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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32503/2026

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corso;ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 628 cod.pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità delfatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, reitera lemedesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,dovendosi pertanto ritenere non specifico ma soltanto apparente, in quantoomette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv.277710 - 01);che, sul punto, la Corte d'appello ha congruamente escluso laconfigurabilità dell'invocata attenuante, valorizzando, con motivazione logica enon apparente, la gravità delle minacce e dell'aggressione fisica perpetrate indanno di due addetti alla sicurezza, reiterate nonostante l'intervento delle forzedell'ordine, elementi ritenuti ostativi al riconoscimento del fatto di lieve entità, inpresenza -peraltro- del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lacircostanza della tenuità del danno ex art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione aldanno patrimoniale prodotto; che il motivo si risolve, pertanto, nella merariproposizione di doglianze già congruamente disattese, senza un reale confrontocritico con la motivazione impugnata, sollecitando una alternativa valutazione delcompendio probatorio non consentita in sede di legittimità;che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e travisamento del fatto inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale dicui all'art. 337 cod. pen., reitera analogamente le medesime argomentazioni giàsollevate con l'atto di appello, puntualmente disattese dalla Corte territoriale, laquale ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reatocontestato sulla base della condotta di fuga e di attiva opposizioneall'immobilizzazione posta in essere dal ricorrente, quale descritta nel capo diimputazione;che, in ogni caso, il travisamento del fatto - a differenza del travisamentodella prova, veicolabile nei soli e limitati termini dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o daaltri atti del processo specificamente indicati - non costituisce motivo consentitodi ricorso per cassazione, non potendo la Corte di legittimità procedere ad unanuova ricostruzione storica dei fatti né ad una diversa valutazione di rilevanza odi attendibilità delle fonti di prova, sia pure anch'essa logicamente sostenibile, inluogo di quella operata dal giudice di merito (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv.250362; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Messina, Rv. 235716);che, in ogni caso, il richiamo operato dalla sentenza impugnata alcomportamento successivamente tenuto dal ricorrente nel tragitto verso lacaserma assume valore meramente corroborativo della violenza e dell'impetodell'opposizione già ritenuta sussistente sulla base della condotta contestata nelcapo di imputazione, di per sé sufficiente a integrare gli elementi oggettivi esoggettivi del reato, sicché la censura risulta comunque priva di decisività;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso;ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 628 cod.pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità delfatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, reitera lemedesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,dovendosi pertanto ritenere non specifico ma soltanto apparente, in quantoomette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv.277710 - 01);che, sul punto, la Corte d'appello ha congruamente escluso laconfigurabilità dell'invocata attenuante, valorizzando, con motivazione logica enon apparente, la gravità delle minacce e dell'aggressione fisica perpetrate indanno di due addetti alla sicurezza, reiterate nonostante l'intervento delle forzedell'ordine, elementi ritenuti ostativi al riconoscimento del fatto di lieve entità, inpresenza -peraltro- del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lacircostanza della tenuità del danno ex art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione aldanno patrimoniale prodotto; che il motivo si risolve, pertanto, nella merariproposizione di doglianze già congruamente disattese, senza un reale confrontocritico con la motivazione impugnata, sollecitando una alternativa valutazione delcompendio probatorio non consentita in sede di legittimità;che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e travisamento del fatto inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale dicui all'art. 337 cod. pen., reitera analogamente le medesime argomentazioni giàsollevate con l'atto di appello, puntualmente disattese dalla Corte territoriale, laquale ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reatocontestato sulla base della condotta di fuga e di attiva opposizioneall'immobilizzazione posta in essere dal ricorrente, quale descritta nel capo diimputazione;che, in ogni caso, il travisamento del fatto - a differenza del travisamentodella prova, veicolabile nei soli e limitati termini dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o daaltri atti del processo specificamente indicati - non costituisce motivo consentitodi ricorso per cassazione, non potendo la Corte di legittimità procedere ad unanuova ricostruzione storica dei fatti né ad una diversa valutazione di rilevanza odi attendibilità delle fonti di prova, sia pure anch'essa logicamente sostenibile, inluogo di quella operata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv.250362; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Messina, Rv. 235716);che, in ogni caso, il richiamo operato dalla sentenza impugnata alcomportamento successivamente tenuto dal ricorrente nel tragitto verso lacaserma assume valore meramente corroborativo della violenza e dell'impetodell'opposizione già ritenuta sussistente sulla base della condotta contestata nelcapo di imputazione, di per sé sufficiente a integrare gli elementi oggettivi esoggettivi del reato, sicché la censura risulta comunque priva di decisività;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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