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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 maggio 1989

Cassazione n. 43514/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 037ULK9 ) nato il 14/05/1989 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998.

Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Osservato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata giustificata in ragione a) della commissione da parte dell'imputato del fatto illecito oggetto di esame a brevissima distanza (due mesi) dall'esecuzione del decreto di espulsione; b) della dichiarazione di false generalità in sede di controllo; c) della mancanza di prove in merito alla giustificazione del tutto generica addotta per il rientro; d) dei precedenti penali dell'imputato, da cui risulta una condanna nel 2022 per il medesimo titolo di reato qui in contestazione; e) della profonda insensibilità dimostrata nei confronti degli ordini impartiti.

Ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 037ULK9 ) nato il 14/05/1989 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Osservato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata giustificata in ragione a) della commissione da parte dell'imputato del fatto illecito oggetto di esame a brevissima distanza (due mesi) dall'esecuzione del decreto di espulsione; b) della dichiarazione di false generalità in sede di controllo; c) della mancanza di prove in merito alla giustificazione del tutto generica addotta per il rientro; d) dei precedenti penali dell'imputato, da cui risulta una condanna nel 2022 per il medesimo titolo di reato qui in contestazione; e) della profonda insensibilità dimostrata nei confronti degli ordini impartiti. Ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 202
Decreto Cassazione n. 43514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris