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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 24253/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16391-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] DEFILIPPI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del direttore legale e degli affari societari,[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile del 25 gennaio 2016, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] SGARRELLAe Crescenzo RUBINETTI ; -controricorrente - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Contratto di somministrazione di energia elettrica - Pretesa di pagamento del somministrante - Ripartizione deglioneri probatori R.G.N.16391/2020 Cron.

Rep.

Ud.22/03/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - Avversola sentenza n. 893 /20 20 del la Corte d’a ppello di Milano , depositata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 893/20, del 10aprile 2020, della Corte di Appello di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1867/18, del 20 febbraio 2018, del Tribunale di Milano – ha confermato quanto già disposto dal primo giudice,ovvero l’accoglimento, solo in relazione alla voce relativa al “conguaglio del conguaglio” (e per l’importo di € 78,19), della domanda proposta dalla stessa Cioara, in proprio e quale rappresentante dell’associazione Rewind, di accertamento negativo del credito vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per forniture di energia elettrica, della quale veniva, invece, riconosciuto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il diritto del pagamento degli insoluti indicati in atti.

Veniva, altresì, confermata la declaratoria di difetto di legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Riferisce, in punto di fatto , l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, in proprio e nella già ricordata qualità, le società [OSCURATO:SOCIETA] e A2A, in quanto, rispettivamente, l’una fornitrice e l’altra (asserita) concessionaria per la distribuzione di energia elettrica, sul presupposto di aver ricevuto –nel mese di febbraio 2012 –un conguaglio di € 8.366,52, apprendendo in tale occasione che la fatturazione emessa da [OSCURATO:SOCIETA] era in stima, salvo, appunto, conguaglio all’esito delle letture effettive rilevate.

Deducendo l’esistenza di una discordanza tra i consumi fatturati in acconto e in conguaglio, la Cioara proponeva domanda di accertamento negativo del credito (oltre che di risarcimento danni), alla quale resistevano le convenute, la società A2A eccependo la propria carenza di legittimazione, la società [OSCURATO:SOCIETA], per parte propria, agendo invece in via di riconvenzione per il pagamento delle forniture insolute.

L’adito Tribunale provvedeva nei termini sopra meglio indicati, con decisione poi confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione la Cioara, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito valore probatorio del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] alla fattura commerciale in atti, sebbene la stessa fosse stata oggetto di contestazione.

La ricorrente richiama il principio secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, grava su chi alleghi l’altrui inadempimento l’onere di provare il titolo della propria pretesa (è richiamata Cass. Sez.

Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533, Rv. 549956-01), all’uopo non essendo, però, idonea la produzione della fattura, allorché il contenuto della stessa formi oggetto di contestazione.3.2.

Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la declaratoria di difetto di legittimazione della società A2A, trascurando che, in ragione della sua qualità di concessionaria per la distribuzione di energia elettrica, essa si poneva quale litisconsorte necessaria, unitamente alla società fornitrice [OSCURATO:SOCIETA].

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e 25 Cost., censurando, in questo caso, la decisione della Corte territoriale là dove ha fondato la declaratoria di difetto di legittimazione della società A2A sull’assenza di prova della sua responsabilità in solido, pur non avendo ammesso le richieste probatorie formulate in primo grado e reiterate in appello da essa Cioara, volte a dimostrare la qualifica di detta società come concessionaria per la distribuzione dell’energia elettrica.

Richiama, sul punto, la ricorrente il principio enunciato da questa Corte, secondo cui sussiste vizio della sentenza impugnata “quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse” (così Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12884, Rv. 640419-01).

3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che i consumi addebitati non corrisponderebberoa quelli effettivi.Si censura la sentenza in quanto, rigettando l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio formulata da essa Cioara, ha precluso all’allora appellante la possibilità di fornire la prova degli errori di misurazione e così facendo ha omesso di esaminare il fatto decisivo e controverso che i consumi addebitati non corrispondessero a quelli effettivi.

3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., lamentando che la Corte milanese ha confermato la condanna comminata dal primo giudice a carico della parte già attrice all’integrale refusione delle spese di lite, sebbene il parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo (limitatamente alla non debenza del “conguaglio del conguaglio”) consentisse la compensazione almeno parziale delle spese, fermo restando, inoltre, che tale evenienza integrava una situazione di rec i proca soccombenza tra le parti.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazionecon controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo – in via preliminare – la declaratoria di difetto di legittimazione della ricorrente e difetto di interesse della stessa ad impugnare, avendo proposto il ricorso per cassazione solo in proprio, quantunque fosse l’associazione Rewind l’intestataria dell’utenza.

In ogni caso, la controricorrente ha chiesto che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimastasolo intimata la società A2A.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va rigettat o.

9. In via preliminare, tuttavia, deve rilevarsi che mentre nessun dubbio sussiste sull’ammissibilità del ricorso,per essere stato lo stesso proposto dalla Cioara solo in proprio (e non più nella qualità di rappresentante dell’associazione Rewind, ovvero del soggetto titolare del contratto di utenza), il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] è, invece, inammissibile.

9.1. Quanto, infatti, alla prima di tali questioni, deve rilevarsi come la Cioaraabbia agito, innanzi al Tribunale di Milano, oltre che come rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], anche in proprio (ne dà atto la sentenza della Corte di Appello oggi impugnata a pag. 4).

Ella, tuttavia, già in appello, esperiva solo in proprio il gravame (così sempre la sentenza qui impugnata, ancora una volta a pag. 4), sicché, in difetto di contestazioni in allora formulate dalle appellate, deve ritenere formato un giudicato in ordine alla sua legittimazione.

Difatti, se è vero che “la «legitimatio ad causam» si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, ciò che “comporta –trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza «inutiliter data» – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo”, resta fermo, però, che tale accertamento incontra “il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione” (Cass. Sez.

Un., sent. 9 febbraio 2012, n. 1912, Rv. 620484-01; nello stesso senso, Cass. Sez.

Lav., sent. 8 agosto 2012, n. 14243, Rv. 623528-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2018, n. 31574, Rv. 651972-01; Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020, n. 29505, Rv. 660293-01).

D’altra parte, la legittimazione della Cioara deve essere confermata –in uno con il suo interesse ad impugnare – anche in ragione del fatto che, all’esito del giudizio di appello, è stata comminata a suo carico la condanna al pagamento delle spese del grado, sicché anche soltanto questo profilo ella appare legittimata (oltre che portatrice di interesse) ad impugnare.

9.2. Inammissibile è, invece, il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che la stessa afferma di agire in personadel direttore legale e degli affari societari,[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura del 25 gennaio 2016 “per [OSCURATO:PERSONA] di Milano”.

Tale atto, però, non è presente nel fascicolo d’ufficio, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui ove la procura per la proposizione del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso) da parte di una società “venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata” –né rinvenibile nel fascicolo – “ all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità” dell’atto(cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01, entrambi relativi al ricorso per cassazione, ma con principio estensibile anche al controricorso).10.

Ciò preliminarmente chiarito, il ricorso –come detto – va rigettato.

10.1. Il primo motivo non è fondato.

10.1.1. La sentenza impugnata non ha violato l’art. 2697 cod. civ., non avendo affatto disatteso i principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti del contratto di somministrazione di energia elettrica.

Ha affermato, infatti, la Corte milanese che, non essendo state operate contestazioni sul funzionamento del misuratore dei consumi, il primo giudice ha correttamente ritenuto sussistere la prova dei consumi a conguaglio, e ciò in applicazione del principio secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione – sebbene “ iuris tantum” –di legittimità, sicché solo in caso di contestazione circa il suo funzionamento grava sul somministrante l’onere di dimostrare la sua corretta funzionalità.

Orbene, con tali affermazioni la ricorrente neppure si confronta (ciò che rende dubbia persino l’ammissibilità del motivoin esame), limitandosi a richiamare il principio – di ordine generale e non relativo al contratto che qui viene in rilievo – secondo cui, in caso di responsabilità per inadempimento di prestazioni contrattuali, la prova del titolo negoziale non può essere fornita mediante la produzione di fatture.

La censura, tuttavia, non coglie nel segno.

Premesso che, nella specie, non è mai stata contesta ta l’esistenza di un contratto di utenza, debbono ribadirsi quelli che sono le tradizionali affermazioni di questa Corte in relazione alla fattispecie contrattuale di cui all’art. 1559 cod. civ.; e ciò a cominciare dal fatto che il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito “si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall’ordinamento al sistema di lettura a contatore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).

In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01).

Nondimeno, “l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell’utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).

Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).

Orbene, in difetto di contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame) circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate, essendo l’utente a dover dimostrare –secondo la regola generale dell’art.1218 cod. civ., che gli impone di provare la non imputabilità, a sé, dell’impossibilità dell’adempimento – “non soltanto che il consumo di energia è imputabilea terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l’impiego abusivo” di terzi “non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, nell’adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).

10.2. I motivi sec ondo e terzo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, attenendo al medesimo tema della declaratoria del difetto di legittimazione passiva della società A2A –sono entrambi inammissibili.10.2.1.

Invero, siffatta declaratoria è stata motivata sul rilievo che la predetta società ha contestato essere “concessionaria per la distribuzione di [OSCURATO:SOCIETA], essendo detta rete gestita da A2A [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), soggetto che da essa [OSCURATO:SOCIETA]. è autonomo e distinto, ancorché facente parte dello stesso gruppo”.

Nessuna violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. è, quindi, ipotizzabilenel caso di specie, dal momento che A2A non è stata ritenuta concessionaria, così come nessuna violazione degli artt.115 cod. proc. civ. e 25 Cost. – sotto il profilo della violazione de diritto alla prova– è neppure astrattamente ipotizzabile.

Premesso, invero che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. –norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” –“può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01), deve, comunque, rilevarsi che le circostanze oggetto della prova per interpello, della quale la ricorrente lamenta la (a suo dire, illegittima) mancata assunzione, avrebbero, al più, dimostrato la comune partecipazionedelle società A2A e A2A [OSCURATO:PERSONA] allo stesso gruppo societario, ma non certo l’appartenenza, in capo alla prima, della qualità di concessionaria, non essendo stata capitolata la circostanza che essa fosse la capogruppo della holding.

10.3. Il quarto motivo è – per una pluralità di ragioni – inammissibile.10.3.1.

A tale esito conduce, innanzitutto, la constatazione che il motivo è formulato a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ma in presenza di una pronuncia c.d.

“doppia conforme” di merito.

Al riguardo va, quindi, segnalato che – essendo stato il gravame esperito dall’odierno ricorrente contro sentenza resa , in prime cure,in data 20 febbraio 2018 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817- 01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è, appunto, quello presente – di cd.

“doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta però avvenuto,“di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03;Cass.

Sez.

Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).

In secondo luogo, deve rilevarsi che il vizio denunciato non è riconducibile alla fattispecie dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, vizio che deve riguardare un “fatto vero e proprio” e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez.6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413- 01).

Nella specie, ciò di cui si duole la ricorrente non è l’omissione dell’apprezzamento di un fatto, ma la mancata ammissione della CTU che avrebbe dovuto evidenziare il difetto di corrispondenza tra i consumi oggetto di fatturazione e quelli effettivamente compiuti, ovvero la circostanza che era onere dell’utente provare, in assenza di contestazioni circa il malfunzionamento del contatore.

Corretto è, dunque, il rilievo della Corte milanese circa il carattere “esplorativo” della consulenza, visto che essa ha solo “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, sicché il suddetto mezzo di indagine “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”(Cass. Sez. 6-1, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373, Rv. 653459-01). 10.4.Infine, il quinto motivo di ricorso non è fondato.

10.4.1. Va, infatti, ribadito che – in tema di spese processuale – dal sindacato di questa Corte “ esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito nonè tenuto a motivare” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925- 01).

Né, d’altra parte, la censura di violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – proposta dalla Cioara – potrebbe trovare accoglimento in ragione della parzialesoccombenza della società [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla pretesa di pagamento anche del c.d.

“conguaglio del conguaglio”.

L’essere stata esclusa , infatti, la debenza a [OSCURATO:SOCIETA], da parte dell’odierna ricorrente, dell’importo di appena € 78,19 (a fonte di un riconosciuto credito della società di diverse migliaia di euro), non integra, per tale società, una situazione di soccombenza tale da giustificare la compensazione integrale delle spese (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01).

11. Nulla va disposto in relazione allespese del presente giudizio di legittimità, attesa l’inammissibilità –per le ragioni già illustrateal §

9.2. – del controricorso della società [OSCURATO:SOCIETA].12.

In ragione del rigetto del ricorso, sussiste,a carico della ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16391-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] DEFILIPPI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del direttore legale e degli affari societari,[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile del 25 gennaio 2016, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] SGARRELLAe Crescenzo RUBINETTI ; -controricorrente - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Contratto di somministrazione di energia elettrica - Pretesa di pagamento del somministrante - Ripartizione deglioneri probatori R.G.N.16391/2020 Cron. Rep. Ud.22/03/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - Avversola sentenza n. 893 /20 20 del la Corte d’a ppello di Milano , depositata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 893/20, del 10aprile 2020, della Corte di Appello di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1867/18, del 20 febbraio 2018, del Tribunale di Milano – ha confermato quanto già disposto dal primo giudice,ovvero l’accoglimento, solo in relazione alla voce relativa al “conguaglio del conguaglio” (e per l’importo di € 78,19), della domanda proposta dalla stessa Cioara, in proprio e quale rappresentante dell’associazione Rewind, di accertamento negativo del credito vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per forniture di energia elettrica, della quale veniva, invece, riconosciuto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il diritto del pagamento degli insoluti indicati in atti. Veniva, altresì, confermata la declaratoria di difetto di legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Riferisce, in punto di fatto , l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, in proprio e nella già ricordata qualità, le società [OSCURATO:SOCIETA] e A2A, in quanto, rispettivamente, l’una fornitrice e l’altra (asserita) concessionaria per la distribuzione di energia elettrica, sul presupposto di aver ricevuto –nel mese di febbraio 2012 –un conguaglio di € 8.366,52, apprendendo in tale occasione che la fatturazione emessa da [OSCURATO:SOCIETA] era in stima, salvo, appunto, conguaglio all’esito delle letture effettive rilevate. Deducendo l’esistenza di una discordanza tra i consumi fatturati in acconto e in conguaglio, la Cioara proponeva domanda di accertamento negativo del credito (oltre che di risarcimento danni), alla quale resistevano le convenute, la società A2A eccependo la propria carenza di legittimazione, la società [OSCURATO:SOCIETA], per parte propria, agendo invece in via di riconvenzione per il pagamento delle forniture insolute. L’adito Tribunale provvedeva nei termini sopra meglio indicati, con decisione poi confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione la Cioara, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito valore probatorio del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] alla fattura commerciale in atti, sebbene la stessa fosse stata oggetto di contestazione. La ricorrente richiama il principio secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, grava su chi alleghi l’altrui inadempimento l’onere di provare il titolo della propria pretesa (è richiamata Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533, Rv. 549956-01), all’uopo non essendo, però, idonea la produzione della fattura, allorché il contenuto della stessa formi oggetto di contestazione.3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la declaratoria di difetto di legittimazione della società A2A, trascurando che, in ragione della sua qualità di concessionaria per la distribuzione di energia elettrica, essa si poneva quale litisconsorte necessaria, unitamente alla società fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e 25 Cost., censurando, in questo caso, la decisione della Corte territoriale là dove ha fondato la declaratoria di difetto di legittimazione della società A2A sull’assenza di prova della sua responsabilità in solido, pur non avendo ammesso le richieste probatorie formulate in primo grado e reiterate in appello da essa Cioara, volte a dimostrare la qualifica di detta società come concessionaria per la distribuzione dell’energia elettrica. Richiama, sul punto, la ricorrente il principio enunciato da questa Corte, secondo cui sussiste vizio della sentenza impugnata “quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse” (così Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12884, Rv. 640419-01). 3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che i consumi addebitati non corrisponderebberoa quelli effettivi.Si censura la sentenza in quanto, rigettando l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio formulata da essa Cioara, ha precluso all’allora appellante la possibilità di fornire la prova degli errori di misurazione e così facendo ha omesso di esaminare il fatto decisivo e controverso che i consumi addebitati non corrispondessero a quelli effettivi. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., lamentando che la Corte milanese ha confermato la condanna comminata dal primo giudice a carico della parte già attrice all’integrale refusione delle spese di lite, sebbene il parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo (limitatamente alla non debenza del “conguaglio del conguaglio”) consentisse la compensazione almeno parziale delle spese, fermo restando, inoltre, che tale evenienza integrava una situazione di rec i proca soccombenza tra le parti. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazionecon controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo – in via preliminare – la declaratoria di difetto di legittimazione della ricorrente e difetto di interesse della stessa ad impugnare, avendo proposto il ricorso per cassazione solo in proprio, quantunque fosse l’associazione Rewind l’intestataria dell’utenza. In ogni caso, la controricorrente ha chiesto che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimastasolo intimata la società A2A.6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va rigettat o. 9. In via preliminare, tuttavia, deve rilevarsi che mentre nessun dubbio sussiste sull’ammissibilità del ricorso,per essere stato lo stesso proposto dalla Cioara solo in proprio (e non più nella qualità di rappresentante dell’associazione Rewind, ovvero del soggetto titolare del contratto di utenza), il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] è, invece, inammissibile. 9.1. Quanto, infatti, alla prima di tali questioni, deve rilevarsi come la Cioaraabbia agito, innanzi al Tribunale di Milano, oltre che come rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], anche in proprio (ne dà atto la sentenza della Corte di Appello oggi impugnata a pag. 4). Ella, tuttavia, già in appello, esperiva solo in proprio il gravame (così sempre la sentenza qui impugnata, ancora una volta a pag. 4), sicché, in difetto di contestazioni in allora formulate dalle appellate, deve ritenere formato un giudicato in ordine alla sua legittimazione. Difatti, se è vero che “la «legitimatio ad causam» si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, ciò che “comporta –trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza «inutiliter data» – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo”, resta fermo, però, che tale accertamento incontra “il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione” (Cass. Sez. Un., sent. 9 febbraio 2012, n. 1912, Rv. 620484-01; nello stesso senso, Cass. Sez. Lav., sent. 8 agosto 2012, n. 14243, Rv. 623528-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2018, n. 31574, Rv. 651972-01; Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020, n. 29505, Rv. 660293-01). D’altra parte, la legittimazione della Cioara deve essere confermata –in uno con il suo interesse ad impugnare – anche in ragione del fatto che, all’esito del giudizio di appello, è stata comminata a suo carico la condanna al pagamento delle spese del grado, sicché anche soltanto questo profilo ella appare legittimata (oltre che portatrice di interesse) ad impugnare. 9.2. Inammissibile è, invece, il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che la stessa afferma di agire in personadel direttore legale e degli affari societari,[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura del 25 gennaio 2016 “per [OSCURATO:PERSONA] di Milano”. Tale atto, però, non è presente nel fascicolo d’ufficio, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui ove la procura per la proposizione del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso) da parte di una società “venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata” –né rinvenibile nel fascicolo – “ all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità” dell’atto(cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01, entrambi relativi al ricorso per cassazione, ma con principio estensibile anche al controricorso).10. Ciò preliminarmente chiarito, il ricorso –come detto – va rigettato. 10.1. Il primo motivo non è fondato. 10.1.1. La sentenza impugnata non ha violato l’art. 2697 cod. civ., non avendo affatto disatteso i principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti del contratto di somministrazione di energia elettrica. Ha affermato, infatti, la Corte milanese che, non essendo state operate contestazioni sul funzionamento del misuratore dei consumi, il primo giudice ha correttamente ritenuto sussistere la prova dei consumi a conguaglio, e ciò in applicazione del principio secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione – sebbene “ iuris tantum” –di legittimità, sicché solo in caso di contestazione circa il suo funzionamento grava sul somministrante l’onere di dimostrare la sua corretta funzionalità. Orbene, con tali affermazioni la ricorrente neppure si confronta (ciò che rende dubbia persino l’ammissibilità del motivoin esame), limitandosi a richiamare il principio – di ordine generale e non relativo al contratto che qui viene in rilievo – secondo cui, in caso di responsabilità per inadempimento di prestazioni contrattuali, la prova del titolo negoziale non può essere fornita mediante la produzione di fatture. La censura, tuttavia, non coglie nel segno. Premesso che, nella specie, non è mai stata contesta ta l’esistenza di un contratto di utenza, debbono ribadirsi quelli che sono le tradizionali affermazioni di questa Corte in relazione alla fattispecie contrattuale di cui all’art. 1559 cod. civ.; e ciò a cominciare dal fatto che il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito “si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall’ordinamento al sistema di lettura a contatore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01). In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell’utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Orbene, in difetto di contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame) circa il cattivo funzionamento del contatore, torna, pertanto, ad operare la summenzionata presunzione di veridicità delle rilevazioni dallo stesso effettuate, essendo l’utente a dover dimostrare –secondo la regola generale dell’art.1218 cod. civ., che gli impone di provare la non imputabilità, a sé, dell’impossibilità dell’adempimento – “non soltanto che il consumo di energia è imputabilea terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l’impiego abusivo” di terzi “non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, nell’adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). 10.2. I motivi sec ondo e terzo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, attenendo al medesimo tema della declaratoria del difetto di legittimazione passiva della società A2A –sono entrambi inammissibili.10.2.1. Invero, siffatta declaratoria è stata motivata sul rilievo che la predetta società ha contestato essere “concessionaria per la distribuzione di [OSCURATO:SOCIETA], essendo detta rete gestita da A2A [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), soggetto che da essa [OSCURATO:SOCIETA]. è autonomo e distinto, ancorché facente parte dello stesso gruppo”. Nessuna violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. è, quindi, ipotizzabilenel caso di specie, dal momento che A2A non è stata ritenuta concessionaria, così come nessuna violazione degli artt.115 cod. proc. civ. e 25 Cost. – sotto il profilo della violazione de diritto alla prova– è neppure astrattamente ipotizzabile. Premesso, invero che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. –norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” –“può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01), deve, comunque, rilevarsi che le circostanze oggetto della prova per interpello, della quale la ricorrente lamenta la (a suo dire, illegittima) mancata assunzione, avrebbero, al più, dimostrato la comune partecipazionedelle società A2A e A2A [OSCURATO:PERSONA] allo stesso gruppo societario, ma non certo l’appartenenza, in capo alla prima, della qualità di concessionaria, non essendo stata capitolata la circostanza che essa fosse la capogruppo della holding. 10.3. Il quarto motivo è – per una pluralità di ragioni – inammissibile.10.3.1. A tale esito conduce, innanzitutto, la constatazione che il motivo è formulato a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ma in presenza di una pronuncia c.d. “doppia conforme” di merito. Al riguardo va, quindi, segnalato che – essendo stato il gravame esperito dall’odierno ricorrente contro sentenza resa , in prime cure,in data 20 febbraio 2018 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817- 01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è, appunto, quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta però avvenuto,“di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03;Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01). In secondo luogo, deve rilevarsi che il vizio denunciato non è riconducibile alla fattispecie dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, vizio che deve riguardare un “fatto vero e proprio” e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez.6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413- 01). Nella specie, ciò di cui si duole la ricorrente non è l’omissione dell’apprezzamento di un fatto, ma la mancata ammissione della CTU che avrebbe dovuto evidenziare il difetto di corrispondenza tra i consumi oggetto di fatturazione e quelli effettivamente compiuti, ovvero la circostanza che era onere dell’utente provare, in assenza di contestazioni circa il malfunzionamento del contatore. Corretto è, dunque, il rilievo della Corte milanese circa il carattere “esplorativo” della consulenza, visto che essa ha solo “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, sicché il suddetto mezzo di indagine “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”(Cass. Sez. 6-1, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373, Rv. 653459-01). 10.4.Infine, il quinto motivo di ricorso non è fondato. 10.4.1. Va, infatti, ribadito che – in tema di spese processuale – dal sindacato di questa Corte “ esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito nonè tenuto a motivare” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925- 01). Né, d’altra parte, la censura di violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – proposta dalla Cioara – potrebbe trovare accoglimento in ragione della parzialesoccombenza della società [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla pretesa di pagamento anche del c.d. “conguaglio del conguaglio”. L’essere stata esclusa , infatti, la debenza a [OSCURATO:SOCIETA], da parte dell’odierna ricorrente, dell’importo di appena € 78,19 (a fonte di un riconosciuto credito della società di diverse migliaia di euro), non integra, per tale società, una situazione di soccombenza tale da giustificare la compensazione integrale delle spese (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01). 11. Nulla va disposto in relazione allespese del presente giudizio di legittimità, attesa l’inammissibilità –per le ragioni già illustrateal § 9.2. – del controricorso della società [OSCURATO:SOCIETA].12. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste,a carico della ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte
Sentenza Cassazione n. 24253/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris