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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 31053/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 13243-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1828 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11782/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/12/2014 R.G.N. 22070/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

A. R.G.13243/2015 [OSCURATO:PERSONA]: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva con distinti atti di precetto e successivi atti di pignoramento nei confronti dell'Inps per ottenere il rimborso delle spese generali a lei dovute quale procuratore della parte risultata vittoriosa in forza di n.7 sentenze emesse nel 2002 dal Tribunale Lavoro di Roma; deduceva in via esecutiva che il Tribunale aveva omesso di liquidarle il rimborso forfetario delle spese generali (nella misura del 10 per cento degli onorari e dei diritti ai sensi dell' art. 15 D.M. 392/1990) e chiedeva che, dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti opposti, il Tribunale accertasse la validità della procedura esecutiva da lei azionata, attraverso plurime domande, quale creditrice dell'ente previdenziale; il Tribunale, richiamata testualmente la decisione delle Sezioni Unite Sez.

Un. n. 23726 del 2007 in materia di abuso dell'attività processuale, rigettava i ricorsi riuniti, concludendo che le domande della ricorrente in via esecutiva determinavano il frazionamento di un credito unitario, essendo unico il titolo in forza del quale era stata proposta l'azione giudiziale avverso le sentenze che avevano condannato l'Inps al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all'art.112, 115, 116, 100 cpc 2697 cc. - Vizio di motivazione"; la ricorrente deduce che alla data della notifica del primo precetto non esisteva ancora il diritto alla maggiorazione là dove non prevista in sentenza, avendolo la Corte di Cassazione riconosciuto solo nel 2003; che solo in seguito al riconoscimento del diritto del difensore alle spese generali ella avrebbe potuto esigerne il rimborso; chiede la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto dell'art. 14 comma 1 bis del dl 669/96 convertito in I. 30/97 e successivamente modificato dall'art. 147 della L. 388/2000 e dal d.l. 269/2003, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui si prevede che il pignoramento, qualora eseguito nei confronti di una p.a., perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione (nel caso in esame il pignoramento aveva cessato i suoi effetti già da due anni); il motivo non merita accoglimento; così come correttamente rilevato dal Tribunale, questa Corte ha affermato che il divieto di frazionamento del credito unitario in più parti si estende al processo esecutivo qualora il predetto non sia giustificato da particolari esigenze di tutela effettiva del credito (e non comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore); il principio di diritto si è consolidato nel tempo, nel senso che l'attore può proporre domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti in separati processi soltanto allorquando sussista un oggettivo interesse al frazionamento del credito (in proposito vedasi, ex plurimis, Cass. n. 20714 del 2018); con specifico riguardo alla proposizione di azioni riguardanti compensi professionali, si è ritenuto che non costituisca illecito frazionamento del credito la proposizione, nei confronti del medesimo convenuto, di una pluralità di giudizi per compensi riguardanti lo svolgimento di perizie assicurative conferite con singoli incarichi, collegati a differenti sinistri, trattandosi di crediti nascenti da distinte obbligazioni (Cass. n. 18810 del 2016); si è altresì stabilito che non viola il divieto di frazionamento del credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio per il pagamento di compensi professionali agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, stante il diritto del creditore di ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (Cass. n. 22574 del 2016); la fattispecie in esame non è in nessun modo comparabile ai precedenti sopra richiamati, atteso che il Tribunale ha chiarito esplicitamente che, nel caso in esame unico è il titolo in forza del quale l'odierna ricorrente ha agito in separati processi; la giustificazione offerta dalla stessa ricorrente, di non aver proposto l'azione alla data di notifica del primo precetto, poiché il diritto vero e proprio al rimborso delle spese generali sarebbe stato riconosciuto soltanto in seguito alla proposizione dell'azione, costituisce un'indiretta conferma della consapevolezza che il frazionamento del credito non era assistito da un'esigenza obiettiva, con l'esito dell' inevitabile sconfinamento della proposizione di una pluralità di azioni in un illegittimo sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico; dall'infondatezza del motivo consegue l'infondatezza della questione di costituzionalità prospettata; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori dì legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 19 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13243-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1828 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11782/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/12/2014 R.G.N. 22070/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A. R.G.13243/2015 [OSCURATO:PERSONA]: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva con distinti atti di precetto e successivi atti di pignoramento nei confronti dell'Inps per ottenere il rimborso delle spese generali a lei dovute quale procuratore della parte risultata vittoriosa in forza di n.7 sentenze emesse nel 2002 dal Tribunale Lavoro di Roma; deduceva in via esecutiva che il Tribunale aveva omesso di liquidarle il rimborso forfetario delle spese generali (nella misura del 10 per cento degli onorari e dei diritti ai sensi dell' art. 15 D.M. 392/1990) e chiedeva che, dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti opposti, il Tribunale accertasse la validità della procedura esecutiva da lei azionata, attraverso plurime domande, quale creditrice dell'ente previdenziale; il Tribunale, richiamata testualmente la decisione delle Sezioni Unite Sez. Un. n. 23726 del 2007 in materia di abuso dell'attività processuale, rigettava i ricorsi riuniti, concludendo che le domande della ricorrente in via esecutiva determinavano il frazionamento di un credito unitario, essendo unico il titolo in forza del quale era stata proposta l'azione giudiziale avverso le sentenze che avevano condannato l'Inps al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all'art.112, 115, 116, 100 cpc 2697 cc. - Vizio di motivazione"; la ricorrente deduce che alla data della notifica del primo precetto non esisteva ancora il diritto alla maggiorazione là dove non prevista in sentenza, avendolo la Corte di Cassazione riconosciuto solo nel 2003; che solo in seguito al riconoscimento del diritto del difensore alle spese generali ella avrebbe potuto esigerne il rimborso; chiede la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto dell'art. 14 comma 1 bis del dl 669/96 convertito in I. 30/97 e successivamente modificato dall'art. 147 della L. 388/2000 e dal d.l. 269/2003, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui si prevede che il pignoramento, qualora eseguito nei confronti di una p.a., perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione (nel caso in esame il pignoramento aveva cessato i suoi effetti già da due anni); il motivo non merita accoglimento; così come correttamente rilevato dal Tribunale, questa Corte ha affermato che il divieto di frazionamento del credito unitario in più parti si estende al processo esecutivo qualora il predetto non sia giustificato da particolari esigenze di tutela effettiva del credito (e non comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore); il principio di diritto si è consolidato nel tempo, nel senso che l'attore può proporre domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti in separati processi soltanto allorquando sussista un oggettivo interesse al frazionamento del credito (in proposito vedasi, ex plurimis, Cass. n. 20714 del 2018); con specifico riguardo alla proposizione di azioni riguardanti compensi professionali, si è ritenuto che non costituisca illecito frazionamento del credito la proposizione, nei confronti del medesimo convenuto, di una pluralità di giudizi per compensi riguardanti lo svolgimento di perizie assicurative conferite con singoli incarichi, collegati a differenti sinistri, trattandosi di crediti nascenti da distinte obbligazioni (Cass. n. 18810 del 2016); si è altresì stabilito che non viola il divieto di frazionamento del credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio per il pagamento di compensi professionali agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, stante il diritto del creditore di ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (Cass. n. 22574 del 2016); la fattispecie in esame non è in nessun modo comparabile ai precedenti sopra richiamati, atteso che il Tribunale ha chiarito esplicitamente che, nel caso in esame unico è il titolo in forza del quale l'odierna ricorrente ha agito in separati processi; la giustificazione offerta dalla stessa ricorrente, di non aver proposto l'azione alla data di notifica del primo precetto, poiché il diritto vero e proprio al rimborso delle spese generali sarebbe stato riconosciuto soltanto in seguito alla proposizione dell'azione, costituisce un'indiretta conferma della consapevolezza che il frazionamento del credito non era assistito da un'esigenza obiettiva, con l'esito dell' inevitabile sconfinamento della proposizione di una pluralità di azioni in un illegittimo sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico; dall'infondatezza del motivo consegue l'infondatezza della questione di costituzionalità prospettata; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori dì legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 19 maggio 202
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