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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 668/2008

ECLI:EU:T:2008:43
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 febbraio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Avensa ([OSCURATO:PERSONA]) causa T-327/06 «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 33-36) Oggetto Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 settembre 2006 (procedimento R 668/2005‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Avena AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] AG

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per beni e servizi delle classi 5, 9, 16, 35, 38 e 41 – domanda n. 2462049 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Avensa AG Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo tedesco [OSCURATO:PERSONA] per beni della classe 5, con la precisazione che l’opposizione è stata diretta soltanto contro la registrazione nella classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 febbraio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Avensa ([OSCURATO:PERSONA]) causa T-327/06 «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 33-36) Oggetto Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 settembre 2006 (procedimento R 668/2005‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Avena AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] AG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per beni e servizi delle classi 5, 9, 16, 35, 38 e 41 – domanda n. 2462049 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Avensa AG Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo tedesco [OSCURATO:PERSONA] per beni della classe 5, con la precisazione che l’opposizione è stata diretta soltanto contro la registrazione nella classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1)         Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato. 2)         [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
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