CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 30883/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2364/2025 CC - 09/07/2025 R.G.N. 16935/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30883/2025 Roma, lì, 15/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 03 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto l’istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, concedendogli invece quella della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha preso atto della relazione dell'UEPE, favorevole ad una misura alternativa, del possesso di un domicilio idoneo e di un'attività lavorativa, pur sottolineando che l'istante ritiene di essere stato condannato ingiustamente, ma, stanti le informazioni della polizia circa i collegamenti del condannato con la criminalità e le denunce da lui riportate per reati commessi anche dopo quello in espiazione, ha ritenuto inidonea la misura più ampia dell'affidamento in prova, per la pericolosità del soggetto e la sua scarsa revisione critica. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 Ord. pen. La motivazione del rigetto della richiesta di affidamento in prova è manifestamente illogica, perché il Tribunale dà atto del parere favorevole della Procura generale e dell'UEPE e dell'attuale stile di vita regolare del ricorrente, oggi sposato e con due figlie nonché svolgente una regolare attività lavorativa, elementi che dimostrano il suo definitivo allontanamento dalla condotta criminale di cui alla condanna in espiazione, che risale al 2016, ma poi decide in senso opposto a tali elementi positivi. La motivazione non spiega quali sarebbero i profili di pericolosità che ostano alla concessione della misura più ampia, visto il suo attuale stile di vita e l'assenza di reati commessi successivamente a quello giudicato con la condanna in espiazione, essendo stato dichiarato estinto quello commesso nel 2020, e l'affermazione di una scarsa revisione critica non si concilia con l'attuale stile di vita descritto nell'ordinanza stessa. Il Tribunale non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'ammissione all'affidamento in prova è sufficiente l'avvio di un percorso critico di riflessione, la cui sussistenza, nel ricorrente, è stata attestata dall'UEPE. Del tutto errato, poi, è il suo riferimento ad un coinvolgimento del ricorrente in un'indagine relativa ad un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, e anche in altri reati a partire dal 2009, perché l'ordinanza stessa dà atto dell'assenza di procedimenti pendenti a suo carico. L'affermazione della sussistenza di indagini che lo coinvolgono, pertanto, è del tutto infondata, ed anche le condanne da lui subite sono solo quelle indicate nel ricorso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Esso non si confronta adeguatamente con l'affermazione di una residua pericolosità sociale del ricorrente, che il Tribunale ritiene sussistente alla luce delle informazioni fornite dalla polizia, che non riguardano solo le denunce riportate in passato e le indagini in cui egli sarebbe stato coinvolto, elementi che l'istante nega, ma anche il fatto che egli «è solito accompagnarsi con soggetti pregiudicati» ed ha commesso un ulteriore reato dopo quello in espiazione, sia pure dichiarato estinto, circostanze che nel ricorso non vengono negate, né peraltro giustificate. Il Tribunale ha, in realtà, preso atto del parere favorevole dell'UEPE, concedendo una misura alternativa alla detenzione carceraria. La valutazione della persistenza di una pericolosità sociale, che impone una maggiore cautela nella concessione di una misura alternativa, rende però non manifestamente illogica la motivazione secondo cui la misura dell'affidamento in prova risulta, allo stato, troppo ampia e non idonea a produrre effetti risocializzanti e ad evitare il rischio della reiterazione dei reati, elemento quest'ultimo che osta all'applicazione di tale misura, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen. 2. L'ordinanza si conforma, pertanto, al principio di progressività del trattamento riabilitativo, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). La valutazione del Tribunale, che l'applicazione di una misura alternativa contenitiva, accompagnata dall'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, risulti, allo stato, più idonea ad assicurare la prevenzione dal pericolo di recidiva, nonché a produrre un effetto risocializzante, è logica e adeguatamente motivata, potendo tale misura consentire al condannato di dimostrare la propria affidabilità e la effettiva adesione ad un percorso riabilitativo. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]