Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 1975

Cassazione n. 51773/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1975 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'insufficienza della motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle prove e alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1975 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'insufficienza della motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle prove e alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre
Sentenza Cassazione n. 51773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris