CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 07788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R03 A794F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52B50 I437Q), [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 443S46 Z126M), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, Via SS. Pietro e Paolo n. 25, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1285/2018 (pubblicata in data 19/07/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N.34146/18 C.C. 22/2/2023 SERVITU’ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2004, il Tribunale di Bergamo– Sezione distaccata di Grumello di Monte respingeva il ricorso per denuncia di nuova opera proposto ai sensi dell’art. 1171 c.c. (depositato in data 4 novembre 2003) dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali proprietari dell’immobile sito in Sarnico, BG, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, individuato nel NCEU con la partita n. 1829, foglio 7, mapp. 1185, già al Catasto terreni con i mapp. 2037, ex 641/M, 1185 e 643/a), nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’ottenimento, in fase cautelare, della sospensione dei lavori edilizi intrapresi dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile di sua proprietà ubicato via Piemonte n. 31 (individuato al catasto con il mapp. 2020, ex 641/U), in quanto asseritamente realizzati in loro pregiudizio, attesa l’esistente servitù altius non tollendi derivante dalla diminuzione del panorama verso il lago Iseo, in violazione di un accordo speciale (regolarmente trascritto), il quale prevedeva che le future costruzioni non dovessero superare l’altezza di mt. 4,5 dal piano di campagna, patto sottoscritto dal comune dante causa delle parti, [OSCURATO:PERSONA], durante le compravendite di frazionamento dell’unico originario mappale n. 641. Con atto di citazione dell’ottobre 2004, i suddetti ricorrenti in sede nunciatoria convenivano in giudizio dinanzi alla stessa Sezione distaccata del Tribunale di Bergamo la citata [OSCURATO:PERSONA], affinché, accertata la suddetta esistenza della servitù di veduta in forza del patto speciale sopra descritto, la medesima fosse condannata al ripristino dei luoghi o, diversamente, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori a causa delle illegittime costruzioni dalla stessa edificate. Nella costituzione della già menzionata convenuta (la quale, oltre ad instare per il rigetto delle domande principali, eccepiva preliminarmente il difetto di interesse ad agire, nonché della legittimazione attiva degli attori), intervenuti adesivamente in giudizio sia la società Prealpina investimenti s.r.l. (proprietaria dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], mapp. 2022, ex 641/AE), sia i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti chiedendo la demolizione delle suddette opere, istruita la causa con c.t.u., con sentenza n. 903/2014, l’adìto Tribunale respingeva le domande attoree e dei terzi intervenuti, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite. 2. Pronunciando sul gravame interposto dai sigg. Acquaroli e Fortini e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui resisteva la sola appellata sig.ra [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri appellati rimanevano contumaci, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 1285/2018 (pubblicata il 19 luglio 2018), lo rigettava, condannando le parti appellanti allespese processuali del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte bresciana rilevava l’infondatezza delle doglianze degli appellanti riferite alla confutazione dei criteri usati dal giudice di primo grado nello stabilire l’altezza dell’immobile diproprietà dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulle risultanze della c.t.u., che – al fine di determinare l’altezza del fabbricato in contestazione - invece di avere riguardo solo all’altezza massima dell’edificio per come risultante dal vincolo pattizio, aveva calcolato la media delle differenze tra il filo di gronda e il piano di campagna, con riferimento anche ai rilievi strumentali effettuati ed avendo visionato e raccolto vari documenti amministrativi depositati presso il Comune di Sarnico, valutando a livello comparativo anche quelli riferibili ai mappali limitrofi con analogo tipo di vincolo contrattuale. 