CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 2022
Cassazione n. 49056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26710/22 Jarmouni OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge perché all'imputato, alloglotta, non era stata tradotta la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, per cui l'imputato deve essere rimesso nei termini per impugnare; Rilevato che in atti vi è nota del Presidente della Corte di appello in data 18/07/2022 ove si dà atto che il 24/06/2020 l'imputato, in sede di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare ha dichiarato di "comprendere la lingua italiana" e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0