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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03092/2023

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ll’anno 2021,proposto da s.r.l.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale agli atti , da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Napoli, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 33, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Napoli, depositata in data3 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il tribunale di Napoli nord dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]: [OSCURATO:PERSONA] prefallimentare- Notificazione semplificata.RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], su ricorso della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in esito a procedimento al quale la società non partecipò.

La società impugnò la sentenza, ma la corte d’appello ha respinto il reclamo.

Anzitutto il giudice d’appello ha escluso la nullità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, perché, fallita la notificazione a mezzo PEC a cura della cancelleria, dall a relata della notificazione successivamente tentata presso la sede legale della debitrice emergeva che l’ufficial e giudiziario, recatosi all’indirizzo della sede sociale risultante dalla visura camerale (completo di civico e interno), aveva riscontrato che non v’era alcuna targa, insegna,o indicazione ai citofoni della presenza della società resistente e che, anzi, da informazioni assunte in loco la società non risultava più lì presente.

Inoltre, la c orte d’appello ha ravvisato la situazione d’insolvenza, in quanto la debitrice non era riuscita a onorare il credito vantato dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], conclamato da decreto ingiuntivo non opposto.

Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui non v’è replica.

Motivi della decisione 1.- Col primo, col secondo, col terzo e col quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché frammentazioni di un’unica censura, la società denuncia l’omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla circostanza che l’ufficiale giudiziario non si è recato al secondo piano interno 5 del palazzo per eseguire la notifica personalmente (primo motivo); l’illogicità e irragionevolezza della motivazione della sentenza, nella parte in cui si sostiene che occorreva la querela di falso per contrastare le risultanze della relata (secondo motivo); la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l. fall., con riferimento all’obbligo dell’ufficiale giudiziario di eseguire personalmente la notificazione (terzo motivo); la violazione o falsa RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore applicazione dell’art. 5 l.fall., perché la corte d’appello avrebbe confuso la sede legale con quella operativa, là dove ha affermato che poiché dalla relata di notifica emergeva che la società risultava trasferita, essa doveva considerarsi non operativa (quinto motivo).

La censura complessivamenteproposta è infondata.

Questa Corte ha già chiarito, difatti, che l’art. 15, comma 3, l.fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. n. 179/12, conv., con mod., con l. n. 221/12, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notificazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l'irreperibilità del destinatario.

Pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale (Cass. n. 7258/22, che ha argomentatamente superato l’obiter in senso contrario di Cass. n. 28803/18). 2.-Il procedimento di notificazione contemplato dalla norma si articola in una sequenza che prevede, nell'ordine ein via man mano subordinata, la notificazione, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore; nel caso in cui, per qualsiasi ragione, questa modalità non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notificazione, a cura del creditore istante, ad opera dell’ufficiale giudiziario di persona (ex art. 107, comma 1, del d.P.R. n. 1229/1959), presso la sede legale della società risultante dal registro delle imprese; infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile, l’esecuzione della notificazione RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese. 3.- Quest o sistema, ha stabilito la Corte costituzionale (con la sentenza n. 146/16, ribadita con l’ordinanza n. 162/17), tiene conto della specialità e della complessità degli interessi, anche di natura pubblica, coinvolti nel procedimento fallimentare, che ne segnano l'insuperabile diversità rispetto all’ordinario procedimento delineato dall’art. 145 c.p.c., volto ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati.

L’art. 15, comma 3, l.fall. , invece, come emerge dalla relazione di accompagnamento dell’art. 17 del d.l. n. 179/12, si propone di "coniugare" quella finalità "con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale".

A tal fine, non è previsto l’espletamento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, quando il mancato rinvenimento dell'imprenditore presso la propria sede debba a lui imputarsi.

Il che è esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame, in cui è pacifico che l’ufficiale giudiziario si è recato di persona presso la sede della fallenda e non ha potuto eseguire la notificazione perché nessuno gli ha risposto. 3.1.-E ciò, perdipiù, al cospetto della negligenza della società, che non ha osservato l’obbligo gravante su ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, di risultare reperibile all’indirizzo di posta elettronica certificata (ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012), che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che l’imprenditore deve attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo, finanche per i dodici mesi successivi alla cancellazione, senza che sussista alcun compito di RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore verifica dell’ufficio camerale (da ultimo, in termini, Cass. n. 6866/22, punto 2.1, ribadita da Cass. n. 34470/22); 4.- In questo contesto, le censure concernenti la motivazione sono del tutto irrilevanti.

Anzitutto, si sottolinea in sentenza , il creditore procedente aveva chiesto di effettuare la notificazione di ricorso e decreto all’indirizzo della sede legale risultante dalla visura completo di civico e interno; sicché, ha sottolineato, “...sarebbe stato onere del ricorrente proporre querela di falso al fine di dimostrare che, in realtà, l’ufficiale giudiziario non si era recato al civico ed all’interno espressamente indicati nella richiesta di notificazione...(enfasi aggiunta)”. 4.1.- Soprattutto, del tutto ininfluente è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà su cui si punta in ricorso, a fronte dell’accertamento contenuto in sentenza che l’ufficiale giudiziario ha acquisito informazioni dalle quali ha ricavato che la società non era più in loco.

Quell’attestazione effettivamente non è munita di fede privilegiata, la quale non copre la verità intrinseca delle notizie acquisite da terzi (tra varie, Cass. nn. 7783/99; 8799/00).

Ma il contenuto della dichiarazione è del tutto generico e quindi insignificante, in quanto vi si legge che “se arrivava qualche atto chi stava in casa lo riceveva...”, senza alcuna specificazione che il giorno dell’accesso dell’ufficiale giudiziario qualcuno stesse effettivamente in casa.

D’altronde, l’attitudine certificativa della dichiarazione sostitutiva ridonda in attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative (cfr. Cass. n. 21152/22, punto 5.2). 4.2.- Parimenti irrilevante è il riferimento alla sede effettiva contenuto nel quinto motivo , poiché, ai fini della procedura RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore semplificata di notificazione ex art. 15 l. fall., a rilevare è la sola sede legale, presso la quale la società non è stata reperita.

La censura complessiva proposta è rigettata. 5.- Col quarto e col sesto motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente perché connessi, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.: i) perché l’unic a credit rice istante, [OSCURATO:PERSONA] , benché munita nei suoi confronti di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, era tuttavia destinataria della contestazione della debitrice solidale Itissue, cui essa aveva ceduto l’ azienda, e non aveva proceduto ad alcuna azione di recuperoprima di depositare il ricorso per fallimento (quarto motivo); ii) per la mancanza della prova d’inadempimenti o di altri fatti esteriori dimostrativi della sua incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni, tanto più che la cessione del ramo d’azienda alla Itissue aveva equilibrato il suo assetto economico-patrimoniale (sesto motivo).

La censura complessivamente proposta è inammissibile perché verte su fatti irrilevanti. 5.1.- Anzitutto è irrilevante, come già rimarcato dalla c orte d’appello, la circostanza che il decreto ingiuntivo azionato dal creditore procedente, divenuto definitivo nei confronti della fallita, fosse stato opposto dalla cessionaria del ramo d’azienda, terza rispetto ai rapporti con la ricorrente.

Generica è poi la censura concernente la portata della cessione del ramo d’azienda, a fronte delle valutazioni della corte d’appello che ha fatto leva sull’inadempimento del credito, consacrato da un decreto ingiuntivo ormai definitivo nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], e sulla dismissione di ogni attività e dei beni aziendali da parte della debitrice.

E ininfluente, ai fini della dichiarazione di fallimento, è la condotta tenuta dalla creditrice procedente dopo la dichiarazione. 6.-La censura è rigettata e il ricorso è respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi La Corte rigettail ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’anno 2021,proposto da s.r.l.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale agli atti , da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Napoli, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 33, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Napoli, depositata in data3 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il tribunale di Napoli nord dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]: [OSCURATO:PERSONA] prefallimentare- Notificazione semplificata.RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], su ricorso della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in esito a procedimento al quale la società non partecipò. La società impugnò la sentenza, ma la corte d’appello ha respinto il reclamo. Anzitutto il giudice d’appello ha escluso la nullità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, perché, fallita la notificazione a mezzo PEC a cura della cancelleria, dall a relata della notificazione successivamente tentata presso la sede legale della debitrice emergeva che l’ufficial e giudiziario, recatosi all’indirizzo della sede sociale risultante dalla visura camerale (completo di civico e interno), aveva riscontrato che non v’era alcuna targa, insegna,o indicazione ai citofoni della presenza della società resistente e che, anzi, da informazioni assunte in loco la società non risultava più lì presente. Inoltre, la c orte d’appello ha ravvisato la situazione d’insolvenza, in quanto la debitrice non era riuscita a onorare il credito vantato dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], conclamato da decreto ingiuntivo non opposto. Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.- Col primo, col secondo, col terzo e col quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché frammentazioni di un’unica censura, la società denuncia l’omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla circostanza che l’ufficiale giudiziario non si è recato al secondo piano interno 5 del palazzo per eseguire la notifica personalmente (primo motivo); l’illogicità e irragionevolezza della motivazione della sentenza, nella parte in cui si sostiene che occorreva la querela di falso per contrastare le risultanze della relata (secondo motivo); la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l. fall., con riferimento all’obbligo dell’ufficiale giudiziario di eseguire personalmente la notificazione (terzo motivo); la violazione o falsa RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore applicazione dell’art. 5 l.fall., perché la corte d’appello avrebbe confuso la sede legale con quella operativa, là dove ha affermato che poiché dalla relata di notifica emergeva che la società risultava trasferita, essa doveva considerarsi non operativa (quinto motivo). La censura complessivamenteproposta è infondata. Questa Corte ha già chiarito, difatti, che l’art. 15, comma 3, l.fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. n. 179/12, conv., con mod., con l. n. 221/12, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notificazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l'irreperibilità del destinatario. Pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale (Cass. n. 7258/22, che ha argomentatamente superato l’obiter in senso contrario di Cass. n. 28803/18). 2.-Il procedimento di notificazione contemplato dalla norma si articola in una sequenza che prevede, nell'ordine ein via man mano subordinata, la notificazione, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore; nel caso in cui, per qualsiasi ragione, questa modalità non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notificazione, a cura del creditore istante, ad opera dell’ufficiale giudiziario di persona (ex art. 107, comma 1, del d.P.R. n. 1229/1959), presso la sede legale della società risultante dal registro delle imprese; infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile, l’esecuzione della notificazione RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese. 3.- Quest o sistema, ha stabilito la Corte costituzionale (con la sentenza n. 146/16, ribadita con l’ordinanza n. 162/17), tiene conto della specialità e della complessità degli interessi, anche di natura pubblica, coinvolti nel procedimento fallimentare, che ne segnano l'insuperabile diversità rispetto all’ordinario procedimento delineato dall’art. 145 c.p.c., volto ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati. L’art. 15, comma 3, l.fall. , invece, come emerge dalla relazione di accompagnamento dell’art. 17 del d.l. n. 179/12, si propone di "coniugare" quella finalità "con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale". A tal fine, non è previsto l’espletamento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, quando il mancato rinvenimento dell'imprenditore presso la propria sede debba a lui imputarsi. Il che è esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame, in cui è pacifico che l’ufficiale giudiziario si è recato di persona presso la sede della fallenda e non ha potuto eseguire la notificazione perché nessuno gli ha risposto. 