4. Avverso la citata sentenza di appello, hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resistita con controricorso dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le difese delle parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo proposto, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., derivanti dal vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto perplessa ed incomprensibile, contenendo affermazioni in totale contrasto tra loro in ordine alla determinazione del criterio di misurazione dell’altezza del fabbricato eretto sul fondo servente ed assoggettato alla servitù di divieto di sopraelevazione, basate sulle conclusioni della c.t.u. 2. Rileva il collegio che il riportato motivo si profila inammissibile, perché – diversamente da quanto con esso prospettato – la motivazione dell’impugnata sentenza non è certamente né omessa né apparentee né, ancora, intrinsecamente contraddittoria o affetta dal vizio di perplessità od incomprensibilità. Pertanto, la doglianza denunciata non è riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., conducente alla possibile nullità dell’impugnata sentenza, rimanendo esclusa ogni sussumibilità della stessa nel vizio contemplato dal n. 5 dello stesso art. 360. In base alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass., SU nn. 8053-8054/2014, Cass. n. 22598/2018 e Cass. n. 7090/2022), è stato affermato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo, con loro veicolazione attraverso il motivo ricondotto al vizio enucleato nel n. 4 dell’art. 360 c.p.c., alla nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza di appello è sufficientemente interpretabile nel senso di aver individuato quale criterio risolutivo per dirimere la controversia e sulla scorta delle risultanze della c.t.u. quello secondo cui, al fine di determinare l’altezza in questione, andava posto riferimento alla media delle differenze tra il filo di gronda e il piano di campagna, pur tenendo presente la previsione della patto speciale (inserito nel contratto di compravendita del 1967 del dante causa della convenuta con il venditore, quale originario proprietario della zona lottizzata), nella quale, al di là della necessaria destinazione ad uso abitativo degli immobili da costruire, era stato stabilito che il filo di gronda degli stessi non avrebbe dovuto comunque superare l’altezza di mt. 4,50 dal piano di campagna (senza alcuna specificazione che quest’ultima dovesse essere calcolata come altezza massima in ogni punto degli edifici, come, invece, gli odierni ricorrenti avrebbero voluto che si sostenesse). In sostanza, senza che si sia venuta propriamente a configurare una irrisolvibile contraddittorietà della motivazione (la quale avrebbe potuto condurre a ravvisare il vizio di nullità della sentenza), la Corte bresciana – dopo aver evidenziato il significato dei concetti di filo di gronda e di piano di campagna (così come ricostruiti dal c.t.u.) – ha recepito le conclusioni della relazione del c.t.u., concordando, in definitiva, con il criterio nella stessa riportato, da ricondursi a quello del computo delle altezze rispettivamente nei quattro vertici dei prospetti del fabbricato secondo i conteggi in essa elaborati, sempre rispettando l’altezza media generale dell’edificio corrispondente al mt. 4,55 dal piano di campagna originario, rilevandone la coerenza e la consonanza con gli interessi delle parti, evidenziandone un’ulteriore giustificazione circa gli effetti pratici inspiegabili che sarebbero derivati dall’adesione alla prospettazione degli appellanti (nel senso che, ove si fosse dovuta calcolare la stessa altezza in ogni punto dell’edificio, negli immobili ubicati più in basso - quelli con il limite massimo di mt 3 – sarebbe stato possibile edificare un solo piano, peraltro con la possibilità di non poter ottenere nemmeno l’agibilità per l’abitabilità). In proposito, la Corte ha, altresì, posto in risalto che la validità della misurazione effettuata dal c.t.u. era confortata non solo dalla prassi comunemente utilizzata nel caso di terreni non orizzontali e, quindi, inclinati, ma anche dall’aver adoperato i medesimi parametri per gli immobili originariamente costruiti all’epoca della lottizzazione e successivamente. 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il motivo, per un verso, non coglie nel segno laddove con esso si deduce la nullità della sentenza per sua irrisolvibile contraddittorietà o manifesta incomprensibilità, e, per altro verso, con lo stesso, si tende a sollecitare una rivalutazione sul merito – inammissibile nella presente sede di legittimità - della vicenda fattuale come giudizialmente accertata ed adeguatamente apprezzata dalla Corte di appello sulla scorta dell’operato e delle conclusioni del c.t.u., in relazione ai metodi di misurazione dallo stesso utilizzati per determinare la legittimità dell’altezza del fabbricato appartenente alla Zwartelé. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in via solidale, al pagamento - in favore della controricorrente - delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento – in favore della controricorrente - delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio