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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 17758/2026

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dice per le indagini preliminari delTribunale di Monzavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblicoministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 500,00 dimulta per un delitto di furto in abitazione aggravato.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suodifensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il qualelamenta mancanza di motivazione.3.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza dipatteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiestae sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra talimotivi non rientra l'omessa motivazione sull’affermazione di penaleresponsabilità e sul trattamento sanzionatorio.Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo nonconsentito dalla legge.Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile allafattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura,ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazionedell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice per le indagini preliminari delTribunale di Monzavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblicoministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 500,00 dimulta per un delitto di furto in abitazione aggravato.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suodifensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il qualelamenta mancanza di motivazione.3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza dipatteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiestae sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra talimotivi non rientra l'omessa motivazione sull’affermazione di penaleresponsabilità e sul trattamento sanzionatorio.Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo nonconsentito dalla legge.Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile allafattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura,ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazionedell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17758/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris