CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l' avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso;udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento delricorso, riportandosi ai motivi espostiRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 16 dicembre 2024, condannavagli odierni ricorrenti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro80.000,00 di multa ciascuno, avendoli ritenuti responsabili del delitto di cuiall’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, previa concessione delle circostanze attenuantigeneriche ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all’art. 12,comma 3, lett. a) d.lgs. citato. Il Tribunale disponeva altresì la confisca delnatante in sequestro nonché, al passaggio in giudicato della sentenza, ildissequestro dei dispositivi informatici.Gli imputati proponevano appello avverso la menzionata sentenza e la Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dell’11 novembre 2025, confermavala sentenza impugnata.Al fine di una migliore comprensione si riportano sinteticamente i fatti, cosìcome ricostruiti, in maniera conforme, nelle sentenze di merito: gli odierniricorrenti, in viaggio dalla Turchia all’Italia a bordo del catamarano di proprietà diXXXXXXXXXX, dopo una sosta a Rodi, incrociavano un’imbarcazione in avaria cona bordo otto migranti. Soccorsi i naufraghi mediante trasbordo sulla propriaimbarcazione, i due, anziché dirigersi presso le limitrofe coste greche, sidirigevano a [OSCURATO:PERSONA], loro destinazione intermedia, a ciò asseritamentespinti sia dal timore che le Autorità greche potessero respingere i migrantiponendo a rischio le loro vite, sia per la necessità di raggiungeretempestivamente l’Italia per motivi familiari e personali. Giunti in orario notturnoin prossimità di [OSCURATO:PERSONA], alle cui Autorità navali il nocchiero aveva giàpreannunciato il proprio arrivo nei giorni precedenti per effettuare il rifornimento,il catamarano era stato ormeggiato.Nel corso degli ordinari controlli, personale della Sezione navale dellaGuardia di Finanza, tramite la strumentazione di cui dispone, aveva notato ilcatamarano ormeggiare a largo di [OSCURATO:PERSONA] e aveva visto il tender staccarsidall’imbarcazione e muoversi in direzione della costa con più persone a bordo.Nell’atto di avvicinarsi per effettuare i dovuti controlli, constatava tramite lastrumentazione di bordo, che il tender faceva rapida inversione di marcia,tornando verso il catamarano. Al loro sopraggiungere, gli operanti notavano idue imputati nell’atto di risalire sull’imbarcazione. La perquisizione delcatamarano consentiva di riscontrare la presenza di otto migranti, privi dipermesso di soggiorno.I giudici di merito, premessa la doverosità del soccorso in mare dei migranti,ritenevano che la condotta successiva, consistente nel trasporto degli stessi sullecoste italiane, senza alcun preavviso alle autorità portuali nonché il tentativo disbarco notturno, integrasse la condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, inquanto volta a far entrare clandestinamente gli otto migranti sul territorioitaliano. Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado escludevano lascriminante dello stato di necessità non essendo stato provato il pericolo direspingimento in Grecia e ben potendo, comunque, i due imputati preavvisaretempestivamente le Autorità italiane dei migranti a bordo, tanto più che leproprie personali esigenze non potevano integrare quella condizione di necessitàalla cui sussistenza la norma subordina la configurabilità della scriminante.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione le difese degli imputati.2.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso che, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., denuncia contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione per travisamento della prova. Osserva che la sentenzaimpugnata, nel richiamare integralmente le argomentazioni del giudice diprimo grado, ne ha conservato i relativi vizi nella ricostruzione del fatto.In particolare, lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto di poterfare pieno affidamento sulle dichiarazioni rese dal m.llo [OSCURATO:PERSONA] inquanto frutto di un accertamento effettuato tramite un sofisticatostrumento di sorveglianza del mare e ciò nonostante le difese avesseroevidenziato, senza smentita, che lo strumento radar, in orario notturno,può incorrere in grossolani errori. Ciò era accaduto, nella prospettazionedifensiva, sia per quanto riguarda la determinazione del numero dellepersone a bordo del tender e del catamarano, sia nella individuazionedella manovra effettuata dall’imbarcazione di servizio. Inoltre, il rigettodella richiesta di rinnovazione istruttoria mediante accertamento tecnicofinalizzata ad individuare l’esatta posizione di ormeggio del catamarano ela potenza del motore del tender, aveva impedito di accertarel’impossibilità pratica della ricostruzione operata dagli operanti e recepitadal Tribunale e dalla Corte di appello. In tal modo, i giudici di meritoavevano fondato il proprio convincimento su una prova che avevaevidenziato la sua fallibilità nonché sulle dichiarazioni testimoniali deglioperanti che avevano mostrato varie contraddizioni.2.1.2Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge in relazioneall’art. 54 cod. pen. Osserva che l’elemento decisivo per accertare lascriminante non è rappresentato dal non avere condotto i naufraghi nel portosicuro più vicino, bensì nell’aver deciso, in qualità di proprietario ecomandante della nave, di proseguire il viaggio sino alla destinazioneprefissata e della quale era stata preavvisata l’Autorità portuale italiana.Evidenzia, inoltre, che la finalità della condotta non era affatto quella di farentrare clandestinamente i naufraghi in Italia, bensì quella di porli in salvo,cosa che sarebbe avvenuta la mattina successiva quando, secondo quanto giàprogrammato, avrebbe fatto ingresso in porto e consegnato i migranti alleautorità italiane.2.1.3 Con il terzo motivo, osserva che manca la prova sia dell’elementooggettivo che di quello soggettivo del reato contestato e che la pronuncia dicondanna è stata fondata su materiale probatorio incerto, incompleto econtraddittorio, tanto che lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzionedegli imputati ritenendo non raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevoledubbio, dell’intenzione degli imputati di procurare l’ingresso clandestino in Italiadegli otto migranti. Tale finalità era smentita da una serie di elementi di fatto,con i quali le sentenze non si erano confrontate, ovvero: l’imbarcazione eraregolarmente immatricolata, con GPS acceso e funzionante; il proprietario ecomandante del mezzo aveva preavvisato il proprio arrivo nel porto di RoccellaJonica il 23.7. 2023 alle ore 9; l’intenzione di provocare lo sbarco clandestino erastata desunta da elementi incerti e contraddittori e la cui concreta fattibilità nonera stata riscontrata con gli accertamenti tecnici richiesti (così in relazione alladistanza del natante dal punto di sbarco, la possibilità per il tender di percorrerequel tratto di mare in una o più occasioni con il motore di cui disponeva, ilnumero di persone trasportabili con quel mezzo); non si poteva escludere lavolontà del comandante di segnalare la presenza dei migranti il giorno successivoal momento dell’ingresso in porto; le sentenze non avevano spiegato le ragioniper le quali il natante era rimasto ormeggiato circa due ore in una zona moltoilluminata, prima di essere controllato agli operanti e non si erano confrontatecon l’argomento dell’imputato il quale aveva spiegato di essere uscito con iltender per verificare la presenza di reti di pescatori in mare che, ove presenti sisarebbero potute impigliare nelle eliche, danneggiandole. Conclusivamente,lamenta che la sentenza impugnata abbia pronunciato la responsabilitàdell’imputato nonostante elementi sui quali fondare il ragionevole dubbio sullasua colpevolezza.2.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone a sua volta tre motivi di ricorso.2.2.1 Quanto al primo motivo, essendo del tuttosovrapponibile a quello del coimputato, è sufficiente rinviarealle argomentazioni difensive già esposte sul punto.2.2.2 Con il secondo motivo, ribadite le argomentazionigià espresse dalla difesa del coimputato in ordine allo stato dinecessità, il ricorrente evidenzia che, non essendo egliproprietario e comandante della imbarcazione, ma solo amico epasseggero di XXXXXX, non aveva alcuna possibilità didecidere dove far sbarcare i migranti. Evidenzia, inoltre, che lascelta di non far sbarcare i migranti in Grecia, effettuata dalcomandante, poteva al più costituire frutto di un errore sullaidoneità del porto e sulla valutazione dello stesso come sicuro,ma non escludeva la possibilità di ravvisare i presupposti dellascriminate, secondo una valutazione ex ante.2.2.3 Con il terzo motivo, evidenzia che le sentenze nonhanno chiarito quale apporto egli abbia fornito sotto il profilomateriale e morale alla commissione del reato. Per il resto,reitera in modo del tutto sovrapponibile il terzo motivo diricorso formulato dal coimputato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto diragione.2. Agli imputati è stata contestata la condotta consistentenell’aver organizzato ed effettuato, in concorso con persone nonidentificate, il trasporto di otto cittadini di nazionalità iraniana dallecoste della Turchia sino a quelle italiane di [OSCURATO:PERSONA], cosìprocurando il loro ingresso illegale nel territorio dello Stato. All’esitodell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Locri escludeva lacondotta consistente nell’organizzazione del trasporto e condannavagli odierni ricorrenti unicamente per avere trasportato i cittadiniiraniani sulle coste italiane al fine di consentirne il loro sbarcoirregolare, una volta raccolti in mare dall’imbarcazione alla deriva.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza diprimo grado. Pacifico essendo il trasporto dei migranti sino alleacque territoriali italiane, riteneva provata la finalizzazione dellacondotta a procurare l’ingresso clandestino, sulla base dei seguentielementi: l’imbarcazione di servizio del catamarano, nel corso dellanotte, si staccava dall’imbarcazione principale e si muoveva indirezione della costa con più di due persone a bordo e, “quinditrasportando inevitabilmente anche i migranti irregolari”; alla vistadella [OSCURATO:PERSONA], il tender invertiva la rotta, tornando verso ilcatamarano; non era stata fornita alcuna ragione alternativa lecitaalla presenza in orario notturno sul tender, essendo irragionevolel’argomentazione relativa alla volontà di verificare la presenza di retida pesca che potessero danneggiare le eliche; non erano statepreavvisate le autorità portuali della presenza a bordo dei cittadinistranieri.3. Ciò posto, si osserva che la sentenza non supera il vaglio diquesta Corte di legittimità non avendo fornito adeguata econvincente risposta alle obiezioni difensive.Deve preliminarmente esaminarsi, in quanto prioritario da unpunto di vista logico, il tema della scriminante. È pacifico che gliimputati abbiano raccolto in mare, in prossimità delle coste greche, icittadini iraniani in quanto in pericolo di vita poiché alla deriva inmare aperto. In tal modo, come ritenuto dai giudici di merito, hannoadempiuto ad uno specifico obbligo di salvataggio previsto dalleplurime fonti internazionali citate nella sentenza di primo grado,sicché la condotta è scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen. inquanto compiuta in adempimento di un dovere.I giudici hanno, tuttavia, ritenuto di dover escludere che talecondotta possa scriminare il reato di favoreggiamento dellaimmigrazione clandestina in quanto, disattendendo le indicazionidella normativa menzionata, anziché dirigersi nel porto di approdopiù vicino, si recavano in acque territoriali italiane, in tal modointegrando il reato contestato.La tesi non convince e si palesa come frutto di una erroneainterpretazione di legge.La causa di giustificazione, che si identifica nell'adempimentodel dovere di soccorso in mare, trova il proprio fondamento inplurime fonti internazionali (Convenzione per la salvaguardia dellavita umana in mare, SOLAS- Safety of Life at Sea, Londra, 1974,ratificata dall'Italia con la legge n. 313 del 1980; Convenzione SARdi Amburgo del 1979, resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 147del 1989 e alla quale è stata data attuazione con il D.P.R. n. 662 del1994; Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare,stipulata a [OSCURATO:PERSONA] nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n.689 del 1994) nonché nell'obbligo consuetudinario di soccorso inmare, norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta epertanto direttamente applicabile nell'ordinamento interno, in forzadel disposto di cui all'art. 10, comma 1 Cost.Come ritenuto da questa Corte con sentenza della Sez. 3, n.6626 del 16/01/2020, Rv. 278578, i cui principi si condividono e cuisi intende dare continuità, l'attività di salvataggio dei naufraghi nonsi esaurisce con il loro recupero a bordo della nave. L'obbligo diprestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR diAmburgo, non termina, infatti, con il sottrarre i naufraghi al pericolodi perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguentedi sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. "place of safety"). [OSCURATO:PERSONA] guidasul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. MSC.167-78del 2004) allegate alla Convenzione SAR forniscono la nozione diluogo sicuro, definendola come la «località dove le operazioni disoccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissutio la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie(come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; epuò essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nelladestinazione vicina o finale» (par. 6.12). [OSCURATO:PERSONA] precisanoche «Sebbene una nave che presta assistenza possa costituiretemporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevatada tale responsabilità non appena possano essere intrapresesoluzioni alternative». (par. 6.13). Non può quindi essere qualificato"luogo sicuro", per evidente mancanza di tale presupposto, unanave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi metereologiciavversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali dellepersone soccorse. Né può considerarsi compiuto il dovere disoccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loropermanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto apresentare domanda di protezione internazionale secondo laConvenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certoessere effettuata sulla nave. Ad ulteriore conferma di taleinterpretazione è utile richiamare la risoluzione n. 1821 del 21giugno 2011 del Consiglio d'Europa (L'intercettazione e ilsalvataggio in mare dei domandanti asilo, dei rifugiati e dei migrantiin situazione irregolare), secondo cui «la nozione di "luogo sicuro"non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone macomprende necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali»(punto 5.2.) che, pur non essendo fonte diretta del diritto,costituisce un criterio interpretativo imprescindibile del concetto di"luogo sicuro" nel diritto internazionale».Alla luce di quanto esposto, una volta che sia dato per provatoche i migranti sono stati caricati sul catamarano in quanto alladeriva e, quindi, a seguito di una doverosa operazione disalvataggio, la scelta del porto di approdo, ove anche nonrispondente alle regole della navigazione che impongono la sceltadel porto sicuro più vicino, può dirsi conclusa solo con lo sbarco inun porto sicuro, la cui identificazione, ove pure erronea, può,eventualmente, integrare un illecito amministrativo, ma non èidonea ad escludere la legittimità della condotta che è integrata pereffetto del doveroso soccorso, rispetto al quale la scelta del porto sipone come il completamento dell’operazione di soccorso. Deve,quindi, ritenersi che la condotta di navigazione fino alle acqueterritoriali italiane sia scriminata dall’adempimento del dovere exart. 51 cod. pen.4. Deve aggiungersi una ulteriore considerazione. La fattispeciepenale contestata sanziona la condotta consistente nel promuovere,dirigere, organizzare, finanziare, effettuare il trasporto di stranierinel territorio dello Stato o compiere altri atti diretti a provocarnel’ingresso illegale nello Stato. Per la configurazione del reato è,quindi, necessario che la condotta del soggetto agente siateleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dellostraniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dalverificarsi dell’evento (Sez. 1, sent. del 03/07/2014, n. 22819)ovvero che l’attività posta in essere sia “finalisticamente e dunivocamente orientata a conseguire tale scopo” (Sez. 1, n. 40624del 01/10/2014, Rv. 259922)Nel caso in esame, l’accertamento della destinazione teleologicadella condotta si impone, a fortiori, tenuto conto delle circostanze incui si è determinata la condotta tenuta dagli odierni imputati. Edinfatti, essendo pacifico che costoro imbarcarono i migranti persottrarli ad una situazione di pericolo di vita, in ossequio alle leggidel mare, è necessario che risulti adeguatamente provato che, dopola condotta di salvataggio, gli agenti condussero gli stranieri nelleacque territoriali italiane non per condurre a termine l’operazione disalvataggio, bensì per favorirne l’introduzione illegale nel territoriodello Stato.A tal fine, i giudici di merito hanno valorizzato le seguenticircostanze: non aver portato i cittadini stranieri nel porto sicuro piùvicino, ovvero la costa della Grecia, ma di averli condotti sino inIta l ia; la condotta consistente nel far sa l i re a bordodell’imbarcazione di servizio (tender) i migranti, dirigendosi verso lacosta in orario notturno, nonché argomenti di tipo logico (mancatoavviso alle autorità portuali della presenza di migranti a bordo).Le motivazioni fornite dai giudici di merito di primo e secondogrado che, essendo relative a decisioni conformi, si saldano edintegrano, non superano il vaglio di legittimità di questa Corte.Con riferimento al mancato approdo sulle coste greche, lasentenza impugnata utilizza il tema sia per escludere la scriminante,sia per motivare, da un punto di vista logico, la finalizzazione dellacondotta a favorire l’ingresso illegale nello Stato.Con riferimento al primo profilo, si richiama quanto inprecedenza osservato e si osserva che l’argomento speso dai giudicidi merito, oltre che ininfluente alla luce della motivazione esposta,non è, comunque, decisivo, potendo essere fondato anche su unerrore di valutazione, su un difetto di informazione o, persino, sullanecessità di conciliare le esigenze personali con quelle disalvataggio, come dedotto dagli stessi imputati. L’argomento èambiguo, consentendo spiegazioni alternative, e non può essere,quindi, posto a fondamento della condanna.La rilevanza dimostrativa della condotta di trasporto deimigranti sull’imbarcazione di servizio è, quindi, decisiva, in quantounico dato potenzialmente oggettivo e non suscettibile diinterpretazioni alternative. Il dato delle persone presenti sul natantedi servizio, quindi, non è affatto neutro, costituendo l’unicoelemento oggettivo, per quanto evincibile dalle sentenze di merito,che consente di affermare l’intenzione degli odierni ricorrenti dioperare il trasbordo clandestino dei migranti sul suolo italiano.A fronte della decisività di tale elemento, si rendeva, quindi,necessario dissipare le possibili incertezze in ordine al numero dipersone presenti a bordo del tender nel momento in cui furonoavvistati dalla Guardia di Finanza.Le incertezze sul punto trovano il proprio fondamento nel fattoche il numero di persone a bordo del natante di servizio è statovalutato dagli operanti sulla base della visione consentita dalmonitor tramite il radar. La esattezza degli accertamenti effettuatisul punto necessita, quindi, di essere verificata, in ragione del fattoche, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], consente solo “un primoapprezzamento” sulla base delle “sagome nere” che si staglianorispetto alle altre immagini bianche o grige. Si rende, quindi,necessario effettuare una verifica della attendibilità della valutazionedegli operanti sotto il profilo della nitidezza delle immagini fornitedal monitor e captate dal radar. Rispetto a tale allegazionedifensiva, la risposta dei giudici del merito non è sufficiente, essendofondata essenzialmente sulla esperienza dell’operante nonché sullariferito dallo stesso testimone, consentono solo “un primoapprezzamento” che necessita di essere ulteriormente verificato,specie quando costituisce elemento di prova principe dell’ipotesiaccusatoria. L’accertamento si rende vieppiù necessario, tenutoconto del fatto che, nel momento in cui la nave degli operantiraggiunse il catamarano, l’equipaggio verificò che, a bordo deltender, erano presenti solo i due odierni imputati e, in particolare,uno già a bordo del natante e l’altro in procinto di salirvi, mentre imigranti furono trovati tutti a bordo del natante.Con riferimento alla necessità di accertare il numero di personea bordo dell ’ imbarcazione di servizio, risulta anche nonadeguatamente motivata la ragione per la quale il Tribunale prima ela Corte in sede di gravame hanno ritenuto superfluo effettuare unaccertamento in ordine alla idoneità tecnica del tender a trasportarepiù persone, sia sotto il profilo della capienza, sia sotto quello dellaautonomia del mezzo con riferimento alla distanza tra il catamaranoe la costa che, parimenti, risulta oggetto di documentatacontestazione, accertamento richiesto al fine di verificare lafattibilità tecnica del trasbordo dal catamarano alle coste italiane. Sitratta di argomento che, in presenza di prova da corroborare, qualela visione tramite radar, può fornire elementi aggiuntivi diconvincimento.Ugualmente, non risulta adeguatamente argomentata la ragioneper la quale la Corte di appello ha ritenuto superfluo l’accertamentoin ordine alla manovra compiuta dal tender ovvero la verifica inordine al suo “rapido” riavvicinamento al catamarano, ritenutoindicativo della volontà di