CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 46222/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando, per l'effetto, in anni diciassette e mesi quattro di reclusione la pena complessiva irrogatagli per i reati giudicati con le sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 4 ottobre 2008 e il 3 dicembre 2015. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello, in sede di rideterminazione della pena, non ha fornito spiegazioni in ordine alla quantificazione dell'aumento per continuazione in misura consistente, né ha dato conto, sempre con riguardo a tale aumento, dell'applicazione della diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen. nella specie operante trattandosi di procedimento celebrato con il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (fra le altre Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - notizia di decisione n. 15/21). Inoltre, sempre in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis" qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il ritoyllaumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617). t 3. La motivazione del provvedimento non si è attenuta a tali principi, poiché, quanto all'individuazione della pena per i reati satellite, giudicati con il rito abbreviato, si è limitata ad indicare l'aumento di "complessivi anni 2 mesi 4". 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che provvederà in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013) P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 2 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]