3.1.-E ciò, perdipiù, al cospetto della negligenza della società, che non ha osservato l’obbligo gravante su ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, di risultare reperibile all’indirizzo di posta elettronica certificata (ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012), che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che l’imprenditore deve attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo, finanche per i dodici mesi successivi alla cancellazione, senza che sussista alcun compito di RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore verifica dell’ufficio camerale (da ultimo, in termini, Cass. n. 6866/22, punto 2.1, ribadita da Cass. n. 34470/22); 4.- In questo contesto, le censure concernenti la motivazione sono del tutto irrilevanti. Anzitutto, si sottolinea in sentenza , il creditore procedente aveva chiesto di effettuare la notificazione di ricorso e decreto all’indirizzo della sede legale risultante dalla visura completo di civico e interno; sicché, ha sottolineato, “...sarebbe stato onere del ricorrente proporre querela di falso al fine di dimostrare che, in realtà, l’ufficiale giudiziario non si era recato al civico ed all’interno espressamente indicati nella richiesta di notificazione...(enfasi aggiunta)”. 4.1.- Soprattutto, del tutto ininfluente è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà su cui si punta in ricorso, a fronte dell’accertamento contenuto in sentenza che l’ufficiale giudiziario ha acquisito informazioni dalle quali ha ricavato che la società non era più in loco. Quell’attestazione effettivamente non è munita di fede privilegiata, la quale non copre la verità intrinseca delle notizie acquisite da terzi (tra varie, Cass. nn. 7783/99; 8799/00). Ma il contenuto della dichiarazione è del tutto generico e quindi insignificante, in quanto vi si legge che “se arrivava qualche atto chi stava in casa lo riceveva...”, senza alcuna specificazione che il giorno dell’accesso dell’ufficiale giudiziario qualcuno stesse effettivamente in casa. D’altronde, l’attitudine certificativa della dichiarazione sostitutiva ridonda in attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative (cfr. Cass. n. 21152/22, punto 5.2). 4.2.- Parimenti irrilevante è il riferimento alla sede effettiva contenuto nel quinto motivo , poiché, ai fini della procedura RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore semplificata di notificazione ex art. 15 l. fall., a rilevare è la sola sede legale, presso la quale la società non è stata reperita. La censura complessiva proposta è rigettata. 5.- Col quarto e col sesto motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente perché connessi, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.: i) perché l’unic a credit rice istante, [OSCURATO:PERSONA] , benché munita nei suoi confronti di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, era tuttavia destinataria della contestazione della debitrice solidale Itissue, cui essa aveva ceduto l’ azienda, e non aveva proceduto ad alcuna azione di recuperoprima di depositare il ricorso per fallimento (quarto motivo); ii) per la mancanza della prova d’inadempimenti o di altri fatti esteriori dimostrativi della sua incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni, tanto più che la cessione del ramo d’azienda alla Itissue aveva equilibrato il suo assetto economico-patrimoniale (sesto motivo). La censura complessivamente proposta è inammissibile perché verte su fatti irrilevanti. 5.1.- Anzitutto è irrilevante, come già rimarcato dalla c orte d’appello, la circostanza che il decreto ingiuntivo azionato dal creditore procedente, divenuto definitivo nei confronti della fallita, fosse stato opposto dalla cessionaria del ramo d’azienda, terza rispetto ai rapporti con la ricorrente. Generica è poi la censura concernente la portata della cessione del ramo d’azienda, a fronte delle valutazioni della corte d’appello che ha fatto leva sull’inadempimento del credito, consacrato da un decreto ingiuntivo ormai definitivo nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], e sulla dismissione di ogni attività e dei beni aziendali da parte della debitrice. E ininfluente, ai fini della dichiarazione di fallimento, è la condotta tenuta dalla creditrice procedente dopo la dichiarazione. 6.-La censura è rigettata e il ricorso è respinto. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.RG n. 13677/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi La Corte rigettail ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contribut
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