CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 24846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del 06/02/2026 del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 10 aprile 2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame deiprovvedimenti restrittivi della libertà personale, ha rigettato le richieste di riesameproposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con la quale il Tribunale di Tivoli aveva applicato loro la misuracautelare coercitiva del divieto di dimora nel Comune di Tivoli, in relazione al reatodi furto pluriaggravato, procedibile a querela, di prodotti per la cura personale,sottratti in data 26 gennaio 2026 all’esercizio commerciale OVS di Tivoli.Il Tribunale, pur avendo dato atto dell’avvenuto versamento, in data 27gennaio 2026, della somma di euro centocinquanta in favore della persona offesa,effettuato dal difensore delle indagate, e della conferma di ricezione dell’accreditoda parte della stessa, ha escluso la ricorrenza della causa di estinzione del reatodi cui all’art. 162-ter cod. pen., sul rilievo che il pagamento non consentisse diapprezzare se le indagate – e se entrambe – si fossero attivate personalmentenella condotta riparatoria, fornendone la provvista, sì da manifestare uncomportamento sintomatico di ravvedimento e di minore pericolosità sociale.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con unitarioarticolando due motivi.- Con il primo motivo, sviluppato denunciando la violazione dell’art. 162-tercod. pen., hanno eccepito l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nelritenere subordinato il riconoscimento dell’estinzione del reato alla dimostrazionedella materiale provenienza della somma riparatoria da loro provviste personali,nonché per avere attribuito rilievo al fatto che il pagamento era stato eseguito daldifensore; tanto ponendosi in contrasto con la disciplina dell’istituto e con i principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità.- Con un secondo motivo, sviluppato sotto l’egida del vizio argomentativo,hanno censurato la motivazione rassegnata a corredo della statuizione impugnataeccependone la contradditorietà, perché il Tribunale aveva richiamato precedentigiurisprudenziali riferiti alla necessità della valutazione di congruità dell’offertarisarcitoria in ipotesi di mancanza accordo con la persona offesa, di modo che taliarresti non potevano dirsi pertinenti al caso concreto, in cui era intervenutal’accettazione del risarcimento da parte della persona offesa, comprovata dallaconferma di ricezione del pagamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Va premesso che in sede cautelare le condotte riparatorie, previste dall’art.162-ter cod. pen., non possono essere prese in considerazione ai fini delladichiarazione di estinzione del reato.Sono, infatti, estranee al giudizio incidentale relativo all’impugnazione dimisure cautelari personali valutazioni riferite all’accertamento del reato e, quindi,riguardanti anche le relative vicende estintive, posto che in esso non possonotrovare spazio delibazioni di merito, riservate in via esclusiva al giudice delprocedimento principale (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], inmotivazione; Sez. 6, n. 7022 del 16/01/2024, Menicacci, in motivazione).Nondimeno, alle condotte riparatorie menzionate può assegnarsi rilievo sulpiano della sussistenza delle esigenze cautelari, ove le stesse siano tali da denotareuna effettiva resipiscenza dell’indagato e quindi, da consentire una prognosifavorevole quanto al ridimensionamento del pericolo di reiterazione del reato.2. Così delineato il perimetro dell’apprezzamento devoluto al giudice delriesame di misura cautelare personale, va dato atto che, se è vero che l’istitutodell’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen.,risponde prevalentemente ad esigenze di deflazione processuale, è tuttaviaindubitabile che, secondo la ratio legis, le stesse devono essere perseguitedall’esserne stata circoscritta l’operatività ai soli reati procedibili a querelasoggetta a remissione, sia dalla previsione dell’obbligo per il giudice di valutarnel’applicabilità solo all’esito di un indefettibile momento di interlocuzione con gliinteressati («sentite le parti e la persona offesa», così testualmente il commaprimo della norma citata).In questa prospettiva, dunque, il giudice è chiamato, prima della dichiarazionedi apertura del dibattimento, ad apprezzare la congruità delle condotte riparatorieposte in essere dall’imputato, anche a seguito di offerta reale ai sensi dell’art. 1208cod. civ. (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273187 – 01), attingendone inecessari elementi valutativi anche dal confronto con le parti. Ciò comporta, sulpiano motivazione, che, in caso di condotte riparatorie di tipo risarcitorio, ildecidente di merito sia tenuto a dar conto specificamente delle ragioni per le qualinon abbia riconosciuto la congruità della somma offerta dall’imputato a titolorisarcitorio, ritenuta, invece, satisfattiva dalla persona offesa, come anche delleragioni per le quali ne abbia, viceversa, riconosciuto la congruità, ove quellasomma non sia stata accettata dalla persona offesa medesima.3. Quanto alla riferibilità all’imputato della condotta riparatoria materialmenterealizzata da altri, utili spunti interpretativi possono essere tratti dall’elaborazionecompiuta da questa Corte in materia di attenuante della riparazione del danno exart. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.3.1. Al riguardo, è stato affermato che il risarcimento del danno eseguito dalterzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato a condizione che questine abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n.12121 del 14/12/2022, dep. 2023, Gningue, Rv. 284327 – 01; Sez. 4, n. 22022del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587 – 01).Trattasi di principio che recepisce, invero, i dettami della sentenza della Cortecostituzionale n. 138 del 1998, che, discostandosi dall’interpretazione delladisposizione di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. offerta dal dirittovivente con la sentenza Sez. U, n. 5909 del 23/11/1988, dep. 1989, Presicci –espressasi nel senso dell’esclusione della menzionata aggravante nell’ipotesi dirisarcimento effettuato da un ente assicuratore, non potendosene considerarel’erogazione manifestazione di resipiscenza da parte dell’imputato, essendo statoil contratto di assicurazione stipulato prima della commissione del reato (Rv.181084 – 01) - ha chiarito che l’attenuante in esame non può essere interpretatain senso esclusivamente soggettivo, dovendosene riconoscere l’operatività anchequando il risarcimento sia effettuato da un soggetto diverso dall’imputato, purchécomunque riferibile a quest’ultimo.3.2. Ne discende che, ritenuta tale autorevole indicazione ermeneuticasenz’altro pertinente anche all’istituto di cui all’art. 162-ter cod. pen., non èostativa al riconoscimento della causa di estinzione del reato per condotteriparatorie la loro prestazione da parte di un soggetto terzo, dovendosene,piuttosto, verificare la riconducibilità alla sfera dell’imputato.Riconducibilità che è certamente da riconoscere nel caso in cui l’offertarisarcitoria sia effettuata dal difensore dell’indagato o dell’imputato. Questi, infatti,per effetto del mandato fiduciario conferitogli, deve ritenersi abilitato alla condottariparatoria, da essa derivando effetti favorevoli per la parte rappresentata; ciò,salvo che non emergano elementi di segno contrario.4. Tutto ciò premesso, deve darsi atto che il Tribunale del riesame è incorsoin plurimi errori di diritto: ha, in primo luogo, illegittimamente escluso la riferibilitàalle indagate dell’offerta risarcitoria formulata per loro conto dal comune difensoredi fiducia; essendogli, oltretutto, preclusa la possibilità di apprezzare la congruitàdella detta offerta sulla base della necessaria interlocuzione con le partiinteressate, ha, poi, errato nel non limitarsi a valutarla in sé e per sé consideratae ad apprezzarne la ricaduta unicamente sul piano della perdurante sussistenzadelle esigenze cautelari.5. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRoma in diversa composizione.Così è deciso, 28/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreIrene [OSCURATO:PERSONA]