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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30168/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10031/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chie- deva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

Sottolinea che sono state rinvenute e sequestrate due diverse sostanze stu- pefacenti e non tre, come erroneamente indicato dalla Corte territoriale, in quanto marjuana e cannabis sono la stessa cosa, e che la diversità di sostanze non è ostativa al riconoscimento della fattispecie meno grave, per negare la quale il giu- dice del gravame del merito si sarebbe adagiato su generiche formule di stile ed avrebbe richiamato facili automatismi senza confrontarsi con le peculiari emer- genze del caso concreto.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al fatto e alla circostanza che l'odierno ricorrente sia stato tro- vato in possesso di più tipologie di stupefacenti -e, comunque si vogliano ritenere marjuana e cannabis, di 5.375 chili della prima, di 4,188 chili della seconda e di 17,88 grammi di cocaina) e chiari proventi dello spaccio, quali il denaro contante sequestratogli.

Con motivazione logica e congrua la Corte territoriale ha ritenuto che ciò de- ponga necessariamente per la valutazione unitaria della condotta, impedendo qua- lunque parcellizzazione, per singole tipologie di sostanze droganti, e che, dunque, non fosse consentito, come invece chiesto dalla difesa, separare la responsabilità penale dell'imputato in base alla tipologia di sostanze detenute in collegamento con il motivo della loro detenzione, ossia in relazione alla indicazione di aver de- tenuto hashish e marijuana per conto di terzi e la sola cocaina per proprio conto.

La Corte cagliaritana pone in ogni caos in rilievo che il quantitativo di cocaina rinvenuto all'imputato deve ritenersi certamente rilevante.

3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del N. 10031/2022 R.G. fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10031/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chie- deva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Sottolinea che sono state rinvenute e sequestrate due diverse sostanze stu- pefacenti e non tre, come erroneamente indicato dalla Corte territoriale, in quanto marjuana e cannabis sono la stessa cosa, e che la diversità di sostanze non è ostativa al riconoscimento della fattispecie meno grave, per negare la quale il giu- dice del gravame del merito si sarebbe adagiato su generiche formule di stile ed avrebbe richiamato facili automatismi senza confrontarsi con le peculiari emer- genze del caso concreto. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al fatto e alla circostanza che l'odierno ricorrente sia stato tro- vato in possesso di più tipologie di stupefacenti -e, comunque si vogliano ritenere marjuana e cannabis, di 5.375 chili della prima, di 4,188 chili della seconda e di 17,88 grammi di cocaina) e chiari proventi dello spaccio, quali il denaro contante sequestratogli. Con motivazione logica e congrua la Corte territoriale ha ritenuto che ciò de- ponga necessariamente per la valutazione unitaria della condotta, impedendo qua- lunque parcellizzazione, per singole tipologie di sostanze droganti, e che, dunque, non fosse consentito, come invece chiesto dalla difesa, separare la responsabilità penale dell'imputato in base alla tipologia di sostanze detenute in collegamento con il motivo della loro detenzione, ossia in relazione alla indicazione di aver de- tenuto hashish e marijuana per conto di terzi e la sola cocaina per proprio conto. La Corte cagliaritana pone in ogni caos in rilievo che il quantitativo di cocaina rinvenuto all'imputato deve ritenersi certamente rilevante. 3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del N. 10031/2022 R.G. fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.
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