CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46647/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 6 marzo 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] , articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla impossibilità di configurare l'elemento oggettivo del reato in relazione alla contestata ricettazione dei documenti risultandone provato solo lo smarrimento 2.2. Vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione non avendo la Corte preso in considerazione tutti gli elementi afferenti alla personalità dell'imputato e risultando la motivazione contraddittoria rispetto alle considerazioni che avevano portato alla concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondatoa luce del consolidato principio di diritto espresso da questa Corte per cui, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come nel caso di specie, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 - dep. 31/01/2020 - Rv. 278225 - 01). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il giudizio in ordine alla estensione del beneficio conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ritenere correttamente valorizzati i profili attinenti alla personalità dell'imputato e alla intensità del dolo e rimanendo disattesa o superata da tale valutazione ogni altra considerazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) . Per altro verso, la pena base risulta attestarsi su valori prossimi ai minimi e ben inferiori alla media del range edittale tanto da non determinare la necessità di un onere motivazionale ulteriore rispetto alla generica allegazione della congruità della pena medesima (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]