sottrarsi al controllo.L’incertezza in ordine alla finalizzazione della condotta degliimputati e, conseguentemente, la necessità di fornire una stringentemotivazione sul ritenuto trasbordo dei migranti, si palesa vieppiùnecessario tenuto conto della complessiva ricostruzione dei fatti cheha consentito di accertare che i ricorrenti già in passato, avevanopiù volte compiuto il medesimo percorso e che l’imbarcazione,battente bandiera della [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di soggettoidentificato, aveva comunicato alle autorità portuali la data el’orario dello sbarco in [OSCURATO:PERSONA], condotta corretta eapparentemente rispettosa delle regole che presiedono lanavigazione e della quale deve quindi essere chiarita la compatibilitàlogica con l’intenzione criminale riconosciuta dai giudice del merito.Conclusivamente, il contesto nel quale si è realizzato il fattooggetto di accertamento, in ragione della sua peculiarità, richiedemaggiore chiarezza sull’elemento chiave costituito dall’ipoteticotentativo di sbarco dei migranti tramite il tender, che, alla luce deimotivi esposti, non si rinviene nella sentenza impugnata laddovevaluta come decisiva e sufficiente “l’indimostrata impossibilità discortare i naufraghi nel porto più vicino” e “[sul]l’inspiegabilesilenzio serbato dai due membri dell ’equipaggio circa lasopravvenuta presenza a bordo degli otto migranti, silenzio cheavrebbe potuto essere colmato tramite una banale comunicazionevia radio”.Ed infatti, il primo elemento, come già evidenziato, è di dubbiosignificato ed interpretazione.Quanto al secondo argomento di tipo logico, pur suggestivo,richiede di superare, da un punto di vista argomentativo, lacircostanza, provata documentalmente, secondo la quale l’accesso alporto era consentito per la mattina successiva, sicché, per escluderel’intenzione dei ricorrenti di palesare la presenza dei migranti abordo la mattina successiva, è necessario fornire una motivazionecongrua.Alla luce degli argomenti esposti, ritiene, quindi, il Collegio chenon risulti adeguatamente motivata la decisione in relazione allaprova della finalizzazione della condotta a favorire l’ingresso illegale,non essendo stati dissipati i dubbi sulla corretta interpretazione deidati forniti dal radar, non essendo stati compiuti gli ulterioriaccertamenti volti a verificare la fattibilità tecnica dell’ipotizzatotrasporto dei migranti dal catamarano alle coste italiane, nonessendo state spiegate le ragioni per le quali, a fronte di unalimitata capienza del tender, entrambi i ricorrenti sarebbero saliti abordo dell’imbarcazione di servizio, insieme ai migranti, cosìrendendo più incerta e perigliosa la navigazione, non essendo statafornita congrua motivazione per superare gli argomenti logicicostituiti dalle condizioni in cui fu effettuato il trasporto dei migranti:a bordo di una regolare imbarcazione battente bandiera inglese,compiutamente identificata, che aveva comunicato l’arrivo nel portoil mattino successivo all’accertamento, che, in precedenza, avevaripetutamente compiuto il medesimo percorso.5. Fondato è anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Una volta accertato che egli si trovava a bordo del catamarano,quale passeggero e amico del proprietario, come già avvenuto inprecedenza, ed esclusa ogni certezza, per i motivi dinnanzi esposti,circa la presenza dei migranti a bordo del tender, si evidenzia chenessun elemento hanno fornito i giudici di merito volti ad illustrarequale apporto causale egli abbia fornito con la propria condotta allaintegrazione del reato, con specifico riferimento ai poteri decisionalidi cui egli disponeva, stante la propria qualità di passeggero, nonchéall’apporto materialmente fornito alla condotta tipica del trasporto edel compimento di atti volti a favorire l’immigrazione clandestina. Lesentenze, sul punto, sono del tutto silenti, avendo accumunato leposizioni dei due imputati, non prendendo posizione sulla diversaposizione assunta sull’imbarcazione, sui conseguenti diversipoteri/doveri decisionali, sul tipo di concorso fornito alla condottatipica.6. A fronte delle esposte lacune argomentative in relazione apunti decisivi della motivazione, la sentenza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] proceda a nuovo giudizio, colmando le lacune motivazionalievidenziate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte d'appello di Reggio CalabriaCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.