CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 08249/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];170/RG 28063 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso non si confronti in alcun modo con la sentenza impugnata rispetto alla quale si limita ad enunciare mere critiche in quanto: a) la pena pecuniaria è stata correttamente indicata e ridotta di 1/3 per il rito abbreviato (par. 5.3); b) la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità è stata esclusa dal rilevante quantitativo espressivo di contatti criminali qualificati, anche alla luce del precedente di partecipazione ad associazioni per delinquere di stampo camorristico, e dall'ottima qualità dello stupefacente (pag. 8); c) la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata esclusa al par. 3.3. in cui si è rilevato come D'Ambrosio non avesse reso dichiarazioni attendibili sulla provenienza della sostanza trovata possesso e la sua pregressa collaborazione atteneva a vicende diverse rispetto a quelle in esame; d) la recidiva è stata ritenuta con specifici argomenti al par. 3.4. (condanna anche per partecipazione ad associazione di stampo camorristico, pregresse misure cautelari e sospensione condizionale della pena rimaste prive di capacità dissuasiva) tali da comprovare che il delitto oggetto del processo non fosse isolato ma andasse letto in questa cornice più ampia. In ordine all'ultimo motivo di ricorso si richiama l'orientamento di questa Corte secondo il quale qualora l'imputato non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive non può, in sede di impugnazione dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. soprattutto alla luce dell'ampia motivazione che presuppone un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D, Rv. 285412; Sez. 4, n. 565 del 18/11/2025, dep. 2026). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r P.Q.[OSCURATO:PERSONA] . U.R.P. CENTRALE ck,7 LQ ;),, ,At 39 I 0_6 - m•,y,'1,t 1»(-1 o , uovet_70(.,,e¦:1/4)Aen o kp-C QYX,' Qkr.iL A„ Q_ptA\i-Q V\L),_\\- mee eAe - -Q1DG e \ken V\ • 01. )1 Q) oiL C,s2)3-A1/4,1-- e usk- ‘ Q/L. Q p i eA,L_ \Akiz(1g)-- wuú u‘e 4 V•m_O CACC k9-t\-`4-,D J(9621 \ 9/k 9 h , / R4 UOvs'opq if) [OSCURATO:PERSONA] (y1-1-C—N6-v91-0 - ARteis P(a ek.4- Nkeoidi- VRP,- T4 64 LA" ì 9-on h o6