CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2020 ORDINANZA sul ricorso n. 1007/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] (c/o [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società), che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 1007/2020 Numero sezionale 882/2022 Numero di raccolta generale 19525/2022 avverso la sentenza n. 5311/2019 del Tribunale di Napoli depositata il Data pubblicazione 16/06/2022 23/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, con sentenza n. 30119/2016, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver provveduto al pagamento di un assegno di traenza (dell’importo di € 1.600, con clausola di intrasferibilità) che era stato posto all’incasso dopo essere stato contraffatto nel nome del beneficiario. 2. Il Tribunale di Napoli, a seguito dell’impugnazione proposta dalla compagnia assicurativa, riteneva che la banca negoziatrice avesse provato, attraverso la produzione di copia del titolo, che l’inadempimento non le era imputabile, avendo assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.; non emergeva, infatti, alcun elemento che potesse far supporre qualsiasi alterazione dell’assegno, che era stato presentato all’incasso da soggetto conosciuto alla banca e opportunamente identificato sia al momento della negoziazione, sia all’epoca in cui aveva aperto un conto corrente postale. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 23 maggio 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l.a., la cui disciplina, differenziandosi da quella F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 1007/2020 Numero sezionale 882/2022 Numero di raccolta generale 19525/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 prevista dagli artt. 1189 e 1992, comma 2, cod. civ., esclude – in tesi di parte ricorrente – che assumano rilievo, al fine dell’attribuzione della responsabilità, soltanto segni di alterazione riscontrabili ictu oculi. 4.2 Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., che, ove inteso nel senso voluto dal Tribunale, prevedrebbe un onere probatorio impossibile da scrutinare nel caso in cui manchino in atti sia la copia dei documenti utilizzati al momento dell’incasso, sia il titolo in originale; il giudice di merito, nel caso in cui limiti l’indagine alla sola rilevabilità ictu oculi della falsificazione, finirebbe per porre una causa di esenzione invincibile non codificata né prevista dall’ordinamento. 4.3 Il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., sostenendo che la dimostrazione di aver agito con diligenza professionale non può essere ridotta alla valutazione di quanto sia visivamente percepibile da parte dell’impiegato. 5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li unisce, risultano, tutti, in parte infondati, in parte inammissibili. 5.1 La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 l.a., l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 1007/2020 Numero sezionale 882/2022 Numero di raccolta generale 19525/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., Sez. U., 14712/2007). Il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176 e 1218 cod. civ., sicché, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (Cass., Sez. U., 12477/2018). 5.2 La misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di una falsificazione presente sull’assegno portato all’incasso è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma dalla norma appena citata. Spetta poi al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche ed esuli così dalle caratteristiche della diligenza F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 1007/2020 Numero sezionale 882/2022 Numero di raccolta generale 19525/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 dovuta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass. 6513/2014, Cass.1377/2016). Il Tribunale ha fatto corretto riferimento a queste regole laddove ha ritenuto che assumesse rilievo un’alterazione che la banca negoziatrice fosse in grado di rilevare in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. 20292/2011). 5.3 Il giudice di merito ha ritenuto che dalla congerie istruttoria non emergesse alcun elemento “per fare lontanamente supporre qualsiasi alterazione dell’assegno (che si presentava integro e completo in tutti i suoi elementi essenziali) anche in considerazione della circostanza che il portatore dell’assegno (il cui nominativo coincideva con quello emergente dallo stesso assegno) era soggetto conosciuto”. Si tratta di una valutazione della congruità della condotta tenuta dalla banca, nel contesto storico in cui avvenne la presentazione del titolo all’incasso e rispetto alla specifica falsificazione compiuta nella fattispecie in esame, che non è rivedibile in questa sede. Infatti, la valutazione dell’idoneità della documentazione prodotta al fine di fornire la prova liberatoria a cui la banca era abilitata e l'apprezzamento sull'imputabilità dell'inadempimento contrattuale rientrano nei compiti istituzionali del giudice di merito e costituiscono un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato (Cass. 170/2000), come nel caso di specie. 6. Il quarto motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in ragione del carattere meramente apparente della motivazione della sentenza, dovuto al fatto che il Tribunale ha tratto il proprio convincimento circa la conoscenza del cliente da parte della banca F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 1007/2020 Numero sezionale 882/2022 Numero di raccolta generale 19525/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 senza un’approfondita disamina logico-giuridica della totale incongruenza dei criteri adottati per l’identificazione del presentatore e della rilevabilità della contraffazione del nome del beneficiario, in mancanza del titolo in originale e dei documenti di identità acquisiti. 7. Il motivo è inammissibile. La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). La doglianza in esame, nel lamentare il carattere apparente della motivazione, non adduce che le spiegazioni offerte non fossero idonee a rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione, ma intende confutare la congruità della valutazione compiuta dal giudice di merito. Una simile censura non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 8. Il quinto motivo di ricorso censura l’omesso esame di una circostanza discussa fra le parti e decisiva ai fini del giudizio, costituita dalla falsificazione del titolo incassato rispetto all’indicazione del nome del beneficiario. 9. Il motivo è inammissibile.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 1007/2020 Numero sezionale 882/2022 Numero di raccolta generale 19525/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il mezzo, infatti, lamenta non tanto un omesso esame della falsificazione del titolo nell’indicazione del nome del beneficiario, ma un esame delle emergenze processuali non conforme alla lettura che l’odierno ricorrente vorrebbe darne. Interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012). 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f