CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 agosto 2018
Cassazione n. 25952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7814/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5673/2018 depositata il29/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma di rigetto del ricorso contro l’avviso di rettifica di accertamento doganale n. 25615/RU del 18.6.2014. Il ricorso è fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza, chiedendo che «il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite»; l’istanza è vistata dall’Agenzia delle entrate per accettazione della compensazione delle spese. La dichiarazione manifesta la sopravvenuta assenza di interesse alla decisione e giustifica la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso (Cass. n.20860 del 2005). Le spese devono essere compensate, atteso che l'apposizione del visto senza riserve da parte del difensore della controparte denota la volontà dirinunciare a lla condanna alle spese (Cass. n. 18368 del 2022). Trattandosi di inammissibilità solo sopravvenuta, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato" (Cass. n. 31732 del 2018). P.Q.M. dichiara la sopravvenuta inammissibilità d