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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22435/2024

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che dall'atto di parte non è possibile enucleare quali siano le ragioni sufficienti per la adozione del provvedimento richiesto; considerato infatti che l'istituto della rimessione (già indicato come legittima suspicione ed ora regolato dall'art.45 e segg. c.p.p.) presuppone la sussistenza di una situazione locale (cioè radicata nel caso specifico nel territorio genovese o ligure) tale da turbare la serenità ed imparzialità del giudizio e dei giudici destinati ad emetterlo; osservato che nel caso concreto non viene fornita alcuna specifica indicazione di 'inquinamento ambientale' lamentandosi piuttosto una generica influenza pregiudizievole all'interno dell'ufficio giudiziario, fondata esclusivamente sull'esito negativo di precedenti procedimenti di prevenzione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che dall'atto di parte non è possibile enucleare quali siano le ragioni sufficienti per la adozione del provvedimento richiesto; considerato infatti che l'istituto della rimessione (già indicato come legittima suspicione ed ora regolato dall'art.45 e segg. c.p.p.) presuppone la sussistenza di una situazione locale (cioè radicata nel caso specifico nel territorio genovese o ligure) tale da turbare la serenità ed imparzialità del giudizio e dei giudici destinati ad emetterlo; osservato che nel caso concreto non viene fornita alcuna specifica indicazione di 'inquinamento ambientale' lamentandosi piuttosto una generica influenza pregiudizievole all'interno dell'ufficio giudiziario, fondata esclusivamente sull'esito negativo di precedenti procedimenti di prevenzione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 apri
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