CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 31362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5662/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3746/2020 depositata il 23.7.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.10.2022 dal ConsigliereUmberto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori indicati in epigrafe, medici specializzati anteriormente al d.lgs. 257 del 1991 hanno convenuto le Amministrazioni in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma lamentando il mancato recepimento delle Direttive CEE 75/363 e 82/76 e la mancata fruizione della borsa di studio ai sensi del d.lgs. 257 del 1991. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, accogliendo le eccezioni sollevate dalle parti convenute. 2. Con sentenza del 23.7.2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello con aggravio di spese. 3. Con ricorso notificato il 17.2.2021 i ricorrenti hanno impugnato la predetta sentenza con unico motivo con cui contestano il decorso della prescrizione decennale e sostengono che il diritto all’indennizzo per i medici specializzandi, iscritti a corsi anteriori al 1991, aveva iniziato a decorrere solo a partire dal 17.5.2011, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza della Cassazione n.10813 del 2011. 4. E’ stata proposta ai sensi dell’art.380 - bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.Il primo motivo, in tema di prescrizione, è manifestamente infondato secondo la giurisprudenza di questa Corte e quindi inammissibile ex art .360 bisc.p.c. 5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il motivo è manifestamente infondato ex art.360 bis c.p.c. secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non offre validi argomenti per dissentire. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. (Sez. 6- 3, n. 16452 del 19.06.2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 6 - 3, n. 6606 del 20.03.2014, Rv. 630184 – 01; Sez.3 , n. 1589 del 24 . 01 . 2020,Rv. 656585 – 01 ; Sez. 3, n. 23568 del 11.11.2011, Rv. 620295 - 01 Sez. 3, n. 17868 del 31.8.2011, Rv. 619358 – 01 ; Sez.3, n. 10813 del 17 .5. 2011 , Rv. 617337 - 01) ) 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e i ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5 .100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 11.10.2022 nella camera di consiglio