CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 09683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Sant'Egidio di [OSCURATO:PERSONA] (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1714/21 della Corte di appello di Roma del 18/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato, con procedura de plano in camera di consiglio, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione, ribadendo la pronuncia dei Tribunale di Roma che aveva già dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per la stessa ragione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo la nullità e l'abnormità del giudizio di appello per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. e 111 Cost.Sostiene, infatti, che la prescrizione è stata dichiarata prima ancora di passare alla fase dell'escussione dei testi a discarico e a fronte di consulenze di accusa e difesa diametralmente opposte nelle rispettive conclusioni circa la riconducibilità di una sottoscrizione all'imputata, che avrebbe richiesto una perizia grafologica dirimente in favore della piena assoluzione. Sussiste, pertanto, l'interesse ad impugnare la sentenza, a prescindere dalla mancata rinunzia alla prescrizione ed in vista di un pieno ristabilimento del contraddittorio tra le parti processuali. Deduce, inoltre, la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'escussione di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]) e vizi congiunti di motivazione, risolvendosi la pronuncia nella compilazione di un modulo prestampato, integrato dagli estremi dei nominativi dei giudici, dell'imputata e delle date del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Il provvedimento impugnato è connotato, infatti, dalla quasi totale assenza della motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), consistendo nel riempimento di un modulo prestampato mediante il riferimento neppure corretto ai dati dell'antecedente giudizio di primo grado. Nei confronti della ricorrente era stato, infatti, dichiarato non doversi procedere perché il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) estinto per intervenuta prescrizione, sicché del tutto inconferente appare la statuizione, contenuta nel dispositivo del provvedimento impugnato, di "conferma nel resto" della decisione di primo grado. La stessa parte prestampata della motivazione fa riferimento, del resto, ad una situazione processuale del tutto diversa (precedente affermazione di responsabilità che, nella fattispecie, non vi è mai stata) da quella considerata, nonostante il pur pertinente richiamo all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. A prescindere, pertanto, da ogni considerazione circa la fondatezza del ricorso e dalla astratta legittimità dell'adozione della procedura de plano ai sensi Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, la motivazione così articolata sembra, infatti, porre addirittura in dubbio che la decisione riguardi la posizione processuale della ricorrente, a dispetto dell'indicazione delle relative generalità. 3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte territoriale per il giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso, 27 gennaio 2022 Il consigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]