CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 32773/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 7692-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di incorporante la società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1582/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/08/2014 R.G.N. 2069/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 7692/2015 Premesso che con sent. n. 1582/2014, depositata il 13 agosto 2014, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva respinto l'opposizione alla cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo che le parti ricorrenti non avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 124/2004 e che, pertanto, esse erano decadute, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 22 I. n. 689/1981, dalla possibilità di contestare l'ordinanza-ingiunzione, in data 20/2/2007, della [OSCURATO:PERSONA].le del Lavoro recante la sanzione amministrativa di euro 45.669,87 per omessa presentazione, ex art. 9 I. 12 marzo 1999, n. 68, nel termine previsto, della richiesta di assunzione di lavoratori disabili; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Dealessi e la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; rilevato che i ricorrenti denunciano: 1) con il primo motivo, insufficiente e illogica motivazione con riferimento alla omessa disapplicazione dell'ordinanza-ingiunzione; 2) con il secondo e con il terzo, rispettivamente, malgoverno della legge processuale e sostanziale e contraddittorietà della motivazione, là dove la Corte aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 d.lgs. n. 124/2004 e 22 I. n. 689/1981, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, trascurando in particolare di vagliare secondo il canone di ragionevolezza l'impossibilità di rimediare all'errore di fatto in cui era incorsa la [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo è inammissibile e comunque infondato; - che esso, infatti, non si attiene al modello legale del nuovo vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quale risulta dalle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in I. 7 agosto 2012, n. 134, e dalle precisazioni fornite da questa Corte a Sezioni Unite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le numerose successive che ad esse si sono conformate;- che il motivo in esame è comunque infondato, posto che la Corte, escludendo - come già il Tribunale di Torino - la facoltà del giudice di disapplicare l'ordinanza-ingiunzione, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, per il quale "In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi riguarda solo quegli atti imperativi che costituiscono il presupposto della sanzione, fondando la soggezione del privato ad obblighi, positivi o negativi, per la cui inosservanza è comminata la sanzione, e non può, invece, trovare applicazione con riferimento agli atti amministrativi direttamente irrogativi della sanzione, quale un'ordinanza-ingiunzione emessa ex legge n. 689 del 1981, nei cui confronti è ammessa, invece, l'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, unico mezzo attraverso il quale gli interessati possono ottenere l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva respinto la richiesta di ripetizione di una somma di denaro versata a titolo di sanzione amministrativa, richiesta avanzata sul presupposto che un'ordinanza- ingiunzione, non autonomamente impugnata e quindi definitiva, potesse essere disapplicata in quanto contenente statuizioni illegittime)": Cass. n. 12679/2009; - che inoltre è del tutto condivisibile la sentenza impugnata, là dove la Corte ha escluso l'applicabilità nella specie dell'istituto della revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., la quale è un rimedio straordinario, previsto unicamente per le sentenze, contro l'ingiustizia che derivi da fatti esterni al processo o al procedimento logico-giuridico di formazione della decisione; né l'errore di fatto, che consente l'esperimento del rimedio, può essere qualsivoglia errore di fatto ma solo quello precisamente definito dalla norma (art. 395 n. 4); - che il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, entrambi concernendo il ragionamento seguito dal giudice di merito nel disattendere l'eccezione di incostituzionalità; - che al riguardo si deve anzitutto rilevare che "La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione" (Cass. n. 8777/2018); - che peraltro, ove i motivi in esame valgano (non come critiche alle osservazioni svolte nella sentenza di appello ma) come sollecitazione a nuovamente esaminare la questione di costituzionalità, la conclusione, e cioè la manifesta infondatezza della questione, non può che essere la medesima cui è pervenuta la Corte di merito;- che l'art. 16 d.lgs. n. 124/2004 stabilisce che nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione possa essere proposto ricorso amministrativo alla competente direzione del lavoro, in alternativa al ricorso in opposizione di cui all'art. 22 I. n. 689/1981; che decorso inutilmente il termine previsto per la decisione (sessanta giorni dal ricevimento) il ricorso si intende respinto; che il termine di cui all'art. 22 decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - che, pertanto, è assicurato il diritto di difesa, potendo sempre l'interessato depositare ricorso in opposizione al giudice competente, senza riduzione del termine, e avendo certa cognizione della sua decorrenza, in quanto, se non vi è notifica di un provvedimento che conferma o modifica quello precedentemente assunto, il termine per impugnare decorre dalla scadenza dei sessanta giorni; - che, d'altra parte, l'imposizione di termini perentori, al fine di accelerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformità, della cui ragionevolezza non si può dubitare (cfr. in tal senso già Corte cost. n. 270 del 1991); ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell