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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00148/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta (capo A) e del reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 99, 110, 112 n. 1, 629 comma secondo, in relazione all'art. 628 comrna terzo, n. 3, 416bisl. cod. pen., 71 dlgs 159/2011 (capo G).

I fatti oggetto di tale ultima contestazione sono riferiti ad episodi estorsivi posti in essere in concorso con altri soggetti dell'associazione di cui al capo A) e in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], obbligati a versare denaro e altri beni "a compensazione di un pregresso debito di euro 10.000, contratto dai predetti nei confronti di fornitori non identificati".

2. Con due atti distinti, a firma rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al reato di estorsione aggravata di cui al capo G).

Il Tribunale ha omesso di considerare tutte le doglianze e argomentazioni avanzate dalla difesa con il riesame e finalizzate a confutare il giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari sui gravi indizi di colpevolezza.

Censura dunque il ricorrente la circostanza che siano stati valorizzati elementi tratti dall'attività di intercettazione di pochissime conversazioni, alcune delle quali avvenute inter alios.

Dopo aver richiamato i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente deduce che nella specie il risultato delle intercettazioni costituisce l'unica fonte di "prova" di un reato complesso.

Tale risultato, peraltro, è caratterizzato da margini di dubbio nella sua interpretazione.

Il ricorrente censura altresì la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, oltre a limitarsi a fare riferimento per relationem al provvedimento genetico, finisce per far confusione in ordine alle argomentazioni della difesa, riportando elementi che riguardano altro provvedimento a carico di un coimputato e relativo al reato di cui al capo B) delle incolpazioni provvisorie.

Il Tribunale ha errato in relazione al suddetto capo B) e, molto probabilmente in ragione della tecnica di copia-incolla di altro provvedimento, ha errato pure nel valorizzare alcune conversazioni relative alla contestazione del reato fine di cui al capo G) sia sulla responsabilità sia sulla ricostruzione dell'intraneità del ricorrente ai sodalizio oggetto di indagini.

Dopo aver fatto riferimento ad alcuni elementi che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha considerato la richiesta subordinata avanzata dalla difesa sulla possibilità di qualificare diversamente la condotta ascritta ai sensi dell'articolo 393 cod. pen.

Aggiunge il ricorrente che non ricorre nella specie l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, giacché al di là delle eventuali espressioni minacciose spese nell'occasione, non sono emerse ulteriori elementi valevoli a ravvisare nella condotta il metodo mafioso ossia quel quid pluris rispetto alle comuni intimidazioni tipiche di ogni atto prevaricatorio.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo A).

Del tutto disancorato da elementi oggettivi, non solo fattuali ma anche normativi, appare l'assunto circa la consistenza di una condotta del ricorrente tale da riconnprendersi, seppur a livello meramente indiziario, nella fattispecie dell'associazione mafiosa, peraltro non con il ruolo di semplice partecipe ma addirittura di quello di dirigente dell'articolazione della 'ndrangheta, geneticamente riferibile al territorio di Archi e, in particolare, alle cosche [OSCURATO:PERSONA] - Tegano.

Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato presenta vizi motivazionali in ordine agli indizi di colpevolezza per il delitto associativo, giacché il Tribunale ha desunto l'intraneità al sodalizio sulla base della partecipazione ai fatti di estorsione di cui al capo G).

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono proposte censure sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

In particolare, si censura il provvedimento nella parte in cui il tribunale fa riferimento a precedenti penali sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto ad oggi totalmente incensurato, così come attestato dalla copia del certificato penale allegato al ricorso.

2.4. Il primo motivo di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla contestazione di cui al capo G).

Il deducente indica una serie di elementi in base ai quali dovrebbe escludersi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta estorsiva; in particolare, il tribunale ha trascurato le argomentazioni difensive sulla necessità di corredare la ritenuta sussistenza della condotta estorsiva con argomentazioni che palesassero la consistenza del cd. metus.

2.5. Il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo G) in entrambe le forme dell'essersi avvalso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di una consorteria mafiosa.

Quanto al primo profilo v'è assoluta carenza di motivazione.

In ordine al secondo il Tribunale è incorso in un errore di diritto, giacché la ritenuta condotta illecita è stata posta in relazione non ad un sodalizio bensì ad un singolo soggetto che, a sua volta, avrebbe fatto parte di tale sodalizio.

2.6. Il terzo motivo censura il provvedimento in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi indiziari del reato associativo.

L'ordinanza impugnata è incorsa nell'errore di carattere logico consistito nell'aver sovrapposto il rapporto di preminenza con il territorio rispetto al rapporto di preminenza all'interno del sodalizio.

Se viene operata una contestazione rispetto alla quale il ricorrente è chiamato a rispondere di far parte di un unico contesto associativo mafioso riferibile alle storiche famiglie operanti in Archi, rispetto a tali soggetti deve essere individuato un profilo di preminenza, di carattere gerarchico ovvero funzionale, che possa giustificare la suddetta contestazione.

L'avere ritenuto invece di configurare la stessa solo in virtù del dato secondo cui il ricorrente avrebbe svolto una funzione di controllo del solo comprensorio territoriale di [OSCURATO:PERSONA], appare del tutto inconferente nella prospettiva di delineare un profilo di preminenza; salvo dimostrarsi che, in relazione a tale funzione, questi avesse ottenuto uno spazio operativo che gli avesse potuto consentire di realizzare una qualche funzione direttiva.Dopo aver fatto riferimento al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, il ricorrente deduce che tale contenuto avrebbe dovuto indurre i giudici del merito ad escludere una ipotesi di preminenza, essendo evidente che il [OSCURATO:PERSONA] non godesse di alcuna considerazione di sorta nelle gerarchie ‘ndranghetistiche.

Vengono altresì indicati un'altra serie di elementi sulla base dei quali il ricorrente ribadisce l'errore di diritto denunziato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati, rimanendo assorbiti gli altri profili di censura pure denunziati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].

2. L'ordinanza in esame, sebbene faccia una serie di riferimenti giurisprudenziali ai principi che regolano le materie affrontate, sebbene faccia generico rinvio per relationem alla ordinanza genetica e sebbene riporti interi passaggi testuali di intercettazioni (pagg. 4 - 12 del provvedimento in esame), si presenta del tutto disarticolata rispetto alle deduzioni proposte con l'istanza di riesame e con la memoria difensiva depositata, finendo per dedicare al quadro indiziario, relativo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione provvisoria di cui al capo G), generiche ed assertive argomentazioni conclusive (pag. 12).

I vizi motivazionali appena evidenziati sono certamente dovuti anche alla tecnica di redazione del c.d. copia e incolla, che non agevola affatto la comprensione delle fonti indiziarie, in quanto non è accompagnata dall'analisi dei correlati contenuti in maniera individualizzante rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

La stessa conseguenzialità nei riferimenti alle fonti indiziane, con passaggi argomentativi riferiti anche a una imputazione provvisoria non ascritta al Nlionorchio (capo B) e privi di collegamenti specifici ai fatti oggetto della imputazione di cui al capo G), rende fondati i rilievi difensivi sui vizi motivazionali del provvedimento.

Per vero, con riferimento proprio alle argomentazioni sul capo B), sembra che il Tribunale abbia utilizzato la tecnica del copia-incolla di provvedimento relativo ad altro indagato ovvero al Fracapane (pag. 8 della ordinanza), omettendo di evidenziare il collegamento anche solo concettuale tra i fatti di estorsione oggetto del suindicato capo B) e quelli contestati al [OSCURATO:PERSONA] nel capo G).

Consegue a ciò la carenza di un tessuto motivazionale chiaro sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], al quale specificamente nell'incolpazione di estorsione si ascrive la condotta di avere, nell'interesse del sodale [OSCURATO:PERSONA], mantenuto i contatti con la cosca di Pellaro, fornendo indicazioni per identificare i debitori e chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla riscossione grazie alla sua influenza mafiosa nella zona di Pellaro (capo G - pag. 3).

Peraltro, nel riportare le risultanze delle intercettazioni, il Tribunale non chiarisce affatto la ricostruzione dei fatti e, in particolare, lo specifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva di cui al capo G) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al versamento di una somma di denaro a compensazione di un pregresso debito di euro 10.000, contratto dalle persone offese nei confronti di fornitori non identificati.

In ragione dei vizi argomentativi appena indicati, si ribadisce che appare assertiva e non correlata alla rappresentazione chiara delle risultanze investigative l'affermazione conclusiva rinvenibile a pag. 12 della ordinanza: —Pacifica nella vicenda in esame, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto nel fatto in esame un ruolo fondamentale consistito, in prima battuta, nel veicolare al Barreca la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riscuotere quanto dovuto dal Benedetto e dal Cilione ai soggetti leccesi, nonché nel tenersi costantemente in contatto con il Barreca in merito agli sviluppi della vicenda, per il tramite di Fracapane che si recava presso l'abitazione del Barreca il 22 luglio 2018"

3. Fondate sono pure le censure della difesa in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui affronta l'esame dei gravi indizi di colpevolezza sulla contestazione associativa di cui al capo A).

Il Tribunale premette che la "partecipazione del Monarchia all'estorsione....sia chiaramente sintomatica della sua intraneità alla articolazione della 'ndrangheta riferibile al territorio di Archi..." (pag. 12 del provvedimento in esame); si tratta, però, di affermazione condizionata dai vizi motivazionali sopra indicati.

Poi il Tribunale valorizza "a corredo dell'incolpazione associativa contestata" una serie di circostany, ricorrendo ancora una volta alla tecnica del cd. copia - incolla dei testi delle fonti indiziarie (pagg. 13 - 19), elencandole in maniera congetturale e non rispondendo alle specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria e con successiva memoria difensiva.

Sul ruolo di partecipe e, ancor più, di "dirigente" del Monarchi° le argomentazioni del Tribunale risultano generiche e non collegate specificamente alle risultanze indiziarie.

In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la assoluta decisività, ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., di attribuire ad un soggetto la realizzazione di un "apporto concreto" e in ogni caso riconoscibile alla vita dell'associazione (si veda in motivazione Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Moddaffari).

Diventa dunque essenziale, anche in sede cautelare, dare conto in maniera chiara e logica delle evidenze disponibili per poter ritenere sussistente un quadro indiziario sufficiente a carico del soggetto cui si ascrive lo stabile e fattivo inserimento nella struttura organizzativa della associazione.

Peraltro, nel caso di specie, sono fondate anche le deduzioni difensive per cui, a fronte di una contestazione che attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione ad un unico contesto associativo 'ndranghetista riferibile alle storiche famiglie operanti in Archi, risulta carente la motivazione sul profilo di "preminenza", di carattere gerarchico ovvero funzionale, rispetto ai soggetti appartenenti a tali famiglie.

Nel provvedimento impugnato, invece, si è ritenuto sussistente il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] solo perché avrebbe svolto una funzione di controllo di un comprensorio territoriale, quello di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriore indicazione di elementi indiziari sulla sua effettiva partecipazione, appunto con ruolo apicale, alla associazione di cui al capo A) delle incolpazioni provvisorie.

4. Consegue a quanto sopra rilevato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame alla stregua dei rilievi sopra indicati.

PQM annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta (capo A) e del reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 99, 110, 112 n. 1, 629 comma secondo, in relazione all'art. 628 comrna terzo, n. 3, 416bisl. cod. pen., 71 dlgs 159/2011 (capo G). I fatti oggetto di tale ultima contestazione sono riferiti ad episodi estorsivi posti in essere in concorso con altri soggetti dell'associazione di cui al capo A) e in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], obbligati a versare denaro e altri beni "a compensazione di un pregresso debito di euro 10.000, contratto dai predetti nei confronti di fornitori non identificati". 2. Con due atti distinti, a firma rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al reato di estorsione aggravata di cui al capo G). Il Tribunale ha omesso di considerare tutte le doglianze e argomentazioni avanzate dalla difesa con il riesame e finalizzate a confutare il giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari sui gravi indizi di colpevolezza. Censura dunque il ricorrente la circostanza che siano stati valorizzati elementi tratti dall'attività di intercettazione di pochissime conversazioni, alcune delle quali avvenute inter alios. Dopo aver richiamato i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente deduce che nella specie il risultato delle intercettazioni costituisce l'unica fonte di "prova" di un reato complesso. Tale risultato, peraltro, è caratterizzato da margini di dubbio nella sua interpretazione. Il ricorrente censura altresì la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, oltre a limitarsi a fare riferimento per relationem al provvedimento genetico, finisce per far confusione in ordine alle argomentazioni della difesa, riportando elementi che riguardano altro provvedimento a carico di un coimputato e relativo al reato di cui al capo B) delle incolpazioni provvisorie. Il Tribunale ha errato in relazione al suddetto capo B) e, molto probabilmente in ragione della tecnica di copia-incolla di altro provvedimento, ha errato pure nel valorizzare alcune conversazioni relative alla contestazione del reato fine di cui al capo G) sia sulla responsabilità sia sulla ricostruzione dell'intraneità del ricorrente ai sodalizio oggetto di indagini. Dopo aver fatto riferimento ad alcuni elementi che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha considerato la richiesta subordinata avanzata dalla difesa sulla possibilità di qualificare diversamente la condotta ascritta ai sensi dell'articolo 393 cod. pen. Aggiunge il ricorrente che non ricorre nella specie l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, giacché al di là delle eventuali espressioni minacciose spese nell'occasione, non sono emerse ulteriori elementi valevoli a ravvisare nella condotta il metodo mafioso ossia quel quid pluris rispetto alle comuni intimidazioni tipiche di ogni atto prevaricatorio. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo A). Del tutto disancorato da elementi oggettivi, non solo fattuali ma anche normativi, appare l'assunto circa la consistenza di una condotta del ricorrente tale da riconnprendersi, seppur a livello meramente indiziario, nella fattispecie dell'associazione mafiosa, peraltro non con il ruolo di semplice partecipe ma addirittura di quello di dirigente dell'articolazione della 'ndrangheta, geneticamente riferibile al territorio di Archi e, in particolare, alle cosche [OSCURATO:PERSONA] - Tegano. Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato presenta vizi motivazionali in ordine agli indizi di colpevolezza per il delitto associativo, giacché il Tribunale ha desunto l'intraneità al sodalizio sulla base della partecipazione ai fatti di estorsione di cui al capo G). 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono proposte censure sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, si censura il provvedimento nella parte in cui il tribunale fa riferimento a precedenti penali sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto ad oggi totalmente incensurato, così come attestato dalla copia del certificato penale allegato al ricorso. 2.4. Il primo motivo di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla contestazione di cui al capo G). Il deducente indica una serie di elementi in base ai quali dovrebbe escludersi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta estorsiva; in particolare, il tribunale ha trascurato le argomentazioni difensive sulla necessità di corredare la ritenuta sussistenza della condotta estorsiva con argomentazioni che palesassero la consistenza del cd. metus. 2.5. Il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo G) in entrambe le forme dell'essersi avvalso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di una consorteria mafiosa. Quanto al primo profilo v'è assoluta carenza di motivazione. In ordine al secondo il Tribunale è incorso in un errore di diritto, giacché la ritenuta condotta illecita è stata posta in relazione non ad un sodalizio bensì ad un singolo soggetto che, a sua volta, avrebbe fatto parte di tale sodalizio. 2.6. Il terzo motivo censura il provvedimento in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi indiziari del reato associativo. L'ordinanza impugnata è incorsa nell'errore di carattere logico consistito nell'aver sovrapposto il rapporto di preminenza con il territorio rispetto al rapporto di preminenza all'interno del sodalizio. Se viene operata una contestazione rispetto alla quale il ricorrente è chiamato a rispondere di far parte di un unico contesto associativo mafioso riferibile alle storiche famiglie operanti in Archi, rispetto a tali soggetti deve essere individuato un profilo di preminenza, di carattere gerarchico ovvero funzionale, che possa giustificare la suddetta contestazione. L'avere ritenuto invece di configurare la stessa solo in virtù del dato secondo cui il ricorrente avrebbe svolto una funzione di controllo del solo comprensorio territoriale di [OSCURATO:PERSONA], appare del tutto inconferente nella prospettiva di delineare un profilo di preminenza; salvo dimostrarsi che, in relazione a tale funzione, questi avesse ottenuto uno spazio operativo che gli avesse potuto consentire di realizzare una qualche funzione direttiva.Dopo aver fatto riferimento al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, il ricorrente deduce che tale contenuto avrebbe dovuto indurre i giudici del merito ad escludere una ipotesi di preminenza, essendo evidente che il [OSCURATO:PERSONA] non godesse di alcuna considerazione di sorta nelle gerarchie ‘ndranghetistiche. Vengono altresì indicati un'altra serie di elementi sulla base dei quali il ricorrente ribadisce l'errore di diritto denunziato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati, rimanendo assorbiti gli altri profili di censura pure denunziati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'ordinanza in esame, sebbene faccia una serie di riferimenti giurisprudenziali ai principi che regolano le materie affrontate, sebbene faccia generico rinvio per relationem alla ordinanza genetica e sebbene riporti interi passaggi testuali di intercettazioni (pagg. 4 - 12 del provvedimento in esame), si presenta del tutto disarticolata rispetto alle deduzioni proposte con l'istanza di riesame e con la memoria difensiva depositata, finendo per dedicare al quadro indiziario, relativo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione provvisoria di cui al capo G), generiche ed assertive argomentazioni conclusive (pag. 12). I vizi motivazionali appena evidenziati sono certamente dovuti anche alla tecnica di redazione del c.d. copia e incolla, che non agevola affatto la comprensione delle fonti indiziarie, in quanto non è accompagnata dall'analisi dei correlati contenuti in maniera individualizzante rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. La stessa conseguenzialità nei riferimenti alle fonti indiziane, con passaggi argomentativi riferiti anche a una imputazione provvisoria non ascritta al Nlionorchio (capo B) e privi di collegamenti specifici ai fatti oggetto della imputazione di cui al capo G), rende fondati i rilievi difensivi sui vizi motivazionali del provvedimento. Per vero, con riferimento proprio alle argomentazioni sul capo B), sembra che il Tribunale abbia utilizzato la tecnica del copia-incolla di provvedimento relativo ad altro indagato ovvero al Fracapane (pag. 8 della ordinanza), omettendo di evidenziare il collegamento anche solo concettuale tra i fatti di estorsione oggetto del suindicato capo B) e quelli contestati al [OSCURATO:PERSONA] nel capo G). Consegue a ciò la carenza di un tessuto motivazionale chiaro sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], al quale specificamente nell'incolpazione di estorsione si ascrive la condotta di avere, nell'interesse del sodale [OSCURATO:PERSONA], mantenuto i contatti con la cosca di Pellaro, fornendo indicazioni per identificare i debitori e chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla riscossione grazie alla sua influenza mafiosa nella zona di Pellaro (capo G - pag. 3). Peraltro, nel riportare le risultanze delle intercettazioni, il Tribunale non chiarisce affatto la ricostruzione dei fatti e, in particolare, lo specifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva di cui al capo G) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al versamento di una somma di denaro a compensazione di un pregresso debito di euro 10.000, contratto dalle persone offese nei confronti di fornitori non identificati. In ragione dei vizi argomentativi appena indicati, si ribadisce che appare assertiva e non correlata alla rappresentazione chiara delle risultanze investigative l'affermazione conclusiva rinvenibile a pag. 12 della ordinanza: —Pacifica nella vicenda in esame, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto nel fatto in esame un ruolo fondamentale consistito, in prima battuta, nel veicolare al Barreca la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riscuotere quanto dovuto dal Benedetto e dal Cilione ai soggetti leccesi, nonché nel tenersi costantemente in contatto con il Barreca in merito agli sviluppi della vicenda, per il tramite di Fracapane che si recava presso l'abitazione del Barreca il 22 luglio 2018" 3. Fondate sono pure le censure della difesa in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui affronta l'esame dei gravi indizi di colpevolezza sulla contestazione associativa di cui al capo A). Il Tribunale premette che la "partecipazione del Monarchia all'estorsione....sia chiaramente sintomatica della sua intraneità alla articolazione della 'ndrangheta riferibile al territorio di Archi..." (pag. 12 del provvedimento in esame); si tratta, però, di affermazione condizionata dai vizi motivazionali sopra indicati. Poi il Tribunale valorizza "a corredo dell'incolpazione associativa contestata" una serie di circostany, ricorrendo ancora una volta alla tecnica del cd. copia - incolla dei testi delle fonti indiziarie (pagg. 13 - 19), elencandole in maniera congetturale e non rispondendo alle specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria e con successiva memoria difensiva. Sul ruolo di partecipe e, ancor più, di "dirigente" del Monarchi° le argomentazioni del Tribunale risultano generiche e non collegate specificamente alle risultanze indiziarie. In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la assoluta decisività, ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., di attribuire ad un soggetto la realizzazione di un "apporto concreto" e in ogni caso riconoscibile alla vita dell'associazione (si veda in motivazione Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Moddaffari). Diventa dunque essenziale, anche in sede cautelare, dare conto in maniera chiara e logica delle evidenze disponibili per poter ritenere sussistente un quadro indiziario sufficiente a carico del soggetto cui si ascrive lo stabile e fattivo inserimento nella struttura organizzativa della associazione. Peraltro, nel caso di specie, sono fondate anche le deduzioni difensive per cui, a fronte di una contestazione che attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione ad un unico contesto associativo 'ndranghetista riferibile alle storiche famiglie operanti in Archi, risulta carente la motivazione sul profilo di "preminenza", di carattere gerarchico ovvero funzionale, rispetto ai soggetti appartenenti a tali famiglie. Nel provvedimento impugnato, invece, si è ritenuto sussistente il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] solo perché avrebbe svolto una funzione di controllo di un comprensorio territoriale, quello di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriore indicazione di elementi indiziari sulla sua effettiva partecipazione, appunto con ruolo apicale, alla associazione di cui al capo A) delle incolpazioni provvisorie. 4. Consegue a quanto sopra rilevato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame alla stregua dei rilievi sopra indicati. PQM annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gl
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