CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 41776/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ni3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2023 il G.u.p. del Tribunale di Pordenone ha applicato - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni due di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, impropria da operazioni dolose e preferenziale, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in particolare deducendo «la difettosa e impropria espressione della volontà» dell'imputato, che ha rilasciato procura speciale senza l'indicazione della pena di cui si chiede l'applicazione, in quanto egli avrebbe «erroneamente interpretato le conseguenze indirette e collaterali previste dalla legge» nel caso di applicazione della pena su richiesta: difatti, pur avendo il Biscaro «chiaramente compreso l'immediato riflesso del rito speciale», non aveva compreso che la sentenza non sarebbe stata appellabile e sarebbe divenuta definitiva in un tempo breve, cosi rinunciando pure all'ipotetico maturare della prescrizione; inoltre, egli aveva «sentito discorrere» della introduzione delle «nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi», credendo di poter beneficiare anche in relazione alla pena a lui applicata dei lavori di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Occorre ricordare, in via preliminare, che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Ciò posto, si osserva, innanzitutto, sul piano formale, che «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio» (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01), laddove, nel caso di specie, l'impugnazione contiene, in termini perplessi, una serie di doglianze che rappresentano una scelta, scarsamente meditata, di accedere al rito speciale, nonostante l'assistenza 'tecnica a disposizione, anziché reali vizi del consenso. A questo riguardo, deve rammentarsi che, a seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), non sono proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, irrilevanti se non si traducono in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassatività che regola la materia delle nullità processuali (Sez. 4, n. 54580 del 19/09/2018, Sentimenti, Rv. 274505 - 01, che ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento rg per asseriti vizi di intelligenza da parte dell'imputato della conseguente applicazione di una sanzione amministrativa accessoria). Quanto, poi, al contenuto della procura speciale, si osserva che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 43045 del 25/09/2012, Salamone, Rv. 253785 - 0, in motivazione), essendo la pena rimessa all'accordo delle parti - secondo una logica pattizia - sulla base di valutazioni anche tecnico- giuridiche, la misura della stessa non è, di regola, anticipata nella procura stessa. Sotto l'angolo visuale della forza della procura speciale coerente con tale modello, la giurisprudenza di legittimità ha, infine, affermato che, ove la procura stessa non contenga espliciti limiti o condizioni, spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato (Sez. 2, n. 4261 del 17/12/2014, dep. 2015, Pirolí, Rv. 262382 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca