nella giurisprudenza di legittimità.Si è più volte affermato, infatti, che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causadell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazionepercettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile unerrore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previstodall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni; Sez. 6, ord.n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).[OSCURATO:PERSONA], l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore difatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne' determina incompletezzadella motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivoproposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con lastruttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logichee giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quandol'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivoassorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, essesono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione pereffetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto allafigura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioèda una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erroneasupposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente eoggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. ([OSCURATO:PERSONA] motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione comeerrore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorsostraordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove siaccerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse statovagliato il motivo di censura dedotto). (Sez. U., n. 16104 del 27 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA],non massimata; Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008,dep. 2009, Quaranta, Rv.243773-01; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv.263113-01).2. Fatta questa premessa di ordine generale, resasi necessaria avuto riguardo allafisionomia del ricorso in esame, va smentita la prima affermazione del ricorrente, postain termini generali, secondo la quale la Corte di cassazione non avrebbe tenuto contodegli allegati in allora depositati insieme al ricorso ordinario, i quali, se valutati, nonavrebbero consentito di ritenere generici i motivi proposti dalla difesa nel giudizio dicognizione di legittimità.L’assunto, al di là della indicazione nella sentenza impugnata degli allegati, effettivamentemancante, non è fondato, sol che si consideri il fatto che tra gli allegati vi era anche lasentenza di appello, alla quale, ripetutamente, la Corte di cassazione ha fatto riferimentonella motivazione della sua sentenza.E’ evidente che la presa in carico di un dato processuale, quale può essere quello racchiusoe sintetizzato nella sentenza di secondo grado, supera il rilievo formale della mancataindicazione degli allegati.Si deve, quindi, eventualmente discutere della valutazione di singoli allegati e non di tutti.A questo proposito, deve sottolinearsi che, come il ricorso straordinario ha ribadito, sitrattava di 65 allegati, complessivamente costituiti da 5586 pagine.A fronte di una mole documentale di tale importanza sotto il profilo quantitativo, la difesa,in linea di principio, doveva avere l’onere, nella esposizione dei motivi del ricorsoordinario, di rinviare puntualmente al contenuto di questo o quell’allegato, al fine direndere efficace e produttivo il controllo di legittimità.Tanto si specifica in relazione, in primo luogo, alle censure di carattere processuale.3. Con riguardo ad entrambe – in quanto inerenti alla eccezione di inutilizzabilità di alcunia quelli presenti presso gli uffici della Procura della Repubblica - si assume che la Cortedi cassazione avrebbe erroneamente ritenuto generici i motivi, in quanto la cosiddettaprova di resistenza, assunta come mancante dalla sentenza impugnata, in realtà era statasviluppata nell’allegato 10 e nell’allegato 3, che non sarebbero stati esaminati.Tuttavia, la lettura del ricorso ordinario, in allora proposto, rivela che, a fronte delleeccezioni processuali poste con il primo motivo, non vi è alcun richiamo al fatto che neisuddetti allegati il ricorrente si fosse cimentato con la prova di resistenza.Gli allegati erano stati richiamati nel ricorso ordinario solo in quanto si riteneva che essidocumentassero il fatto che il procedimento a carico del ricorrente era iniziato conl’indicazione di un numero di iscrizione e poi era confluito in altro (“assorbito” si dice) eche essi dimostrassero l’utilizzo di impianti esterni alla Procura.Ora, la necessità che il ricorrente proceda alla prova di resistenza allorquando, in sede dilegittimità, eccepisca l’inutilizzabilità di atti processuali – principio che non è in discussione– è evidentemente riferito al fatto che ciò avvenga con l’unico strumento a ciò predisposto,che è il ricorso per cassazione; ciò, nella specie, non era avvenuto.Si può ammettere, in linea di principio, il richiamo nel ricorso al fatto che all’incombenzasi fosse proceduto in altro momento processuale, attraverso memorie condensate inallegati prodotti unitamente al ricorso.Tuttavia, poiché si tratta di una modalità secondaria, alternativa a quella primaria econsueta, si impone, almeno, che nel ricorso ordinario sia contenuta la specificaindicazione che la prova di resistenza era stata espletata in altro frangente e che essa eracontenuta in uno specifico allegato, specie a fronte, come prima si segnalava, di una molestraordinaria di allegati.Il rinvio non effettuato nei termini di interesse, non può essere recuperato nella suavalenza in sede di ricorso straordinario, perché la mancata presa d’atto, da parte dellaCorte di cassazione, dell’attività processuale richiesta, non è frutto di una svistaimputabile al giudice di legittimità, ma di una mancata indicazione difensiva idonea alloscopo.E’ bene, comunque, precisare che il ricorso straordinario sorvola sul fatto che entrambele eccezioni di inutilizzabilità, come era stato precisato nel ricorso ordinario, nonafferivano al tema della responsabilità del ricorrente – come potrebbe dedursi dal fatto diessere state sottoposte a questa Corte quale prima censura straordinaria – bensì al tema,ben più limitato, degli accertamenti patrimoniali che avevano portato alla confisca deibeni del ricorrente.In proposito, occorre ricordare che è inammissibile il ricorso straordinario per errore difatto avverso una decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad unasentenza di condanna (Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013, Falzetta, Rv. 256647-01).4. Le successive censure, fino a fg. 15 del ricorso, ineriscono al tema della responsabilitàe provano a criticare, passo dopo passo, le argomentazioni contenute nella sentenzaimpugnata, a proposito del fatto che il ricorrente fosse soggetto colluso, dall’esterno, conla cosca [OSCURATO:PERSONA].Come si è detto in premessa, la questione è stata valutata dalla Corte di cassazione, anzicostituisce il fulcro della decisione.Le articolate argomentazioni difensive non individuano elementi di fatto decisivi la cuimancata considerazione è idonea a scardinare il giudizio della Corte.In alcuni casi, non si tratta neanche di elementi pretermessi; in altri casi, ci si addentrain valutazioni volte a mettere in luce un presunto travisamento della prova, nonammissibile in questa sede.In particolare:- la Corte di cassazione ha trasposto fedelmente – e senza travisamenti, comunque nondeducibili - l’assunto della Corte di appello in ordine al fatto che il boss [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri si servisse di persone non compromesse, “vergini”, che potessero gestire i suoiaffari economici, così come era avvenuto attraverso i servigi dell’imputato (cfr. fgg.71,94 della sentenza della Corte di appello);- la Corte di cassazione non ha compiuto alcuna decisiva svista in sede di valutazionedi alcuni elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente, avendo fedelmentesintetizzato il costrutto contenuto ai fgg. 64 e segg. della sentenza di appello – cheaveva citato anche i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la parte civileNotarianni – a proposito della vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], deisuoi rapporti diretti con il boss (non finalizzati solo alla cura dei problemi di salute diquesti) emersi anche in una intercettazione in cui i due parlavano di immobili (fg. 68sentenza appello), del fatto che il capomafia aveva rapporti diretti anche con il padredel ricorrente, del fatto che le società turistiche riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] fossero diinteresse del capo clan, il quale si serviva per i suoi affari di persone pulite come ilricorrente, che faceva utilizzo di prestanome, tra i quali anche la di lui moglie, postaa gestire per suo conto una delle società inquinate (fgg. 71-77,88 sentenza appello);- non è stato equivocato il dato, indicato nella sentenza impugnata, riferito ai cospicuiconferimenti in danaro del ricorrente, utilizzati per le operazioni imprenditoriali diinteresse comune alla cosca (a fg. 73 della sentenza di appello si parlava di un bonificodi 400.000 euro pervenuto in maniera ritenuta indiziante nelle casse della società delricorrente ed utilizzato per acquisto di terreni ai quali era interessato [OSCURATO:PERSONA] AracriNicolino, come riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]; a fg. 79 di investimenti peruna somma di circa 700 mila euro complessivi, come ha specificato la sentenzaimpugnata); d’altra parte, era provato, secondo la sentenza di appello (fgg. 64-67 diessa), la circostanza, documentata anche dal ritrovamento di un titolo di pari importo,che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la somma di 180.000 euro ad un componente della coscaadibito alla cura degli affari di essa ([OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso lacircostanza in altro processo, cd. Aemilia) e che [OSCURATO:PERSONA] (che pureaveva ammesso il fatto) aveva preteso che gli venisse restituita, così direttamentedimostrando di curare gli affari dell’imputato, a conferma della stretta collaborazioneesistente, come affermato dalla Corte di cassazione, che non si è inventata neanchel’episodio del furto subito dal ricorrente, del quale la Corte di appello aveva parlato afg. 81 della sentenza di secondo grado;- non è catalogabile come svista – ma, semmai, come presunto travisamento dellaprova, come si è detto non deducibile in questa sede – l’assunto della Corte dicassazione in ordine al fatto che il ricorrente aveva prestato aiuto a [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri affinché questi potesse incontrare suoi sodali nelle occasioni in cui si trovavadetenuto agli arresti domiciliari presso il [OSCURATO:PERSONA] di Roma ove l’imputato,medico cardiologo, era primario di un reparto (il tema, infatti, è affrontato ai fgg. 91e 92 della sentenza di appello, con specifica indicazione dei sodali che avevanoincontrato [OSCURATO:PERSONA] in quelle occasioni, dei collaboratori di giustizia che avevanoriferito del fatto e di intercettazioni indizianti).Si tratta di dati ampiamente dimostrativi dell’assunto di sintesi - operato dalla Corte dicassazione sulla base di dati processuali tratti, come si è visto, dalla sentenza di appello- secondo cui i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non erano relegabili aquelli tra medico e paziente e che l’imputato era un soggetto colluso con la ‘ndranghetaed adibito, da persona insospettabile, alla cura di interessi di tipo imprenditoriale dellacosca e ad aiuti personali al suo capo, così giustificandosi la sua condanna per il reato diconcorso esterno in associazione mafiosa.Ogni ulteriore argomentazione difensiva in proposito deve intendersi assorbita.5. Anche le argomentazioni inerenti alla confisca non sono fondate.La Corte non ha commesso alcuna svista, dal momento che non risulta conforme al veroquanto sostenuto dalla difesa a proposito del fatto che, nella prima sentenza di legittimitàresa in fase cautelare (Sez. 1, n. 36814 del 25 settembre 2020, n.m.) si era dato perpregresse agli accertamenti della Guardia di Finanza e tali da giustificare la congruità delsuo patrimonio anche con riguardo ad epoca successiva.La Corte di cassazione, in quella sede, disponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzadel Tribunale in sede di riesame – si badi, per motivazione apparente - avevasemplicemente invitato il giudice di merito ad accertare tale assunto difensivo, il quale,tuttavia, era stato ritenuto non fondato dai giudici di legittimità nella successiva pronunciain sede cautelare (Sez. 5, n. 36954 del 09/09/2021, n.m.) ed anche dal Tribunale e dallaCorte di appello in fase di merito (si veda la motivazione offerta dal Tribunale, ai fgg. da251 a 267 e la motivazione offerta dalla Corte di appello ai fgg. 100-104, che avevanosostanzialmente affermato l’irrilevanza della vendita di una autovettura, il fatto che mezzifinanziari quali mutui e finanziamenti erano rimasti assorbiti dall’acquisto di beni e dalpagamento delle somme per la loro restituzione e che nessun altro elemento attivo era dirilievo, ivi compresi quello riveniente da attività lecita, rientrando nel complessivo esameeffettuato).A tali decisioni, ripetute e conformi, la sentenza della Corte di cassazione si èsinteticamente riportata, espressamente citandole e specificando che le contrarieallegazioni difensive, intese a provare la liceità delle entrate, la proporzione tra entrateed uscite e la costituzione di riserve ante 2011, non erano tali da superare gli elementi asfavore del ricorrente, indicando come riferimento anche la sentenza della Corte di appelloe non solo quelle emesse in sede cautelare prima del dibattimento.Il ricorrente vorrebbe contestare il merito di questa statuizione, rilevando travisamentiper omissione o per cattiva interpretazione delle risultanze attraverso una operazione che,in questa sede, non è consentita.6. E’ infondato anche l’ultimo motivo, inerente alla costituzione di parte civile.La Corte di cassazione ha affrontato la questione, aderendo alla statuizione della Corte diappello, che ai fgg. 59 e 60 della sentenza di secondo grado aveva spiegato le ragioni perle quali la parte civile era stata rimessa in termini per costituirsi sebbene il dibattimentofosse già iniziato, valorizzando il fatto che essa non aveva ricevuto la notifica del decretodispositivo del giudizio.Il ricorrente vorrebbe contestare nel merito tale affermazione, sostenendone l’illegittimità,tuttavia dovuta, in tesi, non ad una svista materiale ma, semmai, ad un presuntotravisamento del capo di imputazione o ad una presunta, cattiva interpretazione di esso.Si tratta, tuttavia, di assunti che, neanche dedotti con il ricorso ordinario – invero, comeha affermato la Corte di cassazione, del tutto generico sul punto (lamentando solo lacarenza dei presupposti della ammissione della parte civile senza ulteriori specifiche) -non sono veicolabili in questa sede, sulla base dei principi generali più volti evocati finqui.Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura, dovendointendersi superata dal rigetto del ricorso la richiesta di sospensione della sentenzaimpugnata, comunque non ancorata ad elementi di carattere eccezionale, avuto riguardoallo stato di libertà del ricorrente.Al rigetto consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris