Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 442/2012
ECLI:EU:T:2012:266
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 maggio 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑550/11)
«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Elenco delle persone e delle entità oggetto del congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Carenza di interesse ad agire»
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Ricorso avverso i regolamenti concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria — Ricorrente che non è destinatario degli atti impugnati e sul quale essi non incidono individualmente e/o direttamente — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 14‑18)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei
confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC
del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio,
del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.