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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 442/2012

ECLI:EU:T:2012:266
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 maggio 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑550/11) «Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Elenco delle persone e delle entità oggetto del congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Carenza di interesse ad agire» Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Ricorso avverso i regolamenti concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria — Ricorrente che non è destinatario degli atti impugnati e sul quale essi non incidono individualmente e/o direttamente — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 14‑18) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 maggio 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑550/11) «Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Elenco delle persone e delle entità oggetto del congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Carenza di interesse ad agire» Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Ricorso avverso i regolamenti concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria — Ricorrente che non è destinatario degli atti impugnati e sul quale essi non incidono individualmente e/o direttamente — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 14‑18) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
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