CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2026
Cassazione n. 02689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20368/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66R24 A783 I), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina conferita in data 5 settembre 2025, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66E20 A783 U). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE - F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 per la cassazione della sentenza n. 82/26/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 gennaio 2018, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate riliquidava l’imposta principale di registro in relazione all’atto stipulato dal notaio ricorrente in data 7 marzo 2015, qualificato dall’Agenzia nei termini di ricognizione del debito per 210.000,00 € e conseguente accollo per 150.000,00 €. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettava quello incidentale avanzato dal contribuente contro la sentenza n. 631/3/2016 della Commissione tributaria provinciale di Benevento, ritenendo – per quanto interessa in relazione ai motivi di impugnazione - che: - non vi fosse violazione dell’art. 137 c.p.c. nel caso in cui più avvisi fossero stati notificati al medesimo ricorrente in un unico plico, sussistendo il dedotto vizio solo quando più atti, aventi plurimi destinatari, anche con un solo indirizzo, siano contenuti in un unico plico; - l’atto tassato aveva un chiaro contenuto patrimoniale e natura di donazione e l’imposta doveva qualificarsi come principale, «atteso che essa era determinata evidentemente dagli stessi elementi desumibili dall’atto».F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 3. Con ricorso notificato in data 25/28 giugno 2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi, depositando in data 31 ottobre 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. 4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 31 agosto 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la «violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss. c.p.c., come richiamati dall’art. 16 e ss d.lgs. n. 546 del 1992» (v. pagina n. 6 del ricorso), assumendo l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, essendo stata effettuata all’istante in un unico plico unitamente ad altro avviso di liquidazione, richiamando sul punto una pronuncia della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva considerato affetta da detto insanabile vizio la suddetta modalità di notifica. 1.1. Il motivo presenta, innanzitutto, profili di inammissibilità, non essendo specifico, omettendo di confrontarsi e, dunque, di confutare le ragioni poste a base della pronuncia impugnata e della giurisprudenza di legittimità ivi richiamata (cfr., in tema di specificità, tra le tante. Cass. n. 5429/2023), limitandosi a riproporre la censura con il solo corredo di una risalente (anni 2003 e 2013) giurisprudenza di merito, successivamente smentita dall’elaborazione di questa Corte. E così la doglianza si mostra pure infondata, dovendo ribadirsi, in assenza di spunti di riflessione contrari, che non si ha violazione dell'art. 137 c.p.c. nel caso in cui più atti impositivi siano notificati al F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti, con più destinatari anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo solo in tal caso ragionevole temere che chi abbia ricevuto l'atto non sia stato poi così diligente da avvertire e consegnarlo all’altro destinatario, laddove simile ipotesi non è neppur prospettabile quando il destinatario è unico (cfr. Cass. n. 3195/2015, che richiama Cass. n. 17134/2007, che richiama, a sua volta, Cass. n. 3990/2004 e Cass. 6218/2007). 2. Con la seconda doglianza, l’istante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 57 d.P.R. n. 131/1986, «nonchè del d.lgs. 9/2000» (v. pagina n. 6 del ricorso), sostenendo che nella sua qualità di notaio-responsabile di imposta aveva interpretato sul piano giuridico la normativa nel senso di considerare l’atto stipulato esentato dal pagamento dell’imposta di registro per il negozio di ricognizione del debito, per cui l’imposta liquidata dall’Ufficio non poteva essere qualificata come principale, ma come complementare, con conseguente esonero di responsabilità da parte del notaio. 2.1. La censura non ha fondamento. Va premesso, in punto di fatto, che la sentenza impugnata ha ritenuto che «l’atto in esame […] risulta qualificato come “riconoscimento di debito ed estinzione del medesimo a mezzo di prestazione diversa dall’adempimento”» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata). Nel ricorso in esame è stato precisato che, in sede di registrazione, «venivano pagate le relative imposte di registro ipotecarie e catastali, con esenzione da quella di registro per il negozio di riconoscimento del debito» (v. pagina n. 1 del ricorso) e che con l’avviso impugnato l'Agenzia delle Entrate recuperò F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 l'imposta di registro al 3%, ritenuta erroneamente non autoliquidata e conseguentemente non versata ai sensi dell'articolo 9 della tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, sull'imponibile indicato in atto pari a 210.000,00 € relativo alla ricognizione di debito, nonché all'imposta di registro, secondo la medesima aliquota e disposizione, sull'imponibile indicato di 150.000,00 €, costituente l'importo del debito accollato relativo alla ricognizione debito, oltre all'imposta di bollo ritenuta erroneamente non autoliquidata e non versata. 2.2. Ciò posto, va ricordato che secondo l'art. 42 d.P.R. 131/1986 (da ora anche T.U.R.) «è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso». Questa Corte ha chiarito che detta definizione legislativa ricomprende nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o "autoliquidata"), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni compiuti dal contribuente nell’autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale "postuma"). Al di là di questi limiti, l'imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva) (cfr. Cass. n. 3456/2021). Con detta pronuncia è stato altresì chiarito che l'imposta liquidata a seguito di riqualificazione dell'atto ex art. 20 del D.P.R. F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 26 aprile 1986 n. 131, a cui l'amministrazione finanziaria procede dopo la registrazione effettuata dal contribuente e dopo che sia stata versata l'imposta principale, non può essere qualificata né imposta principale, né imposta supplementare, avendo, quindi, natura complementare, così come deve escludersi la natura principale dell’imposta ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative. Come segnalato nella citata pronuncia (Cass. n. 3456/2021), la stessa amministrazione finanziaria (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 5 febbraio 2003, richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013) invita gli uffici - pur nella necessaria considerazione contenutistica e sostanziale dell'atto – a riscontrare soltanto gli errori e le omissioni che siano oggettivi, univoci ed immediatamente desumibili dall'atto stesso; dunque, «senza sconfinare, in questa fase riservata al controllo dell'imposta principale, in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale portata degli atti registrati o, comunque, pervenire a conclusioni sorrette da interpretazioni non univoche o che necessitino di qualsiasi attività istruttoria». 2.3. Alla luce di tali principi e della premessa fattuale sopra esposta, non può non riconoscersi che l’atto si autodefiniva come “riconoscimento di debito ed estinzione del medesimo a mezzo di prestazione diversa dall’adempimento” e che l’Ufficio sulla base di tale definizione lo ha tassato come ricognizione di debito ed accollo, prendendo atto del suo contenuto ad litteram, senza alcuna interpretazione, meno che mai di carattere extratestuale, dando espressamente conto che si trattava di recupero di imposte (sulla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 ricognizione ed accollo) «erroneamente autoliquidate e conseguentemente non versate», come riportato nel ricorso (v. pagine nn. 1 e 2). Così l’Ufficio ha corretto l’errore e l’omissione in cui era caduto il notaio ricorrente nella autoliquidazione, richiedendo l’imposta di registro non assolta. Si è, dunque, trattato della riliquidazione dell’imposta principale cd. “postuma" che ha, così, coinvolto la responsabilità dell’istante. Né può seguirsi l’ordine di idee secondo cui l’imposta non potrebbe essere considerata principale, essendo il dedotto errore piuttosto riconducibile ad un’interpretazione giuridica fornita dal notaio della norma tributaria, perché ciò non incide sulla natura dell’imposta liquidata. Tanto meno può essere considerato il rilievo contenuto nella memoria difensiva secondo cui l’interpretazione fornita dal notaio in merito al regime di tassazione da sottoporre la ricognizione del debito è stata riconosciuta legittima dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7682/2023, perchè il motivo in esame non ha posto in discussione tale profilo, ma la natura principale dell’imposta. Nemmeno viene in gioco nella presente sede la responsabilità del notaio, questione questa pure trattata (per escluderla ovviamente) nella citata memoria, essendo il tema decisorio circoscritto alla natura dell’imposta a cui si lega la responsabilità tributaria del notaio. 3. Con la terza censura l’istante ha lamentato la violazione degli artt. 1273 e 1988 c.c., nonché dell’art. 21, comma-ter, d.P.R. n.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 131/1986, reputando errata la valutazione del Giudice regionale «anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dell'operazione negoziale costituente la base imponibile dell'imposta applicata» perché «accetta l’inquadramento del negozio […] nell'alveo della ricognizione del debito, laddove avrebbe dovuto riconoscere la ricorrenza di un accollo» (v. pagina n. 9 del ricorso), come tale escluso dalla tassazione dal citato articolo 21. 4. Con la quarta doglianza il ricorrente ha dedotto, in via gradata, la violazione degli artt. 4 e 9 della Tariffa - Parte Prima – allegata al d.P.R. n. 131/1986, assumendo che «[…] pur volendo accettare la qualificazione dell'operazione negoziale quale ricognizione del debito anziché accollo» (v. pagina n. 10 del ricorso), il Giudice di seconde cure aveva applicato erroneamente l'aliquota proporzionale del 3%, laddove l'orientamento della Corte di Cassazione era quello che le operazioni di ricognizione il debito debbano scontare l’imposta nella misura fissa. 5. Con il quinto ed ultimo motivo l’istante ha lamentato, in via ancor più gradata, la violazione degli artt. 8 e 9 della Tariffa - Parte Prima – allegata al d.P.R. n. 131/1986, reputando la sentenza impugnata errata, in quanto l'atto oggetto di tassazione richiamava negozi ad esso antecedenti quali fonti dell’obbligazioni, per cui l'imposta di registro applicabile in termini corretti andava parametrata all'aliquota dell'1% e non anche a quella maggiore applicata dalla Commissione regionale. 6. Detti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè risultano accomunati da un medesimo, decisivo, vizio. Essi, infatti, omettono di confrontarsi con la ragione della decisione impugnata, che ha desunto dai contenuti dell’atto soggetto F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 a tassazione la sussistenza di un negozio che ha qualificato in termini di donazione. Corretta o meno che sia tale valutazione e le conseguenze che la Commissione territoriale ne ha tratto, sta di fatto che detta decisione non ha costituito motivo di impugnazione con le censure in esame, volte, invece, a ritenere sussistente nell’atto tassato un accollo o, al più, a rivendicare una diversa aliquota da applicare alla ricognizione del debito, il che vale a rendere i suddetti motivi inammissibili in quanto non specifici, siccome non connessi alle ragioni della decisione sviluppate su tutt’altra, non contestata, ricostruzione e qualificazione dell’atto oggetto di tassazione. 7. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va, dunque, rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 2.500,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20368/2018 Numero sezionale 8080/2025 Numero di raccolta generale 2689/2026 Data pubblicazione